LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002; Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza; Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza; Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia "tutela della salute", ricadente nella potesta' concorrente delle regioni; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che si e' reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficolta' applicative della stessa e si e' ravvisata la necessita' di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931 n. 773 e successive modifiche; Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all' agibilita' ed allo svolgimento di attivita' di pubblico spettacolo; Si conviene nei termini sottoindicati: Punto 1) - Definizione. 1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per attivita' ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi. Punto 2) - Classificazione delle piscine. 2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. 2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie: a) piscine di proprieta' pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione: a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali); a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture gia' adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonche' quelle al servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa; a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico b) piscine la cui natura giuridica e' definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti; c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina e' definita da una normativa specifica. 2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in: a) scoperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti; b) coperte se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti; c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente; d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche. 2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche: a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' natatorie in conformita' al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche; b) per tuffi ed attivita' subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attivita' in conformita' al genere ed al livello di prestazioni per le quali e' destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi; c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione; d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondita' di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini; e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attivita' differenti o che posseggono requisiti di convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi; f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.; g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonche' dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attivita' riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico; h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalita' con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attivita' di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico. Punto 3) - Campo di applicazione e finalita'. 3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. 3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali. 3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con: a) acqua dolce (superficiale o sotterranea); b) acqua marina; c) acqua termale. Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali. Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali. 4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalita' delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attivita' che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovra' essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti. 4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza. Punto 5) - Controlli. 5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale. Punto 6) - Controlli interni. 6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate. 6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui e' considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attivita'. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi: a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare; c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi; d) definizione del sistema di monitoraggio; e) individuazione delle azioni correttive; f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza. 6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio. 6.4 Il responsabile deve altresi' tenere a disposizione dell'autorita' incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati: a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc. b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente: b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH; b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantita' di acqua di reintegro; b3) le quantita' e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua; b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua; b5) il nunero dei frequentatori dell'impianto. 6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile e' a disposizione dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale che potra' cosi' acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate. 6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformita' riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unita' sanitaria locale. 6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi e' a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni. Punto 7) - Controlli esterni. 7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unita' sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalita' e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto. 7.2 Qualora l'autorita' sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporra' affinche' vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto. Punto 8) - Sanzioni. 8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorita' sanitaria nei termini fissati, puo' essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalita' stabilite dalle regioni. 8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. Punto 9). 9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonche' piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalita' applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanita' pubblica. Roma, 16 gennaio 2003 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino