IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e
integrato  con  successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170
(di  seguito  unitariamente  decreto  legislativo),  che  all'art.  1
prevede  l'istituzione  dell'Istituto  per i Servizi Assicurativi del
Commercio Estero - SACE (di seguito denominato Istituto);
  Visto  l'art.  4,  comma 6, del citato decreto legislativo che alla
lettera i), attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Istituto
la  facolta'  di  deliberare  transazioni  e  cessioni di crediti nel
quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
  Visto  il decreto legislativo soprarichiamato che all'art. 7, comma
3, autorizza la SACE, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, ora Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio decreto, a concludere
transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a
quello nominale;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  636418 del 4 novembre 1999, con il
quale   l'allora   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   avvalendosi   della  facolta'  prevista
dall'art.  7,  comma  2,  del decreto legislativo soprarichiamato, ha
affidato all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di propria
pertinenza ai sensi dello stesso comma 2;
  Visto il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo, il
quale  stabilisce  che  l'eventuale ricavo delle operazioni di cui al
comma  3,  del  medesimo  art.  7,  detratta  la quota spettante agli
operatori  economici  indennizzati dalla SACE, va versato all'Entrata
del bilancio dello Stato;
  Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno finanziario 2003,
alla emanazione del decreto autorizzativo di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti, ed in
particolare l'art. 3 relativo al controllo preventivo di legittimita'
sugli atti non aventi forza di legge;
                              Decreta:
  1.  La  SACE  e'  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2003, a
concludere  transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi
compreso  lo  Stato,  gestiti  dalla  stessa  SACE,  anche  a  valore
inferiore  rispetto  a quello nominale, fino ad un limite complessivo
non superiore a due miliardi di euro di valore nominale.
  2.  Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta
la  quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE,
e'  versato  al  bilancio,  stato  di previsione dell'entrata, unita'
previsionale  di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n.
3245  denominato:  "Versamento  dei  ricavi netti delle operazioni di
transazione o cessione di crediti, ecc." per l'anno finanziario 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 febbraio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti