Il  comune  di  Pantelleria (provincia di Trapani) ha adottato il
10 dicembre  2002  e  il  7 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Fissare  per  l'anno  2003  l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 6,5 per mille.
    2.  Fissare  nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale e le sue pertinenze ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art. 4, comma 1 lettera a), b), c),
d),e)   del   vigente  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili.
    3.  fissare  nella  misura  del  4  per  mille  l'aliquota  per l
'abitazione  locata  con  contratto  registrato  a  soggetto  che  la
utilizzi  come  abitazione  principale,  in  relazione  al periodo di
utilizzo dell'immobile.
    4.  Fissare  nella  misura  del 4 per mille, e per un periodo non
superiore  a  tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobile.
    5.  Fissare,  altresi', nella misura del 2 per mille, a favore di
proprietari  che  seguono  interventi  volti  al  recupero  di unita'
immobiliari   inagibili   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
recupero  di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero
volto   alla   realizzazione   di   autorimese  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per l durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori.
    6.  Fissare,  inoltre, nella misura del 2 per mille l'aliquota da
applicar  alle  aree  che  pur  risultando  edificabili  in base agli
strumenti  urbanistici sono, di fatto utilizzate a scopo edificatorio
precisamente  le  aree  in  zona  agricola  nelle quali sono in corso
interventi   di  costruzione,  ricostruzione  e  ristrutturazione  di
fabbricati (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e
quella di ultimazione dei lavori).
    7.  si  da'  atto  che  per  l'anno  2003  essendo  in assenza di
strumenti urbanistici validi e fino all'approvazione del nuovo P.R.G.
il  valore  per m. delle aree individuate come edificabili a cui sono
state   rilasciate   concessioni   edilizie   ancora   valide,  venga
determinato dall'ufficio tecnico comunale entro il 30 aprile 2003.
    (Omissis).
    1.  Di  fissare  per l'anno 2003 in Euro 180,00 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.
    2.  Di  aumentare  ad  Euro  258,23  la  detrazione  per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
qualora  il  nucleo  familiare  dimorante  sia  formato da almeno due
persone  con  reddito  di sola pensione non superiore ad Euro 9941,34
oppure  il  nucleo  familiare  sia  formato  da  una sola persona con
reddito  imponibile  di sola pensione non superiore ad Euro 7.456,00,
ai  suddetti  redditi  possono,  inoltre, aggiungersi quelli fondiari
derivanti  dal  possesso  di  terreni  agricoli  che pero' non devono
superare  l'importo  di  Euro  185,92  sommando  il reddito agrario a
quello  domenicale;  in  entrambi  i  casi  i  componenti  del nucleo
familiare  devono trovarsi nelle seguenti condizioni: aver compiuto i
65  anni  di  eta'  alla  data  del  1  gennaio  2003,  non essere in
condizione  lavorativa, possedere un'unica unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  ed  eventualmente  una  ulteriore  unita'
immobiliare adibita a garage.