Il  comune di Selvazzano Dentro (provincia di Padova) ha adottato
il   18 novembre   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella misura
differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:
      abitazione  principale  e  sue pertinenze: aliquota del 4,4 per
mille.  L'aliquota  agevolata  si  applica alle abitazioni e relative
pertinenze  date  in  uso  gratuito a parenti entro il primo grado in
linea   retta  (genitori  o  figli)  purche'  il  parente  vi  dimori
abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel
caso   in   cui   l'abitazione   concessa  in  uso  gratuito  sia  in
comproprieta';
      alloggi e relative pertinenze non locati o sfitti: aliquota del
9  per  mille.  Si  considerano  tali  gli alloggi non utilizzati, da
almeno  due  anni  precedenti  l'anno  d'imposta, ne' come abitazione
principale e secondaria, ne' dati in locazione, in comodato ed in uso
a terzi;
      altri   immobili,   comprese  le  aree  fabbricabili:  aliquota
ordinaria del 6,6 per mille;
      titolari  di  immobili  locati  a  canone  concertato (legge n.
431/1998):  aliquota  4  per mille, prevista nella delibera di giunta
comunale  n.  70  del  17 dicembre  1999, esecutiva, limitatamente al
periodo  di  validita' del contratto, debitamente registrato. In tale
caso, copia del contratto dovra' essere trasmessa al Servizio tributi
entro il 31 dicembre;
      conferma  dei  valori  minimi  di riferimento ai fini della non
attivazione  delle  procedure di accertamento per le aree edificabili
sottoposte  a tassazione come determinati con deliberazione di giunta
comunale n. 389 del 15 dicembre 1999;
    2)   di  determinare  per  l'anno  2003  le  seguenti  detrazioni
d'imposta I.C.I., adempimenti e precisazioni per i contribuenti:
      detrazione   totale  dell'imposta  per  gli  immobili  dati  in
concessione  al  comune  e locati con canone concertato a famiglie di
sfrattati  e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1998, per tutta la
durata del contratto, debitamente registrato;
      detrazione   ordinaria  sull'imposta  dovuta  per  l'abitazione
principale e pertinenze: Euro 129,11;
      elevazione della detrazione sub 2) a Euro 258,23 in relazione a
particolari  situazioni  di  carattere  socio-economico,  debitamente
documentate, di seguito individuate:
A. Soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico
sociale:
    1.  soggetti  assistiti  economicamente  in  via continuativa dal
comune;
    2.  soggetti il cui nucleo familiare disponga complessivamente di
un reddito imponibile fiscale non superiore a:
      a) a Euro 10.329,14 se composta da una sola persona;
      b) a Euro 12.911,42 se composta da due persone;
      c) a Euro 18.075,99 se composta da tre persone;
      d) a  Euro  21.691,19  se composta da quattro persone, per ogni
unita' aggiuntiva il reddito va aumentato di Euro 4.648,11;
    3.   l'unita'  immobiliare  deve  costituire  l'unica  proprieta'
immobiliare  del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui
appartiene;
    4.  il soggetto richiedente deve possedere l'unita' immobiliare a
titolo  di  proprieta', oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie
ed abitazione;
    5. l'unita' immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano
ed individuata in una delle seguenti categorie:
      A/2 abitazione di tipo civile;
      A/3 abitazione di tipo economico;
      A/4 abitazione di tipo popolare;
      A/5 abitazione di tipo ultra popolare;
      A/6 abitazione di tipo rurale;
      A/7 abitazioni in villini;
    6.  la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1)
a  5)  si  siano  verificate  contemporaneamente, risultando tra loro
alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2);
    7.  la maggiore  detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e'
locata o e' concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
    8.   la maggiore   detrazione   spetta   fino   alla  concorrenza
dell'imposta  dovuta,  e,  in  caso  di  contitolarita',  l'eventuale
eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari;
B. Al  possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di eta' e
che  si  sia  coniugato  nel  2002, con un reddito imponibile fiscale
complessivo,  prodotto  dai  componenti il nucleo familiare nell'anno
2002,  non  superiore a Euro 25.822,84. La detrazione si applica agli
immobili  iscritti  al  catasto  per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6,  A/7.  L'unita'  immobiliare  deve costituire l'unica proprieta'
immobiliare  del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui
appartiene alla data di presentazione della comunicazione.
C. Al  possessore  di  immobile  che  al  31 dicembre  2002 abbia nel
proprio   nucleo   familiare  un  portatore  di  handicap  (legge  n.
104/1992),  o  di  invalidita', certificato con la percentuale minima
pari al 70% , che risulti da adeguata documentazione rilasciata dalla
competente Commissione medica dell'U.L.S.S. o altro ente. La maggiore
detrazione  si  applica  agli  immobili  iscritti  al  catasto per le
categorie  A/2,  A/3,  A/4,  A/5, A/6, A/7. L'unita' immobiliare deve
costituire  l'unica  proprieta'  immobiliare del soggetto richiedente
ovvero  del  nucleo  familiare  cui appartiene, indipendentemente dal
livello del reddito di cui al punto sub A).

        Adempimenti e spiegazioni per i benefici sub A) B) C)

    I  soggetti  che  intendono  beneficiare  dell'elevazione  a Euro
258,23 della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue,
sotto pena di decadenza dal beneficio:
    1. presentare la comunicazione all'Amministrazione comunale entro
il  termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto
forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione che da' titolo per
ottenere  i  predetti  benefici;  nell'ipotesi  sub  C)  la  predetta
comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi;
    2.   indicare   l'importo   della maggiore  detrazione  spettante
nell'apposito  spazio  del bollettino di versamento in conto corrente
postale  dell'imposta  I.C.I.,  con  la  precisazione  che  ai  sensi
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  la detrazione
dall'imposta  va  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae le su citate destinazioni;
    3.   dal   computo   dei   redditi   rimane  esclusa  la  rendita
dell'abitazione  principale, cosi' come intesa ai fini IRPEF (redditi
di fabbricati);
    4.  per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioe'
quella  risultante  dallo  stato  di famiglia. Ai fini delle maggiori
detrazioni,  si  considera  la  situazione anagrafica alla data del 1
gennaio;
    5.   nel   caso   di  applicazione  dell'aliquota  agevolata  per
abitazione  in uso a parenti di primo grado, deve essere informato il
Servizio  tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro
la  data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando
copia  di  documenti  atti  a  comprovare l'intestazione e l'utilizzo
delle  utenze  domestiche.  La comunicazione ha effetto anche per gli
anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati
dichiarati;  in  tal caso necessita comunicare la cessazione dell'uso
gratuito entro l'anno in cui e' avvenuta la variazione.
    L'Amministrazione   comunale   si   riserva  di  richiedere  ogni
ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che
danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione.
    (Omissis).