Il  comune  di  Orsago  (provincia  di Treviso) ha adottato il 23
dicembre  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  che  sara'  applicata in questo
comune nella misura del 6 per mille;
2.  di avvalersi dei disposti dell'art. 6, comma 2, lettera a), punto
1),   punto   4)  e  punto  5)  del  regolamento  per  la  disciplina
dell'imposta  comunale  sugli  immobili, confermando l'aliquota del 5
per mille per:
    a)  le  unita'  immobiliari  ad  uso  abitazione  principale e le
relative pertinenze;
    b) le unita' immobiliari, e le relative pertinenze, in precedenza
adibite  ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse risultino non locate;
    c)  le  unita' immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in
uso  gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo
grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
3. di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 2 del regolamento per
la  disciplina  dell'imposta  comunale sugli immobili, confermando la
detrazione  di  Euro  103,29,  da applicare all'imposta dovuta per le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unita'
immobiliari:
    a)  possedute  a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti
degli  immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al
momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati;
    b)   concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale,  fino  al  secondo  grado  di  parentela, adibite a loro
abitazione principale;
    (Omissis).