IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione,  approvato  con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  ed  agli  Enti  locali  ed,  in particolare, l'art. 137, che
riserva   all'amministrazione   statale  le  funzioni  relative  alla
determinazione  ed  all'assegnazione  del  personale alle istituzioni
scolastiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233,  recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto ministeriale 15 marzo 2002, n. 33 con il quale e'
stata  determinata,  per  l'anno scolastico 2001/2002, la consistenza
delle  dotazioni  organiche  dei dirigenti scolastici, sulla base dei
piani  regionali  di  dimensionamento  delle istituzioni scolastiche,
definiti  per  effetto  del  decreto  del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233;
  Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la
consistenza  degli  organici  e'  mutata  per  effetto  di  modifiche
apportate,  dagli  organi competenti, a taluni dei piani regionali di
dimensionamento;
  Rilevata  l'entita'  delle  istituzioni  scolastiche  ed educative,
cosi'  come  risultante,  per il corrente anno scolastico, al sistema
informativo del Ministero;
  Constatato,    peraltro,    che   tale   consistenza,   globalmente
considerata,  risulta  inferiore  a  quella  definita  con il decreto
ministeriale  12 novembre  1999,  n.  271,  concernente la previsione
delle  dotazioni  organiche  regionali  del  personale  dirigente  da
preporre  alle  istituzioni  scolastiche  rese  autonome ai sensi del
citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici  e'  definita, a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003,
secondo  le  entita'  indicate  nella  tabella "A", costituente parte
integrante  del  presente  provvedimento. Tali contingenti, ripartiti
secondo   la  dimensione  regionale,  sono  distinti  per  i  settori
formativi  relativi  alla  scuola  elementare  e  media,  alla scuola
secondaria superiore ed alle istituzioni educative.