IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  e  l'art.  6,  comma 1, dello Statuto
dell'Agenzia del territorio;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  del  Regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia del territorio;
  Visto il    decreto   ministeriale   28 dicembre 2000,   n.   1390,
concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie
fiscali  e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300";
  Visto   l'art.  16,  comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come   modificato   dal  decreto  legge  24 dicembre  2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
                              Dispone:
  1.  Per  la definizione di ciascuna lite fiscale pendente in cui e'
parte l'Agenzia del territorio, e' presentata entro il 21 aprile 2003
una  distinta  domanda in carta libera secondo l'allegato modello che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  2. la domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione
a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio che ha emesso l'atto impugnato;
  3.  nel  caso  di coobbligati la domanda di definizione puo' essere
presentata da uno solo di essi;
  4.  il  modello e' disponibile presso qualunque Ufficio provinciale
dell'Agenzia     del     territorio     e     sul    sito    internet
www.agenziaterritorio.it ;
  5. per l'individuazione delle liti fiscali definibili si richiamano
le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 17 marzo 2003 di questa
Agenzia;
  6.  le  somme dovute per la definizione delle liti sono versate con
le  modalita'  previste  per il versamento dei tributi cui la lite si
riferisce; nei casi in cui e' possibile utilizzare il mod. F23 devono
essere  utilizzati  gli  ordinari  codici  tributo,  indicando  nella
tabella A, relativa al contenzioso, il codice "8";
  7.  alla  domanda,  salvo che il pagamento non sia stato effettuato
presso  la  cassa  dell'Ufficio  nelle  ipotesi  previste dal decreto
interministeriale  16  dicembre  1998,  deve  essere  allegata  copia
dell'attestato  di  versamento  di  quanto  dovuto per la definizione
della  lite  fiscale, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo
della prima rata.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 marzo 2003
                                   Il direttore dell'Agenzia: Picardi