LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto  gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
  Visto  lo  schema  di  accordo  in oggetto, trasmesso dal Ministero
della salute il 13 giugno 2002;
  Vista   la   successiva  istruttoria  tecnica  tenutasi  presso  la
segreteria di questa Conferenza;
  Visto  il  testo  definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con
nota  dell'11 dicembre  2002  dal  Ministero  della  salute  e quanto
convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;
  Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della
Costituzione,  per  quanto  concerne  gli  ambiti di competenza dello
Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della
salute", ricadente nella potesta' concorrente delle regioni;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sancisce  il  seguente  accordo  tra  il  Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato che si e' reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e
regioni   relativa  agli  aspetti  igienico-sanitari  concernenti  la
costruzione,  la  manutenzione  e  la  vigilanza delle piscine ad uso
natatorio,   sancita  dalla  Conferenza  Stato-regioni  nella  seduta
dell'11  luglio  1991  e  pubblicata  sul supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  del  17 febbraio 1993, n. 39, per le difficolta'
applicative   della  stessa  e  si  e'  ravvisata  la  necessita'  di
modificarla  ed  aggiornarla  anche  in  base  ai  nuovi  principi ed
indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo
19  settembre  1994,  n.  626  e successive modifiche, del decreto 18
marzo  1996  del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637
del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  Viste   le   disposizioni   in   materia   di  semplificazione  dei
procedimenti  gli  articoli  193  e  194  del testo unico delle leggi
sanitarie,  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265 il decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977 n. 616 e il decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto
18 luglio 1931 n. 773 e successive modifiche;
  Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di
semplificazione   dei  procedimenti  concernenti  il  rilascio  delle
autorizzazioni  all'  agibilita'  ed allo svolgimento di attivita' di
pubblico spettacolo;
  Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
  1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione
che  comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati
per   attivita'   ricreative,   formative,  sportive  e  terapeutiche
esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione delle piscine.
  2.1  Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base
ai  seguenti  criteri:  destinazione,  caratteristiche  ambientali  e
strutturali, tipo di utilizzazione.
  2.2  In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle
seguenti categorie:
    a) piscine   di  proprieta'  pubblica  o  privata,  destinate  ad
un'utenza  pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie
di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche
sono definite da ciascuna regione:
      a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
      a/2)  piscine  ad  uso  collettivo:  sono  quelle  inserite  in
strutture  gia'  adibite,  in  via  principale,  ad  altre  attivita'
ricettive  (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonche'
quelle  al  servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili
ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
      a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
    b) piscine   la   cui   natura   giuridica   e'   definita  dagli
articoli 1117  e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente
agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
    c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura
di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina e' definita da
una normativa specifica.
  2.3  In  base  alle  caratteristiche  strutturali  ed ambientali le
piscine si distinguono in:
    a) scoperte  se  costituite  da  complessi  con uno o piu' bacini
artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
    b) coperte  se  costituite  da  complessi  con  uno o piu' bacini
artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
    c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o piu' bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
    d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o piu'
bacini  artificiali  nei  quali  gli  spazi  destinati alle attivita'
possono   essere   aperti  o  chiusi  in  relazione  alle  condizioni
atmosferiche.
  2.4  In  base  alla  loro utilizzazione si individuano, nelle varie
tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
    a) per  nuotatori  e  di addestramento al nuoto, aventi requisiti
che  consentono  l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita'
al  genere  ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la
piscina,  nel  rispetto  delle norme della Federazione Italiana Nuoto
(FIN)  e  della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA),
per quanto concerne le vasche agonistiche;
    b) per   tuffi  ed  attivita'  subacquee,  aventi  requisiti  che
consentono l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al
livello  di  prestazioni  per  le  quali e' destinata la piscina, nel
rispetto  delle  norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della
Federation  Internationale  de  Natation  Amateur  (FINA)  per quanto
concerne i tuffi;
    c) ricreative,  aventi  requisiti morfologici e funzionali che le
rendono idonee per il gioco e la balneazione;
    d) per  bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali
la profondita' di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei
bambini;
    e) polifunzionali,    aventi   caratteristiche   morfologiche   e
funzionali   che   consentono  l'uso  contemporaneo  del  bacino  per
attivita'  differenti  o  che posseggono requisiti di convertibilita'
che le rendono idonee ad usi diversi;
    f) ricreative  attrezzate,  caratterizzate  dalla  prevalenza  di
attrezzature  accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di
onde, fondi mobili, ecc.;
    g) per   usi   riabilitativi,   aventi  requisiti  morfologici  e
funzionali   nonche'   dotazione   di   attrezzature  specifiche  per
l'esercizio  esclusivo di attivita' riabilitative e rieducative sotto
il controllo sanitario specialistico;
    h) per   usi  curativi  e  termali,  nelle  quali  l'acqua  viene
utilizzata   come   mezzo   terapeutico   in   relazione   alle   sue
caratteristiche  fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalita' con
cui  viene  in  contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle
attivita'   di   balneazione  viene  effettuato  sotto  il  controllo
sanitario specialistico.
Punto 3) - Campo di applicazione e finalita'.
  3.1  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  atto  si applicano
esclusivamente  alle  piscine  della categoria a) aventi tipologie di
vasche  di  cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del
punto  2  e  dettano  i criteri per la gestione ed il controllo delle
piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
  3.2  Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina
delle  caratteristiche  strutturali  e gestionali delle piscine della
categoria  b).  I  requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti
all'allegato  n.  1  del  presente  Accordo,  contenente  i requisiti
igienico-ambientali.
  3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
    a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
    b) acqua marina;
    c) acqua termale.
  Gli   impianti  alimentati  con  acque  termali  e  marine  saranno
disciplinati con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
  4.1  Il  titolare  dell'impianto  individua i soggetti responsabili
dell'igiene,  della  sicurezza  degli impianti e dei bagnanti e della
funzionalita'  delle  piscine.  Le relative figure professionali sono
individuate  dalle  regioni.  L'assistenza  ai  bagnanti  deve essere
assicurata  durante  tutto  l'orario  di funzionamento della piscina.
L'assistente  bagnanti  abilitato alle operazioni di salvataggio e di
primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della
sicurezza,  sulle  attivita'  che  si svolgono in vasca e negli spazi
perimetrali  intorno  alla  vasca.  In  ogni  piscina  dovra'  essere
assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
  4.2  Nel  locale  di primo soccorso i presidi di primo impiego e le
attrezzature  di  primo  intervento  devono  risultare  completamente
disponibili   ed   immediatamente  utilizzabili;  le  apparecchiature
mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) - Controlli.
  5.1  I  controlli  per  la  verifica del corretto funzionamento del
complesso  sono  distinti  in  controlli interni, eseguiti a cura dei
responsabile  della  gestione  della piscina, e controlli esterni, di
competenza dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale.
Punto 6) - Controlli interni.
  6.1  Il  responsabile  della  piscina  deve  garantire  la corretta
gestione  sotto  il  profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi
funzionali  del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina
nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
  6.2  I  controlli  interni  vanno  eseguiti  secondo  protocolli di
gestione  e  di  auto-controllo:  a  tal  fine  il responsabile della
piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui
e'  considerata  ogni  fase  che  potrebbe  rivelarsi  critica  nella
gestione  dell'attivita'. Il documento deve tenere conto dei seguenti
principi:
    a) analisi  dei  potenziali  pericoli  igienico-sanitari  per  la
piscina;
    b) individuazione   dei   punti  o  delle  fasi  in  cui  possono
verificarsi   tali  pericoli  e  definizione  delle  relative  misure
preventive da adottare;
    c) individuazione  dei  punti  critici  e  definizione dei limiti
critici degli stessi;
    d) definizione del sistema di monitoraggio;
    e) individuazione delle azioni correttive;
    f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al
variare  delle  condizioni  iniziali,  delle  analisi dei rischi, dei
punti   critici,   e  delle  procedure  in  materia  di  controllo  e
sorveglianza.
  6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e
aggiornate  le  procedure  previste  nel documento di valutazione del
rischio.
  6.4   Il   responsabile   deve   altresi'   tenere  a  disposizione
dell'autorita' incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti
secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
    a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione
della  dimensione  e  del  volume  di  ciascuna vasca, il numero e la
tipologia   dei  filtri,  la  portata  delle  pompe,  il  sistema  di
manutenzione, ecc.
    b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
      b1)  gli  esiti  dei  controlli  di  cloro attivo libero, cloro
attivo combinato, temperatura, PH;
      b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione
di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantita'
di acqua di reintegro;
      b3)  le  quantita'  e  la denominazione dei prodotti utilizzati
giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
      b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
      b5) il nunero dei frequentatori dell'impianto.
  6.5  La  documentazione  relativa ai controlli e alle registrazioni
effettuati  dal  responsabile  e'  a disposizione dell'Azienda Unita'
Sanitaria  Locale  che  potra'  cosi' acquisire tutte le informazioni
concernenti  la  natura,  la  frequenza  ed i risultati delle analisi
effettuate.
  6.6   Qualora,   in   seguito   all'auto-controllo  effettuato,  il
responsabile  riscontri  valori  dei  parametri  igienico-sanitari in
contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per
la   soluzione  del  problema  e/o  il  ripristino  delle  condizioni
ottimali.  Qualora la non conformita' riscontrata possa costituire un
rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva
comunicazione all' Azienda unita' sanitaria locale.
  6.7  La documentazione di cui ai precedenti commi e' a disposizione
dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) - Controlli esterni.
  7.1   I   controlli  ed  i  relativi  prelievi  saranno  effettuati
dall'Azienda  unita'  sanitaria  locale  secondo criteri stabiliti da
ciascuna  regione,  sulla  base  di  appositi  piani  di  controllo e
vigilanza  e  secondo  modalita'  e  frequenza  che tenga conto della
tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti
territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati
nei  protocolli  di  gestione  e  di  autocontrollo  predisposti  dal
titolare dell'impianto.
  7.2  Qualora  l'autorita'  sanitaria  competente  accerti che nella
piscina  siano  venuti  meno  i  requisiti igienico-sanitari previsti
disporra'  affinche'  vengano  poste in atto le opportune verifiche e
adottati  i  necessari  provvedimenti  per  il  ripristino  di  detti
requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) - Sanzioni.
  8.1  In  caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie
formulate  dall'autorita'  sanitaria nei termini fissati, puo' essere
comminata  una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri
e modalita' stabilite dalle regioni.
  8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel
rispetto  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione
statale.
Punto 9).
  9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture
turistico-recettive,  campeggi  e villaggi turistici, nonche' piscine
delle   aziende   agrituristiche   a   disposizione  esclusiva  degli
alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare
peculiari modalita' applicative anche in via transitoria nel rispetto
delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanita' pubblica.
    Roma, 16 gennaio 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino