IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

    Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
    Visto  l'art.  5  della  legge  8  aprile  1988, n. 109, il quale
stabilisce,  tra  l'altro, che un quota del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per
la  formazione  specifica  in medicina generale, secondo la direttiva
del  consiglio  delle  Comunita'  europee  n. 86/457 del 15 settembre
1986;
    Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1991, n. 256, recante
disposizioni  per  l'attuazione  della citata direttiva n. 86/457/CEE
del 15 settembre 1986;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente il riordino e
la  disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  30  maggio  1994,  n.  325,
convertito  nella  legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che
l'importo  delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art.
6  del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della
direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;
    Visto  l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in  base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1,  comma 144, della legge n. 662/1996, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    Vista  la  propria  delibera  dell'8 marzo 2001, n. 32, (Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) con la quale e' stata accantonata
una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 2001;
    Vista  la  proposta  del  Ministero della salute, con la quale si
evidenzia,  tra  l'altro,  che l'importo annuo delle borse di studio,
come  stabilito dal citato decreto n. 257/1991, e' stato incrementato
dell'aliquota IRAP dell'8,5%;
    Considerato  che  le  eccedenze  di fondi dovute a variazioni del
numero  dei  tirocinanti,  secondo  quanto stabilito dalla Conferenza
Stato-regioni  nella  seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in
sede di successivi riparti del Fondo sanitario;
    Tenuto   conto   che   le   somme  utilizzate  per  le  spese  di
organizzazione non sono soggette al recupero;
    Considerato  che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al
Ministero  della salute anche in ordine ai recuperi da effettuare con
riferimento  agli  anni precedenti, risultano da assegnare 24.399.633
euro;
    Vista  l'intesa  espressa  dalla  Conferenza Stato-Regioni, nella
seduta  del  28  novembre  2002,  sulla  proposta  del Ministro della
salute;
                              Delibera:
    A   valere  sulle  residue  disponibilita'  del  Fondo  sanitario
nazionale - parte corrente - 2001, e' assegnata alle regioni la somma
complessiva  di  24.399.633  euro,  per  la  formazione  specifica in
medicina   generale,   come   risulta   dalla  tabella  allegata  che
costituisce parte integrante della presente delibera.
      Roma, 19 dicembre 2002

                                             Il Presidente delegato
                                                     Tremonti
Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
  Economia e finanze, foglio n. 68