IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  "Colli  di  Parma"  ed  e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 ottobre  2002 con il quale sono
state  apportate  ulteriori  modifiche  al disciplinare di produzione
sopra citato;
  Vista l'istanza, in data 20 febbraio 2003, presentata dal Consorzio
per  la  tutela dei vini a denominazione controllata "Colli di Parma"
tesa   ad   ottenere   integrazioni   al  disposto  dell'art.  6  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  di  che trattasi, per quanto
riguarda  la  descrizione  delle  caratteristiche per l'immissione al
consumo della tipologia ""Colli di Parma "Malvasia " tale da renderle
compatibili con il disposto dell'art. 7;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Colli di Parma";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le   caratteristiche   dell'immissione   al   consumo  del  vino  a
denominazione  di  origine controllata "Colli di Parma" "Malvasia" di
cui   all'art.   6   del   disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di origine controllata "Colli di Parma", approvato con
decreto  direttoriale  7 ottobre 2002, sono sostituite per intero dal
testo  di  seguito  riportato,  le  cui  misure  entrano  in vigore a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  "Colli di Parma" Malvasia:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
    sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    alcool effettivo minimo: 5,50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  E' prevista la tipologia frizzante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 marzo 2003
                                         Il direttore generale: Abate