Alla    Mi.P.A.F.   -   Dir.   generale
                              politiche comunitarie - uff. cereali
                              Agli        assessorati       regionali
                              dell'agricoltura   ed   alle   province
                              autonome di Trento e Bolzano
                              Alla Coldiretti
                              Alla Confagricoltura
                              Alla C.I.A.
                              Alla Copagri
                              All'Assitol
    Con  riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE,
si  rendono  note  le rese rappresentative applicabili nella campagna
2003/2004  per  i  contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e
canapa  coltivati  su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di
ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti
non destinati al consumo umano od animale.
    Ai  fini  della  loro  determinazione,  per  i semi di girasole e
colza,  sono  stati  esaminati  i  dati  relativi  alle produzioni di
girasole  e  colza  set-aside,  unitamente ad un confronto con i dati
delle produzioni alimentari.
    I  criteri,  applicati per definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee, sono i seguenti:
      calcolo  della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni
produttivi (1993/2002);
      confronto con le rese della camp. 2002/2003;
      applicazione   delle   variazioni,   sia   in  aumento  sia  in
diminuzione, come segue:
        per  variazioni  v"=0,05  ton/ha  =  applicazione  di nessuna
variazione;
        per  variazioni  v"0,05  ton/ha = applicazione del 100% della
variazione (aumento o diminuzione).
    Per  le  coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le
rese   applicate   nella   precedente   campagna   con  valore  unico
rispettivamente  di  65  ton/Ha  (sorgo), 10 ton/Ha (kenaf), 8 ton/Ha
(canapa)  sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i
rendimenti  agronomici  di  cui  all'allegato I del decreto Mi.P.A.F.
8 aprile  2001  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001.
    Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due
o   piu'   zone   omogenee,  dovra'  essere  indicata,  per  ciascuna
superficie,  l'unica  e  corrispondente  resa rappresentativa fissata
dall'A.G.E.A.,  per  quella zona, evitando di riportare nella casella
resa prevista dati altrimenti incongruenti.
    Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di
variazione,  devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in
originale   e  per  esteso  le  firme  del  produttore  e  del  primo
trasformatore/acquirente  collettore,  senza  correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
    E'  necessario  inoltre  che, il produttore alleghi una copia del
contratto,  firmato  dalle  due parti (primo trasformatore/acquirente
collettore   +  produttore)  unitamente  alla  domanda  P.A.C.  camp.
2003/2004.
      Roma, 24 febbraio 2003
                                     Il direttore area A.P.: Lo Conte