IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia del territorio; Visto l'art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente "Disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300"; Visto l'art. 16, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, Dispone: 1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente in cui e' parte l'Agenzia del territorio, e' presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 2. la domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio che ha emesso l'atto impugnato; 3. nel caso di coobbligati la domanda di definizione puo' essere presentata da uno solo di essi; 4. il modello e' disponibile presso qualunque Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e sul sito internet www.agenziaterritorio.it ; 5. per l'individuazione delle liti fiscali definibili si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 17 marzo 2003 di questa Agenzia; 6. le somme dovute per la definizione delle liti sono versate con le modalita' previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce; nei casi in cui e' possibile utilizzare il mod. F23 devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice "8"; 7. alla domanda, salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 1998, deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2003 Il direttore dell'Agenzia: Picardi