IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede che, per singole tipologie di dispositivi, possono essere stabilite le prescrizioni da osservare per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari; Ritenuto che le lenti a contatto, ivi comprese le lenti a contatto per uso estetico, debbano, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, essere assoggettate a particolari cautele nella vendita; Ritenuto, per motivi di interesse sanitario, di riservare la vendita delle lenti a contatto su misura agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico; Ritenuto, altresi', che la vendita delle lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione sia consentita anche nelle farmacie dal farmacista o dal personale sotto il diretto controllo del farmacista che puo' suggerire agli utenti le necessarie istruzioni e cautele nell'utilizzo delle lenti stesse; Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prescrivere che la vendita delle lenti a contatto su misura e di quelle prodotte industrialmente, ivi comprese le lenti colorate ad uso estetico non correttive dei difetti visivi, sia accompagnata dalla consegna all'utente di una guida contenente avvertenze, precauzioni e rischi collegati all'uso; Sentito il Consiglio superiore di sanita' il 24 luglio 2002; Decreta: Art. 1. 1. La vendita diretta al pubblico di lenti a contatto su misura, correttive dei difetti visivi, ivi comprese quelle prodotte industrialmente, e', per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico direttamente o sotto il suo diretto controllo negli esercizi commerciali di ottica. 2. Le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione possono essere vendute altresi' nelle farmacie dal farmacista o dal personale sotto il suo diretto controllo. 3. La vendita delle lenti a contatto di cui ai commi 1 e 2 e delle lenti a contatto colorate ad uso estetico non correttive dei difetti visivi, deve essere accompagnata dalla consegna all'utente di una guida contenente le avvertenze e le precauzioni d'uso per l'utilizzo in sicurezza delle lenti, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A al presente decreto. 4. La prescrizione di cui al comma 3 decorre dal primo giorno del mese successivo a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2003 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano