Il  comune di Verderio Inferiore (provincia di Lecco) ha adottato
il 14 dicembre 2002 e il 14 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;
    2.  di  stabilire  per l'anno 2003 l'aliquota agevolata del 4 per
mille  in  favore  dei  proprietari  che eseguono interventi volti al
recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzazione    di    sottotetti    applicando    l'agevolazione
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dalla fine dei lavori;
    (Omissis).
    1.  in  applicazione  del  disposto  dell'art. 15, comma 6, della
legge  24  dicembre 1993, n. 537, di elevare a Euro 154,94 per l'anno
2003  la detrazione dell'imposta di Euro 103,29 (omissis) ai soggetti
passivi se appartenenti alle seguenti categorie:
      pensionati,  portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile,  disoccupati,  lavoratori  dipendenti  o  lavoratori posti in
mobilita'  con  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i
componenti  del  nucleo  famigliare, fino a Euro 12.860,00, piu' Euro
1.033,00 per ogni persona a carico.
    Nel  caso  di  presenza,  nei  nuclei  suddetti,  di portatori di
handicap  con  attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
dell'A.S.L.,  sempre  se  conviventi,  la  quota  aggiuntiva per ogni
persona a carico e' elevata da Euro 1.033,00 a Euro 1.550,00;
    2.  di  escludere  dalla  maggiorazione  della detrazione da Euro
103,29  a  Euro  154,94  tutte le unita' classificate in catasto A/1,
A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1);
    3.  di  stabilire  che coloro che ritengano di avere diritto alla
detrazione  per l'anno 2003 dovranno inoltrare domanda al funzionario
responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2003.
    (Omissis).