IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui
redditi;
   Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
   Visto  l'art.  10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
   Visto  il  proprio  decreto  10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146  del  1998,  integrata  e  modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
   Visto  il  decreto  del  direttore generale del Dipartimento delle
entrate  13  dicembre 2000, concernente l'approvazione di questionari
per  gli  studi  di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel
settore  delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita'
professionali;
   Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e  della  programmazione  economica  e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
   Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le Agenzie fiscali;
   Visto  il  decreto  del  direttore generale del Dipartimento delle
entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo  2002,  concernente i criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita;
   Acquisito  il parere della predetta commissione di esperti in data
13 febbraio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
   1.  E'  approvato,  in  base  all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  lo studio di settore relativo alla seguente
attivita':
   a)  Studio  di  settore  SK 25 U - Consulenze fornite da agronomi,
codice attivita' 74.14.A.
   2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
relativi allo studio di settore indicato nel comma 1 sono determinati
sulla  base  della  nota  tecnica  e  metodologica, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio, di cui all'allegato 1.
   3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
   4.  Lo studio di settore si applica ai contribuenti esercenti arti
e professioni che svolgono in maniera prevalente l'attivita' indicata
nel comma 1.
   5  Lo  studio  di  settore  approvato  con  il presente decreto e'
utilizzabile a partire dal periodo di imposta 2002.