Il  comune  di  Tresigallo  (provincia di Ferrara) ha adottato il
6 dicembre  2002  e  il  14 gennaio 2003 le seguenti deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  applicare  per  l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  di  cui  al  titolo  I,  capo  I,  del  decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota unica del 6,7 per mille;
    di  modificare  il  dispositivo della propria deliberazione n. 76
del 20 dicembre 2001 sostituendolo con il seguente:
    di   riconoscere,   a  norma  del  vigente  art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992,  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta
comunale   sugli   immobili,  per  l'anno  2003,  la  detrazione  per
abitazione  principale  di  Euro 258,23  a  richiesta documentata dei
contribuenti  in  particolari condizioni di disagio economico come di
seguito specificate:
      a)   pensionati  o  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  in  condizione  non  lavorativa  single (nucleo
familiare monocomposto), con reddito complessivo 2002 non superiore a
Euro 8.394,47,  proprietario  o titolare di altro diritto reale sulla
sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze  classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse,
autorimesse)  non  piu' di due. La maggiore detrazione non si applica
pertanto  se  il  soggetto  possiede  a  titolo di proprieta' o altro
diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione
principale  e  relative  pertinenze.  La detrazione non si estende in
ogni caso alle pertinenze.
      b) pensionati   o   portatori  dl  handicap  con  attestato  di
invalidita'   civile,   in  condizione  non  lavorativa  con  reddito
complessivo  2002  di  tutto  il  nucleo  familiare  non  superiore a
Euro 13.556,06   piu'   Euro 1.037,08  per  ogni  persona  a  carico,
proprietario  o titolare di altro diritto reale della sola abitazione
principale  e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale
C/6  (garage,  autorimesse,  rimesse)  non  piu'  di due. La maggiore
detrazione  non  si applica pertanto se il soggetto o i componenti il
nucleo  familiare  possiedono  a titolo di proprieta' o altro diritto
reale   altre   proprieta'  immobiliari  in  aggiunta  all'abitazione
principale  e  relative  pertinenze.  La detrazione non si estende in
ogni caso alle pertinenze.
    Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa:
      1) per reddito complessivo si intende:
        redditi  assoggettabili  a  IRPEF  (imponibile al lordo delle
detrazioni e riduzioni di legge);
        interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
        rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;
        somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.
      2)  per  nucleo  familiare  si  intende:  il  nucleo di persone
residenti  nella  medesima abitazione indipendentemente da vincoli di
parentela o affinita'.
      3)  per abitazione principale si intende: quella nella quale il
soggetto  passivo,  che  la  possiede  a titolo di proprieta' o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Per  gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti
delle  categorie  di  soggetti  individuate  si  fa  riferimento alla
situazione esistente al 1 gennaio 2003.
    Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei
requisiti  da  parte  del  funzionario  responsabile, con le seguenti
modalita:  entro  il  31 maggio  2003  e'  fissato  il termine per la
presentazione  da  parte  degli interessati delle domande ai fini del
riconoscimento  del  diritto.  Le  domande dovranno essere presentate
direttamente  all'ufficio  protocollo  comunale  o  a  mezzo  lettera
raccomandata   e   dovranno   essere   corredate   di  documentazione
probatoria.  La domanda si intende accolta qualora non venga adottato
un  provvedimento  di  diniego entro il termine del 20 giugno 2003 da
parte del funzionario responsabile.