LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visti  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  in  particolare  l'art. 3-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo
19  giugno 1999, n. 229, che definisce le prestazioni socio-sanitarie
e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;
  Visto  l'accordo  sancito  il  22 febbraio 2001 (repertorio atti n.
1161)  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  tra il Ministro della
salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni
e  le  provincie  autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione
della  figura  e  del  relativo  profilo professionale dell'operatore
socio-sanitario  e  per la definizione dell'ordinamento didattico dei
corsi di formazione;
  Visto  il comma 8, dell'art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.
1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e
che  prevede  la  stessa  procedura  per  disciplinare  la formazione
complementare  in  assistenza  sanitaria,  consentendo  all'operatore
socio-sanitario  di  collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e
di svolgere alcune attivita' assistenziali in base all'organizzazione
dell'unita' funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive
dell'assistenza   infermieristica   od   ostetrica  o  sotto  la  sua
supervisione;
  Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d'intesa con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, con nota del 2
ottobre 2002;
  Tenuto  conto  che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V
della  Costituzione,  per  quanto  concerne  gli ambiti di competenza
dello  Stato  e  regioni,  il  provvedimento  inerisce  alla  materia
"professioni"  e,  per  gli  aspetti  sanitari,  alla  "tutela  della
salute", entrambe ricadenti nella potesta' concorrente delle regioni;
  Considerato  che  il  15  ottobre 2002, in sede tecnica, sono state
concordate  alcune  proposte  di  modifica  al  testo dell'accordo in
oggetto  e  che,  con  nota  del  16 ottobre 2002, il Ministero della
salute  ha  trasmesso  il testo dell'accordo nella stesura definitiva
con le modifiche concordate;
  Considerato  che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24
ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto
il rinvio dell'esame dell'accordo in oggetto per approfondimenti;
  Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre
2002,  ha  trasmesso  nuovamente  il testo dell'accordo, che e' stato
esaminato  in  sede  tecnica  il  9 dicembre  2002,  i rappresentanti
regionali  hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i
rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;
  Considerato    che    il   Ministero   della   salute,   con   nota
dell'11 dicembre  2002, ha trasmesso il testo dell'accordo in oggetto
nella  stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
  Considerato  che,  nel  corso della seduta di questa Conferenza del
19 dicembre 2002 l'esame dell'argomento in oggetto e' stato rinviato;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sancisce  il  seguente  accordo  tra  il  Ministro della salute, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  Bolzano,  avente  ad  oggetto  la
disciplina  della  formazione  complementare  in assistenza sanitaria
dell'operatore  socio-sanitario  al fine di consentire allo stesso di
collaborare  con  l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune
attivita'   assistenziali   in  base  all'organizzazione  dell'unita'
funzionale   di  appartenenza  e  conformemente  alle  direttive  del
responsabile  dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la
supervisione della stessa.
Punto 1 - (Formazione complementare).
  1.1 Per  far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria
nelle  strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere
alla   organizzazione   di  moduli  di  formazione  complementare  di
assistenza  sanitaria,  per  un numero di ore non inferiore a 300, di
cui la meta' di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in
possesso  dell'attestato di qualifica di cui all'art. 12 dell'accordo
intervenuto  il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di
Conferenza  Stato-regioni  tra  il  Ministro  della  salute,  tra  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e le regioni e le
provincie  autonome  di Trento e Bolzano, per la individuazione della
figura   e   del   relativo   profilo   professionale  dell'operatore
socio-sanitario  e  per la definizione dell'ordinamento didattico dei
corsi  di  formazione,  o  di  un titolo riconosciuto equipollente ai
sensi dell'art. 13 dello stesso accordo.
  1.2  Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il
modulo  di  formazione  complementare  di  cui  al  comma  1 ed hanno
superato  l'esame  teorico-pratico  finale,  ricevono  uno  specifico
attestato  di "Operatore socio-sanitario con formazione complementare
in  assistenza  sanitaria"  che consente all'operatore di collaborare
con  l'infermiere  o  con  l'ostetrica e di svolgere alcune attivita'
assistenziali,   indicate   nell'allegato A,   parte  integrante  del
presente  accordo,  in base all'organizzazione dell'unita' funzionale
di  appartenenza  e  conformemente  alle  direttive  del responsabile
dell'assistenza   infermieristica   od   ostetrica  o  sotto  la  sua
supervisione.
Punto 2 - (Materie di insegnamento e tirocinio).
  2.1 I  moduli  di  formazione,  teorica  e  pratica,  devono essere
strutturati  in  modo da garantire il raggiungimento delle competenze
professionali  per l'esercizio delle attivita' e dei compiti indicati
nell'allegato A, che e' parte integrante del presente atto. Il modulo
si  svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari.
La  direzione  del  modulo  e' affidata ad un docente appartenente al
piu'  elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie
infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
    Roma, 16 gennaio 2003
                                             Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino