Il  comune  di Caprino Veronese (provincia di Verona) ha adottato
il   23   gennaio  2003  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    1.  Di determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002,
le  aliquote  applicabili  per  l'anno  2003,  ai  fini  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito:
        aliquota ordinaria: 6 per mille;
        aliquota ridotta: 5 per mille,
in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
    2.  Di determinare per l'anno 2003 nella misura di Euro 104,00 la
detrazione  dalla  imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, ai fini della imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.).
    3.  Di  determinare in Euro 130,00 la detrazione dell'imposta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  per  quei
contribuenti  che  si  trovino  in  particolari condizioni di disagio
sociale  accertato,  su  istanza  degli  interessati, dall'ufficio di
servizio  sociale  in  collaborazione  con  gli  uffici  comunali,  e
stabilito  con  provvedimento  del responsabile I.C.I., nei confronti
di:
      a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale
eta'  titolare  o  titolari  di  pensione sociale o altra pensione di
importo   analogo   e   che  alla  data  del  presente  provvedimento
costituivano nucleo a se stante;
      b) nuclei  familiari  con presenza di handicappato riconosciuto
al 100%;
      c) nuclei    familiari    con    presenza    di   anziani   non
autosufficienti, riconosciuti tali.
    4.  Di determinare per l'anno 2003 nella misura di Euro 258,00 la
detrazione   dell'imposta   per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da
interventi  di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di 5
anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'.
    5.  Di  dare  atto  che,  ai  fini  delle  disposizioni  relative
all'applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed  alle  detrazioni di cui
sopra,  viene  rispettata  la  condizione che il gettito previsto sia
almeno   pari   all'ultimo   gettito   annuale   realizzato,  nonche'
l'equilibrio di bilancio.
    6.  Di  precisare che per abitazione principale si intende quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente.
    (Omissis).