Il   comune   di  Cuggiono  (provincia  di  Milano)  ha  adottato
l'8 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  determinare  per  l'anno  2003,  nella  misura  di cui al
prospetto   seguente  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  l.C.l.,  istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;
    a) unita'   immobiliari   adibite   ad  abitazione  principale  e
pertinenze: aliquota 4,7 per mille;
    Terreni agricoli: aliquota 4,7 per mille;
    Altri immobili: aliquota 6 per mille;
    Aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;
    2.  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992m  n.  504  e  s.m. per l'anno 2003, le
detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi
percettori  di redditi I.N.P.S. (pensionati, cassa integrati, persone
in  mobilita)  aventi  reddito complessivo annuo del nucleo familiare
dimorante  abitualmente  nell'immobile riferito all'anno 2002 inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non
compresi  nella  dichiarazione  annuale dei redditi, non superiore ai
seguenti valori:

Numero componenti nucleo familiare    |Importo in Euro
1 ....                                |5.164,57 (lire 10.000.000)
2 ....                                |8.521,54 (lire 16.500.000)
3 ....                                |11.103,82 (lire 21.500.000)
4 ....                                |13.066,36 (lire 25.300.000)
5 ....                                |15.235,48 (lire 29.500.000)
6 ....                                |17.249,66 (lire 33.400.000)
7 e oltre ....                        |19.236,84 (lire 37.300.000)

Detrazioni Euro 129,11 (lire 250.000)

    b) di  stabilire  che  ai  sensi  dell'art. 3 comma 55 modificato
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,
dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliari  adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivise,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo
ammontare,  Euro 103,29  (pari  a Lire 200.000) rapportati al periodo
       dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
    3) di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50% per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni,  da  accertarsi  con  le  modalita' previste dal medesimo
comma;
    4)  Di  considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata,  compre  previsto dal comma 56
dell'art. 3 della legge n. 662/1996;