IL DIRETTORE PROVINCIALE
                       del lavoro di Catanzaro
  Visto   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni
provinciali  per  la  disciplina  dei  lavori  di facchinaggio di cui
all'art. 3 della legge n. 407/1955;
  Visto   l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile  1994,  n.  342,  che prevede l'attribuzione alle Direzioni
provinciali  del  lavoro  (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in
materia  di  determinazione  di  tariffe  minime per le operazioni di
facchinaggio,  in  precedenza  esercitate  dalle predette Commissioni
provinciali;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  - Dir. Gen. Rapp. Lav. - Divisione V n. 39/1997 del 18 marzo
1997;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei datori di lavoro, della
cooperazione  e  dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi
presso  la  Direzione  provinciale  del lavoro di Catanzaro il giorno
11 febbraio 2003;
  Ritenuto di dover provvedere,
                              Decreta:
  Le  tariffe  minime  per le operazioni di facchinaggio da valere in
provincia   di   Catanzaro,   che  in  allegato  costituiscono  parte
integrante  del  presente  atto, sono determinate per gli anni 2003 e
2004.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per   la  successiva
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Catanzaro, 19 febbraio 2003
                                      Il direttore provinciale: Bruno