L'art.  11  del  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   7   gennaio  1998  e  successive
modificazioni  dispone  che la Cassa depositi e prestiti puo' aderire
alla  richiesta  di  estinzione  anticipata  del  mutuo  assunto,  da
operarsi  mediante  restituzione del residuo debito, maggiorato di un
indennizzo  pari  alla differenza tra il valore attuale delle rate di
ammortamento  residue,  calcolato utilizzando come tasso di sconto il
tasso  nominale  vigente  per  i  mutui  ordinari dell'Istituto, e il
residuo debito stesso.
    Per  effetto  dell'entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro
dell'economia    e   delle   finanze   28   febbraio   2003   recante
"Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi
e  prestiti e sui depositi cauzionali", i tassi fissi dei mutui della
Cassa  depositi e prestiti devono essere finanziariamente equivalenti
al  tasso  Euribor  a sei mesi rilevato secondo le modalita' indicate
all'art.  2  del  decreto  e  aumentati  di  uno  spread dallo stesso
articolo determinato.
    A  seguito  delle innovazioni recate dal decreto, si comunica che
il  tasso  di  sconto  utilizzato per calcolare l'indennizzo, che gli
enti  devono  corrispondere  affinche'  le  richieste  di  estinzione
anticipata   siano   accolte   dalla   Cassa   depositi   e  prestiti
conformemente  al  citato  art.  11, e' determinato con riguardo alla
durata finanziaria residua del mutuo.