IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della   direttiva  93/42/CEE,  concernente  i  dispositivi  medici  e
successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  20  che  prevede che, per singole
tipologie di dispositivi, possono essere stabilite le prescrizioni da
osservare  per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei
dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;
  Ritenuto  che le lenti a contatto, ivi comprese le lenti a contatto
per  uso  estetico,  debbano,  per motivi di interesse sanitario e di
tutela  della salute, essere assoggettate a particolari cautele nella
vendita;
  Ritenuto,  per  motivi  di  interesse  sanitario,  di  riservare la
vendita  delle  lenti  a  contatto  su  misura  agli esercenti l'arte
ausiliaria di ottico;
  Ritenuto,  altresi',  che la vendita delle lenti a contatto monouso
giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente,
che  non  necessitano  di  manutenzione  sia  consentita  anche nelle
farmacie  dal  farmacista  o dal personale sotto il diretto controllo
del   farmacista   che  puo'  suggerire  agli  utenti  le  necessarie
istruzioni e cautele nell'utilizzo delle lenti stesse;
  Ritenuto,  ai fini della tutela della salute, di prescrivere che la
vendita  delle  lenti  a  contatto  su  misura  e  di quelle prodotte
industrialmente,  ivi  comprese le lenti colorate ad uso estetico non
correttive  dei  difetti  visivi,  sia  accompagnata  dalla  consegna
all'utente  di  una guida contenente avvertenze, precauzioni e rischi
collegati all'uso;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' il 24 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  vendita  diretta al pubblico di lenti a contatto su misura,
correttive   dei   difetti   visivi,  ivi  comprese  quelle  prodotte
industrialmente,  e',  per  motivi di interesse sanitario e di tutela
della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di
ottico.  La  vendita  deve  essere  effettuata  dall'esercente l'arte
sanitaria  ausiliaria  di  ottico direttamente o sotto il suo diretto
controllo negli esercizi commerciali di ottica.
  2.  Le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti
visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione
possono  essere  vendute altresi' nelle farmacie dal farmacista o dal
personale sotto il suo diretto controllo.
  3.  La vendita delle lenti a contatto di cui ai commi 1 e 2 e delle
lenti  a contatto colorate ad uso estetico non correttive dei difetti
visivi,  deve  essere  accompagnata  dalla consegna all'utente di una
guida  contenente le avvertenze e le precauzioni d'uso per l'utilizzo
in  sicurezza  delle  lenti,  conformemente  alle  indicazioni di cui
all'allegato A al presente decreto.
  4.  La  prescrizione di cui al comma 3 decorre dal primo giorno del
mese   successivo   a   quella  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 febbraio 2003


                                            Il Ministro della salute
                                                     Sirchia


Il Ministro delle attività produttive
                 Marzano