Al  Commissario  straordinario  del
                                  Governo  per il coordinamento delle
                                  iniziative  BSE  -  Ministero delle
                                  politiche agricole e forestali
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale politiche agroalimentari -
                                  PAGR IV
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale   per   la   qualita'  dei
                                  prodotti agroalimentari e la tutela
                                  dei consumatori - QTC IX
                                  Al   Ministero   della   salute   -
                                  Direzione generale sanita' pubblica
                                  veterinaria, alimenti e nutrizione
                                  Agli      Assessorati     regionali
                                  all'agricoltura
                                  Agli   Assessorati  regionali  alla
                                  sanita'
                                  Agli   Assessorati  all'agricoltura
                                  delle province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Agli   Assessorati   della  sanita'
                                  delle province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  Al  Comando  reparto  carabinieri -
                                  Politiche agricole
                                  Alla   Direzione   generale   Corpo
                                  forestale dello Stato
                                  Al  Corpo  forestale  della regione
                                  Siciliana
                                  Alle  Organizzazioni  professionali
                                  agricole
                                  Ai Centri di assistenza agricola
                                  Alle Organizzazioni di categoria
                                  Alla Confcooperative
                                  All'Anca Lega
                                  Alla AGCI

  La normativa in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
giugno  2002,  n.  141,  ha  previsto  il  finanziamento di ulteriori
interventi    urgenti    per   fronteggiare   l'emergenza   derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina.
  Si   specificano,  di  seguito,  le  modalita'  di  esecuzione  per
l'erogazione  dell'indennizzo  previsto  all'art.  1,  comma 7, della
citata legge n. 118/2002.
  Tale  disposizione  prevede che al secondo periodo della lettera b)
del  comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2001, n. 49,
l'importo  per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile - 30 giugno
2001 e' corrisposto nella misura del 50% dell'importo massimo fissato
dal citato art. 7-bis, comma 2, lettera b).
  A  tal fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo
per  i  capi macellati dal 1 aprile 2001 al 30 giugno 2001 e detenuti
in azienda, per almeno cinque mesi, dal richiedente.
  Gli  importi  degli indennizzi sono pari a euro 38,73 (lire 75.000)
per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi; a euro 77,47 (lire
150.000)  per  i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi; a euro
116,20  (lire  225.000) per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24
mesi e a euro 142,03 (lire 275.000) per i bovini di eta' compresa fra
i 24 ed i 30 mesi.
  In  sede  di  prima applicazione, dell'art. 7-bis, comma 2, lettera
b),  di  cui  alla  circolare  AGEA n. 2933/DG, del 17 aprile 2001, e
successive  modifiche ed integrazioni, l'indennizzo e' stato concesso
per  i  bovini,  macellati  dal  12  gennaio  2001 al 31 marzo 2001 e
detenuti in azienda per almeno cinque mesi.
            1. Presentazione della domanda di indennizzo.
  L'indennizzo  riconosciuto  dall'art.  1,  comma  7, della legge n.
118/2002, compete agli animali macellati, nel periodo dal 1 aprile al
30  giugno  2001,  detenuti in azienda per almeno cinque mesi, previa
attestazione della macellazione stessa.
  Tale  indennizzo  compete  in  aggiunta  dell'ordinario  premio  di
macellazione  previsto  dal reg. CEE n. 1254/1999, per cui le domande
in  questione,  per la campagna 2001, saranno considerate validamente
presentate  per la richiesta dell'indennizzo di cui all'art. 1, comma
7  della  legge n. 188/2002, in attuazione delle vigenti disposizioni
in  materia  di  semplificazione  amministrativa e fermo restando gli
esiti   del   previsto  riscontro  attraverso  l'anagrafe  zootecnica
nazionale.
  In  considerazione  della  circostanza che la domanda di indennizzo
per  la  macellazione  dei  capi, ai sensi della legge in oggetto, e'
valida  anche  per  la  richiesta di premio di macellazione di cui al
Reg.  CEE  n.  1254/1999, si precisa che i vitelli macellati con peso
superiore a kg. 160, di eta' compresa tra il sesto e il settimo mese,
nonche' i tori, manzi, vacche e giovenche macellati di eta' inferiore
a  8  mesi  indicati  nelle domande di premio alla macellazione, gia'
presentate  per  la  campagna2001,  sono  considerati  ai  soli  fini
dell'indennizzo di cui alla citata legge n. 118/2002 art. 1, comma 7,
non avendo titolo al premio comunitario.
  Fermo  restando le norme prescritte nel decreto del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  del  22  gennaio  2001,  sezione V
(Gazzetta  Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001), in materia di premio
alla  macellazione,  per  gli animali compresi nella fascia fra i 7 e
gli  8 mesi di eta' e per i vitelli di peso superiore ai 160 kg, deve
essere   presentata   all'AGEA   apposita   domanda,  utilizzando  la
modulistica   predisposta  per  il  premio  alla  macellazione  della
campagna 2001 (allegato 1) da compilarsi in due copie.
  La  prima  copia della domanda deve essere indirizzata in originale
all'AGEA  -  Prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mezzo
raccomandata  postale  o  mediante consegna effettuata direttamente o
per tramite di terzi, la seconda copia resta al richiedente.
  Le  domande  devono  pervenire all'AGEA entro e non oltre le ore 17
del  30  aprile 2003. Le domande pervenute dopo tale termine non sono
accolte.
                      2. Documenti da allegare.
  Alla  domanda  deve  essere  allegato un documento rilasciato dalla
A.S.L.  competente,  attestante la presenza del capo nella banca dati
dell'anagrafe  bovina  nazionale,  l'eta' del bovino ed il periodo di
permanenza   minima   in   azienda  di  cinque  mesi  e  la  data  di
macellazione.
  Nel   certificato   A.S.L.   devono  essere  individuati,  in  modo
analitico, i capi per i quali la A.S.L. rilascia l'attestazione.
  Qualora  l'A.S.L.  dell'azienda  richiedente  non  sia  in grado di
certificare  la  macellazione  nel  citato  documento o il bovino sia
stato  macellato  presso un macello ricadente nelle competenze di una
A.S.L.,  diversa  da  quella  dell'azienda  richiedente,  deve essere
allegato alla domanda l'originale dell'attestato di macellazione.
  Qualora  la  struttura  di  macellazione  aderisca  ad un organismo
riconosciuto,  ai  sensi dell'art. 24 del decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale
30 maggio 2000, n. 124), gli attestati di macellazione possono essere
omessi se i medesimi risultano gia' trasmessi, in via telematica, dal
predetto organismo.
  Qualora   non   pervengano   a   questa   agenzia   le   suindicate
certificazioni   oppure   pervengano  non  conformi  a  quanto  sopra
indicato,  sara'  eseguita, per mezzo dell'anagrafe zootecnica bovina
nazionale,  la  procedura  di  validazione  dei  capi  per i quali e'
richiesto l'indennizzo.
                    3. Fascicolo del produttore.
  Per  le domande di indennizzo che pervengono all'AGEA, direttamente
dal  detentore  o  per  il tramite delle organizzazioni professionali
agricole o i Centri di assistenza agricola (CAA), si fa obbligo delle
istruzioni  applicative,  impartite dall'AGEA con circolare 24 aprile
2001, n. 35 (Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001), in materia
di presentazione delle domande di premio PAC zootecnia.
  Inoltre,   per  i  soggetti  aventi  diritto  che  aderiscono  alle
organizzazioni  professionali  o ai Centri di assistenza agricola, in
regime  di  convenzione  con l'AGEA, tali organizzazioni o i CAA sono
tenuti a costituire o ad aggiornare il fascicolo del produttore.
                      4. Norme di salvaguardia.
  L'AGEA   non   assume   responsabilita'   per   la  dispersione  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne'
per  eventuali  disguidi  postali  in ogni modo imputabili a fatto di
terzi a caso fortuito o di forza maggiore.
  Qualora  le domande comportino una erogazione complessiva superiore
rispetto alle risorse disponibili, si procedera' all'erogazione degli
indennizzi  richiesti  sulla base di una graduatoria, formata secondo
l'ordine cronologico delle macellazioni.
  Per  l'autenticita'  della  sottoscrizione  si  fa riferimento alle
norme  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000,   in   materia   di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative  e  di  perdita  del  beneficio  per  le dichiarazioni
mendaci.
  L'AGEA  provvede, per l'eventuale acquisizione della certificazione
antimafia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante
norme  per  la  semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
  I  contributi  e  gli  indennizzi di cui all'art. 1, comma 7, della
legge  n.  118/2002 non sono concessi o, se concessi sono revocati ai
soggetti   beneficiari   nei  confronti  dei  quali  venga  accertata
violazione   delle   disposizioni   in  materia  di  identificazione,
alimentazione  e  trattamento  terapeutico  di  capi bovini, ai sensi
dell'art. 7-quater, comma 3, della legge n. 49/2001.
    Roma, 27 febbraio 2003
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli