IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1995, recante modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" e riconoscimento della sottozona "Colline teramane"; Vista la domanda presentata dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale Teramo, dalla Unione provinciale degli agricoltori Teramo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane", riconosciuta con decreto ministeriale 1 aprile 1995, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ""Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita ""Moltepulciano d'Abruzzo Colline teramane" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. La denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" sottozona "Colline teramane" di cui al decreto ministeriale 1 aprile 1995 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.