IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluiriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001);
  Visto  l'art.  129,  comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che
prevede  interventi  strutturali  e  di prevenzione negli allevamenti
ovini  colpiti  dalla  malattia della "lingua blu", negli allevamenti
avicoli  e  fauna  selvatica  colpiti  dall'influenza  aviaria, negli
impianti  viticoli  colpiti  da  flavescenza  dorata,  negli impianti
frutticoli   colpiti   dalla   malattia  Sharka,  nonche'  interventi
strutturali  e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina,
compreso  il  sostegno  alla  tracciabilita' delle carni, e aiuti per
l'eccezionale crisi agrumicola;
  Visto  il  proprio decreto 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana 25 giugno 2001, n. 145, con il
quale   sono   state  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  degli
interventi  strutturali  e  di  prevenzione  per l'eradicazione delle
infezioni  di  lingua  blu,  influenza  aviaria, flavescenza dorata e
sharka;
  Viste le osservazioni della Commissione europea del 2 ottobre 2001,
n.  AGR  23598,  sulla  conformita'  delle disposizioni contenute nel
decreto  9 aprile 2001, agli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato  nel  settore  agricolo  (2000/C28/02)  ed in particolare sulle
aliquote  contributive  per  le  emergenze  lingua  blu  ed influenza
aviaria;
  Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province
autonome;
  Ritenuto  di  adeguare le aliquote contributive per le infezioni di
lingua  blu ed influenza aviaria, al punto 4.1.2.4 degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato-regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 28 febbraio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  conformita'  a  quanto indicato nelle premesse, le disposizioni
contenute  nel  decreto  9  aprile  2001,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  25  giugno 2001, n. 145, sono
modificate ed integrate come di seguito riportato.
1. Lingua blu negli allevamenti ovini.
  c. Entita' del contributo.
  Il punto l. e' sostituito dal seguente:
  "1.  Fino  al  40%  elevabile  al 50% nelle zone svantaggiate. Tali
massimali  possono  essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a
favore di giovani agricoltori, entro 5 anni dall'insediamento".
2. Influenza aviaria.
  I   punti   "b"  Interventi  finanziabili,  e  "c"  -  entita'  del
contributo, sono sostituiti dai seguenti:
  "b." Interventi finanziabili.
  l.  Miglioramento  delle strutture produttive, di trattamento della
pollina  ed  impianti  per  lo  smaltimento in ambito aziendale degli
animali  morti  o  abbattuti a seguito di provvedimenti sanitari, per
garantire  la  sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere
degli animali, senza aumentare le capacita' produttive;
  2.  Adeguare  i  sistemi  produttivi  ad  ulteriori  normative  che
prevedono  nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale
e  di  benessere  degli  animali,  favorendo  anche  le riconversioni
produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o
di mercato, senza aumentare le capacita' produttive;
  3.  Adeguamento  di  impianti  di allevamento di galline ovaiole in
gabbia,  ai  sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della
direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce
nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;
  4. Adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole,
polli  da  ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento
CEE  2092/91,  integrato dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del
19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;
  5.  Adeguamento  degli  impianti  di  fauna selvatica alle seguenti
disposizioni:  art.  10,  comma 7, e art. 18, della legge 11 febbraio
1992,  n.  157,  e  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 1997.
  Le  regioni  stabiliscono  le  priorita'  in base alle richieste di
intervento,  tenuto  conto delle disponibilita' finanziarie derivanti
dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
  "c". Entita' del contributo.
  1.  Fino  al  40%  elevabile  al  50% nelle zone svantaggiate. Tali
massimali  possono  essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a
favore di giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento.".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 29 marzo 2002
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro  n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio
n. 27