IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Visto  il decreto ministeriale 1 aprile 1995, recante modificazione
al   disciplinare   di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" e riconoscimento della
sottozona "Colline teramane";
  Vista   la   domanda   presentata  dalla  Confederazione  nazionale
coltivatori  diretti  -  Federazione provinciale Teramo, dalla Unione
provinciale   degli   agricoltori   Teramo,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  ""Montepulciano d'Abruzzo Colline
teramane"  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
265 del 12 novembre 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata e garantita per i vini
""Montepulciano  d'Abruzzo  Colline  teramane" e all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso
al riguardo dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata dei vini "Montepulciano
d'Abruzzo"  sottozona  "Colline  teramane",  riconosciuta con decreto
ministeriale  1  aprile  1995,  e' riconosciuta come denominazione di
origine  controllata  e  garantita  ""Montepulciano d'Abruzzo Colline
teramane"  ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata e garantita ""Moltepulciano
d'Abruzzo  Colline teramane" e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di  cui  al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.
  La  denominazione  di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
sottozona  "Colline teramane" di cui al decreto ministeriale 1 aprile
1995 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.