Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine   protetta   "Zafferano   di  S.  Gimignano",  ai  sensi  del
regolamento  (CEE)  n. 2081/92, presentata dal comitato promotore per
riconoscimento  DOP  "Zafferano  di  S.  Gimignano"  con  sede  in S.
Gimignano  (Siena)  via  delle  Fonti, 3/A, esprime parere favorevole
sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo
in appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali -  Dipartimento  della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
QTC  III,  via  XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni e
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La denominazione di origine protetta "Zafferano di San Gimignano"
e'  riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    Lo  "Zafferano  di  San  Gimignano"  e' costituito esclusivamente
dalla  parte di colore rosso aranciato, sottoposta a tostatura, degli
stimmi  dei  fiori  provenienti  dalla  coltivazione del bulbo-tubero
"crocus  sativus L.", pianta erbacea monocotiledone appartenente alla
famiglia delle iridacee.
    Gli  stimmi si presentano in filamenti dilatati e sfrangiati alla
sommita'.  Dopo  la tostatura, il loro colore vira da aranciato in un
caratteristico    rosso    bordeaux.   Gli   stimmi   devono   essere
commercializzati  integri  e rispondere alle seguenti caratteristiche
chimiche,  secondo  la  norma  ISO  3632-1:1993  (metodo di test: ISO
3632-2: 1993, punto 13).

=====================================================================
         |                   |Potere amaricante  |
         |Potere colorante   |espresso in lettura|Potere aromatico
         |espresso in lettura|diretta            |safranale espresso
         |diretta            |dell'assorbanza di |in lettura diretta
         |dell'assorbanza di |picrocrocina a     |dell'assorbanza a
         |crocina a circa 440|circa 257 nm. su   |circa 330 nm. su
Categoria|nm. su base secca  |base secca         |base secca
=====================================================================
I        |190 min.           |70 min.            |da 20 a 50

                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  dello  "Zafferano  di San Gimignano" e'
rappresentata   esclusivamente  dal  territorio  del  comune  di  San
Gimignano.
                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    Molteplici  testimonianze  attestano nel tempo a partire dal sec.
XIII  l'origine  del prodotto a San Gimignano. Al riguardo ricordiamo
una  delibera del Consiglio della Comunita' del 1228 che autorizza il
rimborso  di  un pranzo effettuato dal Podesta' Gregorio e costituito
da "uno chapone, una gallina et quatuor fercolis carnium porchi et in
ovis  et  pipere  et croco". La qualita' e rinomanza che fin dal 1200
ebbe  lo  zafferano  di  San Gimignano e' documentata non solo da una
significativa  esportazione  del prodotto verso altre piazze italiane
(Pisa  1238,  Genova  1291),  ma anche dalla medita direzione assunta
dalla  corrente  di  traffico  verso  i  Paesi  orientali  e africani
(Alessandria  d'Egitto,  Tunisi,  Damietta,  Acri,  Tripoli ed Aleppo
negli anni dal 1221 al 1247). I guadagni che derivavano dal commercio
dello  zafferano  erano  talmente  elevati  da fare la fortuna di non
poche casate, alcune delle quali - come si ricava da numerose fonti -
decisero  di  impiegarli  anche nella costruzione delle famose torri,
tuttora motivo di orgoglio della citta'. In molti documenti medievali
della   citta',   lo   zafferano   e'   menzionato   nei   contratti.
Particolarmente   diffuso   nelle   campagne  era  il  contratto  che
consisteva  nel  pagare  anticipatamente  in  contanti un determinato
quantitativo  di zafferano da consegnarsi al raccolto, "ad novellum".
Per  la  sua  versatilita', veniva impiegato anche come sostituto del
denaro:  e' indicativo al riguardo che nel 1228 il comune fece fronte
alle  spese  per  l'assedio  del  castello  della  Nera  con un mutuo
contratto in denaro e in zafferano. Spesso il croco compare anche nei
donativi: nel 1241, ad esempio, ne vennero inviate dalla Comunita' 25
libbre all'imperatore Federico II accampato nelle vicinanze.
    Sono  storicamente  legate  al  commercio  del  prodotto anche le
rigide  regole  emanate  dal  comune  per  garantirne  il  peso  e la
qualita'.  La  correttezza  delle operazioni di pesatura era affidata
all'Arte  dei  medici  e  speziali,  i  quali provvedevano anche alla
taratura  delle  bilance.  Una  testimonianza  di  tale  attivita' si
rinviene ancora oggi attraverso la permanenza in citta' di un cognome
come Pesalgruoghi o Pesalgruoci.
    Numerosi  sono  i  riferimenti  all' impiego dello zafferano come
colorante nella fabbricazione dei tessuti. I testi sangimignanesi dei
secoli  XIII  e  XIV  tramandano  anche  il  nome  delle famiglie che
praticavano  quest'arte e riportano le pene severissime comminate nei
confronti degli adulteratori del prodotto.
    I  documenti della locale Spezieria di S. Fina ci illustrano come
lo  zafferano  fosse  una  componente importante nella farmacopea dei
secoli  XIV-XVII  e  come  entrasse  nella  preparazione  di liquori,
unguenti, purganti, sciroppi, digestivi, infusi e decotti.
    E'  provato  anche  il  suo  uso nella pittura, in particolare in
quella senese e fiorentina.
    Sulla  coltivazione  del croco a San Gimignano lungo il corso dei
secoli  la  documentazione  e'  straordinariamente  ricca,  tanto  da
consentire  perfino  la  ricostruzione  dell'ubicazione  dei  terreni
interessati.
    Come  meglio  specificato  al  successivo  art. 6, il prodotto e'
fortemente  intriso  della storia cittadina: le fonti assicurano, fin
dal  200,  il suo utilizzo, oltre che in cucina, anche nella tintura,
nella  medicina  e  nella pittura. Riferimento di leggi e regolamenti
comunali,  viene,  inoltre, menzionato in antichi documenti medievali
di   carattere   finanziario   o  contrattuale.  Oggi  lo  zafferano,
nonostante  non  abbia piu' l'importanza di un tempo, viene impiegato
in campo gastronomico e farmaceutico.
    La  sua  origine viene attualmente attestata dalla permanenza nel
territorio  di  pratiche  produttive  nel solco della tradizione, che
contribuiscono  a  salvaguardare  l'elevata  qualita'  del  prodotto,
dimostrata  da una copiosa e plurisecolare documentazione nonche' dal
suo inserimento nella fascia superiore della scala qualitativa di cui
alla   norma   ISO  3632-1:1993.  Tali  pratiche  sono  integralmente
riportate nel presente disciplinare.
    L'origine  dello  "Zafferano  di  San  Gimignano"  e'  garantita,
inoltre, da un sistema di tracciabilita' fondato sulla iscrizione dei
produttori  e  dei  terreni  interessati in un apposito elenco tenuto
dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    5.1 Metodo di coltivazione e raccolta.
    La  selezione  dei  bulbo-tuberi  per  l'impianto  avviene con la
eliminazione  di  quelli che presentano tracce di marciume, macchie o
tagli.
    L'impianto viene eseguito sui terreni sabbiosi o sabbioso-limosi,
che  costituiscono la tessitura del territorio di San Gimignano, dopo
aver  eliminato  le  tuniche  esterne  e i residui radicali del bulbo
tubero madre, tra l'inizio di agosto e la meta' di settembre.
    La concimazione utilizzata e' organica.
    I fiori vengono raccolti a mano nelle prime ore mattutine, quando
sono ancora chiusi, nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la
fine di novembre.
    5.2 Metodo di lavorazione.
    I  fiori  raccolti  vengono  portati in locali chiusi, dove viene
effettuata,  nell'arco  della  stessa  giornata  della  raccolta,  la
"mondatura" o "sfioritura", operazione manuale con la quale si separa
la   parte  di  colore  rosso  aranciato  degli  stimmi  evitando  di
asportarne quella di colore bianco-gialliccio.
    Si  procede  quindi  all'essiccamento, che deve sempre avvenire a
temperatura  inferiore ai 50o centigradi. Gli stimmi vengono disposti
su   reticelle   o  in  setacci,  normalmente  di  acciaio  inox,  in
prossimita'  di  brace  ardente  ottenuta  da  legname  di  bosco (in
particolare leccio o quercia), avendo cura di rigirarli continuamente
in modo da assicurare la uniformita' del processo. Sono ammessi altri
sistemi di essiccamento, come quello solare o in forni elettrici.
    5.3 Metodo di conservazione.
    La   conservazione   avviene   in   recipienti  di  vetro  chiusi
ermeticamente,  nei  quali  gli  stimmi vengono immessi entro i primi
cinque  minuti  dal  termine  dell'essiccamento. Tali recipienti sono
tenuti in locali freschi e asciutti e al riparo dalla luce.
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Il   clima   di  tipo  subarido,  che  caratterizza  la  zona  di
produzione,  in  particolare  per  la  deficienza  idrica nel periodo
estivo,  influisce  positivamente,  come  attestato dalla letteratura
scientifica in materia, sulla coltivazione della pianta.
    Particolarmente  adatti  risultano  anche i fattori morfologici e
pedologici, consistenti rispettivamente nella struttura collinare del
territorio  e  nella specifica tessitura sabbiosa e limosa del suolo,
che impediscono i ristagni di umidita'.
    Alla  indubbia  vocazione  della  zona  corrisponde un legame del
prodotto  con  il  territorio  basato  su  di  una  serie  di fattori
economici, sociali e produttivi, anche di antica tradizione.
    In  cucina  lo zafferano era molto ricercato, non solo per il suo
aroma  ma  anche  come colorante. Nel "libro della cocina" di Anonimo
Toscano  del  secolo  XIV  si  nota  come  esso venisse utilizzato in
abbondanza.   Anche   nei   secoli  successivi,  esso  ha  costituito
l'ingrediente   fondamentale   di   piatti  come  "i  pestelli",  "la
peverata",  "l'agliata",  "la porrata". E' rimasto l'uso di inserirlo
nell'impasto  di  alcuni  formaggi.  Attualmente lo "Zafferano di San
Gimignano"  e'  oggetto di una significativa riscoperta sia sul piano
gastronomico   che   farmacologico.  Nel  territorio  gli  usi  nella
produzione  come pure nella lavorazione sono quelli consolidati dalla
tradizione  secondo metodi leali e costanti. Molte operazioni vengono
ancora  eseguite a mano come nel Medioevo: la selezione dei bulbi, la
raccolta   dei   fiori  nelle  prime  ore  mattutine,  la  mondatura,
l'essiccazione presso il fuoco.
    Il   prodotto   e'   presente  nella  ristorazione  e  in  alcune
specialita'  locali,  anche  in connessione con altri prodotti tipici
sangimignanesi,  come  il  pane  con la vernaccia e lo zafferano e la
schiacciata con lo zafferano.
    Da  anni, nel periodo autunnale, in occasione delle operazioni di
inondatura  del  croco,  si  svolge a San Gimignano una festa "giallo
come  l'oro", che ha lo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico
sugli aspetti culturali legati al consumo del prodotto.
                               Art. 7.
                              Controlli
    I  controlli  sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono
svolti  da  un  organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del
reg. CEE 2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Il  prodotto  viene  confezionato  a  mano  e  posto in commercio
lasciando  gli  stimmi  come  tali,  ossia  in  fili.  La confezione,
contenente  il  prodotto  di  peso  variabile  da  10 centigrammi a 1
grammo,  avviene  in bustine o in contenitori di materiale idoneo per
alimenti.
    La  confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di
stampa  chiari  e  leggibili,  oltre al simbolo grafico comunitario e
relativa  menzione  (in  conformita'  alle  prescrizioni  del reg. CE
1726/98    e    successive   modificazioni)   e   alle   informazioni
corrispondenti   ai   requisiti   di  legge,  le  seguenti  ulteriori
indicazioni:
      "Zafferano di San Gimignano" intraducibile, seguita, per esteso
o  in  sigla  (DOP),  dalla espressione traducibile "Denominazione di
origine  protetta".  Tali indicazioni vanno riportate in caratteri di
dimensione almeno doppia rispetto agli altri;
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano
riferimento a marchi privati, "purche' questi non abbiano significato
laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il  consumatore,
dell'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice, nonche' di altri
riferimenti  veritieri  e  documentabili  che  siano consentiti dalla
normativa  comunitaria,  nazionale  o  regionale  e  che non siano in
contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
                               Art. 9.
Utilizzo  della  denominazione  geografica  protetta  per  i prodotti
                              derivati
    I   prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata  la  DOP
"Zafferano  di  San  Gimignano",  anche  a  seguito  di  processi  di
elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in  confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto  a  denominazione  di  origine
protetta  siano  iscritti  in  apposito  registro, attivato, tenuto e
aggiornato  dall'Organismo  autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  e dallo stesso controllati limitatamente alla
denominazione protetta.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.
                              Art. 10.
                               L o g o
    Il  logo  del  prodotto,  consistente  come da riproduzione sotto
riportata,   in  una  figura  rappresentante  una  silouette  di  San
Gimignano  con  campitura  oro  e  un fiore di croco decentrato sulla
sinistra  con  petali in primo piano campiti in colore bianco e lilla
(pantone  258).  I  tre  stimmi  dello zafferano sono in colore rosso
(pantone  180). Nella parte inferiore compare la scritta "Zafferano",
ottenuta  con  carattere  dearjoe in nero sovrapposta al fondo oro e,
nello spazio sottostante, la scritta "Di San Gimignano", ottenuta con
carattere  dj murphic full sempre di colore nero, su fondo bianco. Il
logo ha una dimensione di mm 36 sia in altezza che in larghezza.
    Il   logo   si   potra'  adattare  proporzionalmente  alle  varie
declinazioni di utilizzo.
           ---->  Vedere logo a pag. 58 della G.U.  <----