Il comune di Poviglio (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il
19 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquote I.C.I. per l'anno 2003:
      a) conferma  dell'aliquota  del  5,2 per mille per l'abitazione
principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune
di Poviglio;
      b) conferma  dell'aliquota  massima  del  7  per  mille per gli
immobili  non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e
relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;
      c) determinazione dell'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per
terreni  agricoli,  aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad
altro uso.
      d) di fissare per l'anno 2003 ai sensi del comma 55 dell'art. 3
della  legge  n.  662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata
come  abitazione principale una detrazione di Euro 155,00 annue (solo
nel  gruppo  catastale A e non sulle relative pertinenze classificate
nel gruppo catastale "C"), specificando che l'abitazione principale e
le  sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinti e
separate  a  ogni  altro  effetto  stabilito  nel  decreto istitutivo
dell'I.C.I..
    La  detrazione  spetta  solo  per  l'abitazione  principale,  con
possibilita'  di  detrarre  dall'imposta  dovuta per le pertinenze la
parte  della  detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione
dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del febbraio
2000);
    2)  di  esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento
generale   delle   entrate  tributarie  approvato  con  delibera  del
consiglio comunale del 26 novembre 1998 n. 74 - le Organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  -  ONLUS, dal pagamento del tributo
I.C.I. e dei connessi adempimenti.
    L'esenzione   e'   concessa   su   richiesta   sottoscritta   dal
rappresentante   legale   della   organizzazione   e   corredata   da
certificazione  attestante  la  iscrizione  nell'anagrafe unica delle
ONLUS.  Non  si  fa  luogo  a  rimborso di quanto gia' versato, ne' a
sgravio di quanto iscritto a ruolo;