L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 5 febbraio 2003;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante:   "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante: "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Vista   la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7  marzo  2002  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione    elettronica    e    alle    risorse   correlate,   e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
  Vista   la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
  Vista   la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per  le  reti  ed  i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
  Vista   la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7  marzo  2002  relativa  al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale);
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998:
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10
giugno 1998;
  Vista  la  propria  delibera n. 171/99, recante "Regolamentazione e
controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da
Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
  Vista  la  propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
  Vista  la  propria  delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante
"Interconnessione  di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi
delle  comunicazioni  fisso-mobile  originate  dalla  rete di Telecom
Italia";
  Vista  la propria delibera n. 4/00/CONS del 13 gennaio 2000 recante
"Autorizzazione   all'offerta   delle   condizioni  economiche  delle
comunicazioni  fisso-mobile  uscenti dalla rete di telefonia pubblica
di Telecom Italia";
  Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante
"Criteri  e  modalita' per la costruzione del sistema contabile degli
operatori   mobili  notificati  nei  mercati  dei  servizi  mobili  e
dell'interconnessione";
  Vista  la  propria  delibera  n.  847/00/CONS dell'11 dicembre 2000
recante  "Revisione  dei valori del sistema di "price cap di cui alla
delibera n. 171/1999";
  Vista  la  propria  delibera  n.  469/01/CONS  del 19 dicembre 2001
recante  "Revisione  dei valori del sistema di "price cap di cui alla
delibera    n.    171/99    alla    luce   degli   effetti   prodotti
dall'applicazione";
  Vista  la  propria  delibera  n.  485/01/CONS del 20 dicembre 2001,
recante "Linee guida per la predisposizione della contabilita' a fini
regolatori  da  parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione
del sistema di contabilita' dei costi";
  Vista  la  propria  delibera  n.  486/01/CONS del 20 dicembre 2001,
recante  "Consultazione  pubblica  sull'introduzione di meccanismi di
programmazione  dei  prezzi  massimi  di terminazione praticati dagli
operatori  mobili  notificati  e la regolamentazione dei prezzi delle
chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati";
  Viste  le  risultanze  della  consultazione  pubblica  di  cui alla
richiamata delibera n. 486/01/CONS;
  Sentite  in  audizione  le societa' Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a.,
Blu  S.p.a.,  Edisontel  S.p.a.,  H3G  S.p.a.,  Ipse 2000 S.p.a., MCI
Worldcom  S.p.a.,  Planetwork  S.p.a.,  Tele 2 S.p.a., Telecom Italia
S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a., Voxtel
S.p.a., Welcome Italia S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a.;
  Visto il parere reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, pervenuto in data 9 dicembre 2002;
  Visto  il parere reso dalla Commissione europea (direzione generale
concorrenza   e   direzione   generale  societa'  dell'informazione),
pervenuto in data 16 gennaio 2003;
  Considerato quanto segue:
A. Il procedimento istruttorio.
  L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del
consiglio  del  19 dicembre 2001 ha disposto l'avvio del procedimento
"Introduzione  di  meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di
terminazione   praticati   dagli   operatori   mobili   notificati  e
regolamentazione  dei  prezzi  delle  chiamate fisso-mobile praticati
dagli    operatori   fissi   notificati"   finalizzato   a   valutare
l'introduzione di un modello di programmazione del prezzo massimo per
la terminazione delle chiamate sulle reti radiomobili degli operatori
notificati  quali  aventi  notevole  forza  di  mercato  nel  mercato
dell'interconnessione  e  dei servizi di telefonia mobile, allo stato
Telecom  Italia  Mobile  e  Vodafone  Omnitel, nonche' alla revisione
dell'attuale  struttura  regolamentare per la formulazione dei prezzi
delle  chiamate  fisso-mobile  originate  dai clienti degli operatori
fissi  notificati  quali aventi notevole forza di mercato, allo stato
Telecom Italia.
  Nel  corso  del  procedimento e' stata effettuata una consultazione
pubblica,  disposta  con  la  delibera  486/01/CONS, in risposta alla
quale  sono  pervenuti  contributi da nove soggetti. La sintesi delle
risposte  e'  stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 26
giugno 2002.
B. Il quadro normativo di riferimento nazionale e comu-nitario.
  In tema di interconnessione la normativa applicabile prevede alcuni
obblighi  a  carico  degli operatori notificati quali aventi notevole
forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99.
  In  particolare,  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
318/97,  all'art.  4, comma 7, prevede che operatori notificati quali
aventi  notevole  forza  di  mercato  con  riferimento  ai servizi di
interconnessione sono tenuti tra l'altro a "osservare il principio di
non  discriminazione  rispetto all'interconnessione offerta ad altri;
essi  devono  applicare condizioni analoghe, in circostanze similari,
agli  organismi  che  si  interconnettono e forniscono servizi simili
[...]"    nonche'   a   "definire   le   condizioni   economiche   di
interconnessione   in   modo   che   sia   rispettato   il  principio
dell'orientamento ai costi [...]".
  Il   successivo   comma   9  prevede  che:  "ciascun  organismo  di
telecomunicazioni,  notificato  dall'Autorita'  come  avente notevole
forza  di  mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a
provvedere   sollecitamente   alla  pubblicazione  di  un'offerta  di
interconnessione  di  riferimento  [...]  L'Autorita',  sentita,  ove
necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo'
imporre,   ove   cio'  sia  giustificato,  modifiche  all'offerta  di
interconnessione di riferimento".
  Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom
Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (gia' Omnitel Pronto
Italia), notificati ai sensi della delibera n. 197/99.
  In   aggiunta   a  questi,  per  Telecom  Italia,  operatore  fisso
notificato,  vale  anche  il principio di cui all'art. 7 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, in base al quale
"le  condizioni  economiche  per  l'accesso  e  per l'uso di una rete
telefonica  pubblica  fissa  e  per  i  servizi  di telecomunicazioni
accessibili  al  pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di
trasparenza,  di  obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di
operatori con una notevole forza di mercato [...]" (comma 1).
  Per  quanto  concerne  lo  specifico  mercato  delle  comunicazioni
fisso-mobile,  con  la  delibera  n.  338/99,  l'Autorita' ha imposto
alcuni obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati fisso
e  mobili, con l'obiettivo di "garantire l'operativita' di meccanismi
concorrenziali  efficienti  in  presenza  di  posizioni di potere sui
mercati di riferimento da parte di alcuni operatori".
  La  stessa delibera n. 338/99 ha stabilito inoltre, con riguardo ai
prezzi finali praticati al pubblico da Telecom Italia, che:
    "1) il prezzo finale e' indipendente dalla tipologia di contratto
sottoscritto dall'utente chiamato;
    2)  il  prezzo  finale  delle  chiamate originate da rete Telecom
Italia   si   articola   in  due  fasce  orarie,  intera  e  ridotta,
corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane;
    3) il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione,
indicato  dall'Autorita'  nel  caso  di TIM e Omnitel, o negoziato da
Telecom  Italia  con  gli  altri  operatori mobili. Telecom Italia e'
tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati
in base all'operatore mobile su cui e' terminata la chiamata;
    4)  Telecom  Italia puo' delineare due profili diversi dei prezzi
finali sulla base di quanto stabilito al titolo II, punto 2;
    5)  eventuali  offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle
condizioni  generali  offerte  alla  clientela  residenziale e affari
sulla  base  di  quanto  contenuto nel presente provvedimento, devono
essere  comunicate  dall'Autorita'  e da questa autorizzate in base a
quanto  previsto  dall'art.  7,  comma 11, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  318/1997  e  nel  rispetto  del  principio  di
separazione  contabile  di  cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997".
C. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare.
  La  regolamentazione  dei  prezzi  di  terminazione  su rete mobile
risultante  dalla  delibera n. 338/99 ha garantito, dal dicembre 1999
ad oggi, una riduzione del valore medio massimo di circa il 4% annuo.
  Infatti,  il  valore stabilito dalla stessa delibera, pari a L. 360
al minuto, era stato applicato inizialmente da entrambi gli operatori
mobili  notificati  destinatari  del  provvedimento,  mentre i valori
attuali di terminazione (valori medi dei due operatori di rete mobile
notificati,  valutati  sulla  base dei rispettivi panieri di traffico
rilevati nell'anno 2001) sono di seguito riportati:
=====================================================================
           |   Term. in   |   Term. in   |              |
           |  fascia di   | fascia fuori | Valore medio |Valore medio
           |    picco     |    picco     |  ponderato   | ponderato
 Operatore |(Eurocent/min)|(Eurocent/min)|(Eurocent/min)|  (L./min)
=====================================================================
TIM        |     19,9     |    12,91     |    16,81     |    325
---------------------------------------------------------------------
Vodafone   |              |              |              |
Omnitel    |     18,9     |     14,7     |    17,06     |    330
  La  delibera  n.  338/99  aveva inoltre previsto di verificare, nel
medio  periodo,  l'orientamento  al costo dei prezzi di terminazione,
fissati  dalla stessa delibera sulla base del confronto europeo (best
practice), e dell'introduzione di un sistema contabile da parte degli
operatori mobili notificati.
D. Il prezzo di terminazione delle chiamate fisso-mobile.
  L'analisi  della  necessita'  di  rivedere  il  valore  fissato con
delibera n. 338/99 si articola su due direttrici principali:
    a) la  valutazione  dell'orientamento  al  costo sulla base delle
risultanze contabili e delle verifiche sulle stesse effettuate;
    b) il confronto con i prezzi di terminazione applicati in Europa.
  Relativamente  alle  valutazioni  contabili,  l'Autorita' ha svolto
un'analisi  basata  sui dati di contabilita' regolatoria, allo stato,
disponibili.  Sono stati in particolare valutati i dati relativi agli
anni 1999 e 2000, basati sulla contabilita' a costi storici.
  Tale  attivita'  e'  stata  avviata con la delibera n. 340/00/CONS,
integrata  successivamente  con la delibera n. 485/01/CONS. I dati di
costo  forniti,  relativi  a  un  sistema  a costi storici pienamente
distribuiti,  sono  stati sottoposti a verifica contabile da parte di
un  soggetto indipendente e diverso dall'Autorita' stessa. Allo stato
della  presente  decisione,  oltre  che alle risultanze contabili, e'
disponibile  la relazione di tale soggetto relativa alla contabilita'
1999.
  Ai fini di valutare il grado di orientamento al costo dei prezzi di
terminazione,  unitamente  ai  dati contabili esposti, l'Autorita' ha
valutato  il  tasso  di  remunerazione del capitale, presentato dagli
operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel
mercato  dell'interconnessione  e  dei  servizi  di telefonia mobile,
ovvero  le societa' Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone
Omnitel,  da  applicare  per  la  predisposizione  della contabilita'
presentata  ai  fini  regolatori.  La  media  ponderata  del tasso di
remunerazione  del  capitale  presentato  dagli  operatori e' pari al
21,45%.
  In  linea con quanto previsto dalla raccomandazione 98/322/CE della
Commissione europea, l'Autorita' ha proceduto a una prima valutazione
del  tasso  di  remunerazione  del capitale utilizzando il metodo del
WACC  (Weighted  Average Cost of Capital, o costo medio ponderato del
capitale), considerando:
    a) il  costo  del  capitale  proprio  degli operatori notificati,
riferito alle attivita' di rete mobile;
    b) il costo del capitale di debito;
    c) l'aliquota fiscale di riferimento;
    d) il  rapporto  tra i valori economici del capitale proprio e di
debito;
    e) il  costo  del capitale applicabile al settore della telefonia
mobile,   riscontrabile  da  valutazioni  su  operatori  nazionali  e
stranieri e nelle decisioni di altre Autorita' di settore.
  Per  la  valutazione del costo del capitale proprio, l'Autorita' ha
utilizzato,  secondo  la  migliore prassi corrente, la formula basata
sul CAPM (Capital Asset Pricing Model), considerando:
    1)  il  tasso  di finanziamento privo di rischio, per il quale e'
stata  effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di
Stato di lunga durata.
    2)  il  premio  di  mercato,  che  rappresenta  la  remunerazione
aggiuntiva  rispetto  al  tasso privo di rischio richiesta mediamente
dall'investitore  con  riferimento  ad  un  portafoglio di mercato. A
riguardo,   coerentemente   con  quanto  stabilito  con  delibera  n.
344/01/CONS,  sono  state  prese  in  considerazione, alla luce della
eterogeneita'  dei  mercati di riferimento le indicazioni provenienti
da  studi  di  istituzioni  finanziarie  nazionali  e di altre fonti,
tenendo conto anche della eterogeneita' dei mercati di riferimento;
    3)  il  coefficiente  di  rischio sistematico o rischio specifico
dell'investimento  (Beta).  Per  le  aziende quotate, il Beta si puo'
misurare  con  maggiore  affidabilita', in quanto si dispone di serie
storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione
del   Beta  su  intervalli  di  tempo  inferiori  porta  a  ottenere,
generalmente, risultati meno affidabili.
  Per la valutazione del costo del capitale di debito degli operatori
notificati  e'  stata  presa in considerazione la media ponderata del
costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla societa', ivi incluse
le  fonti  di finanziamento a tasso zero; inoltre e' stato stimato, a
partire dal tasso privo di rischio, un premio (spread) che il mercato
del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa.
  Per   la   valutazione   dell'aliquota   fiscale   di  riferimento,
l'Autorita'  ha  assunto una misura media del valore stimato coerente
con il periodo di riferimento.
  Relativamente  al  rapporto fra il valore del capitale proprio e di
debito  la misura assunta e' stata valutata considerando un valore di
riferimento  in  linea  con il valore medio di capitalizzazione degli
operatori  notificati  ed  il  valore  del  debito,  che  deve essere
integrato,  coerentemente  con  la  normativa vigente, dal valore del
fondo  trattamento fine rapporto e dai debiti tributari risultanti da
dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.
  Per  quanto riguarda infine il costo del capitale riscontrabile nel
mercato  nazionale  (relativamente  agli operatori nuovi entranti) ed
europeo  della  telefonia  mobile,  le  indicazioni  emerse segnalano
l'opportunita'  di  ulteriori  approfondimenti,  anche in vista della
prossima   adozione   della  metodologia  a  costi  incrementali.  In
particolare,  la definizione della struttura finanziaria ottimale, il
corretto  dimensionamento  del  capitale  impiegato  e i parametri di
rischiosita'    da   utilizzare   dovrebbero   essere   ulteriormente
analizzati. Inoltre, occorre notare che le valutazioni dell'Autorita'
sul  costo del capitale devono essere impostate in un'ottica di lungo
periodo,  dovendo  riflettere  la  remunerazione  degli  investimenti
connessi  con  la rete mobile degli operatori notificati. L'Autorita'
ritiene che l'incertezza relativa a previsioni di lungo periodo in un
mercato  ad  alto  tasso  di  innovazione come quello della telefonia
mobile,  e'  pero'  parzialmente  compensata  dalla  conoscenza delle
attivita'  mature  connesse  alla  rete mobile GSM, che presentano in
prospettiva  un  minor  rischio  per gli operatori notificati, per la
loro notorieta' e per il numero di clienti in portafoglio.
  Alla  luce  delle  valutazioni  sopra  esposte  l'Autorita' ritiene
quindi  che  il  tasso  di  remunerazione  del  capitale  applicabile
nell'ambito   della   contabilita'   regolatoria   predisposta  dagli
operatori  notificati  possa valutarsi, allo stato, in una misura non
superiore al 18 %.
  L'Autorita'  inoltre,  nel  valutare  il  grado  di orientamento al
costo,  ritiene opportuno considerare un prezzo medio di terminazione
determinabile   dai   dati   forniti  da  ciascun  operatore.  Questo
garantisce una obiettiva rappresentazione dei costi medi conseguibili
da  un  operatore  efficiente.  Occorre peraltro notare che il valore
preso   a  riferimento  rappresenta  un  valore  di  efficienza  gia'
conseguito  dagli  operatori  notificati,  in quanto calcolato su una
contabilita'   a  costi  storici  pienamente  distribuiti.  Ulteriori
guadagni  di  efficienza  e  quindi ulteriori riduzioni del prezzo di
terminazione  sono  ipotizzabili  alla luce dell'evoluzione dei costi
degli  operatori,  mentre  l'adozione  di  una  contabilita'  a costi
correnti  e  successivamente di una valutazione incrementale di lungo
periodo,   da   prodursi   a  partire  dal-l'esercizio  2002,  potra'
consentire  una ancora piu' significativa ed omogenea connessione tra
costi  sostenuti  e  piani  di investimento da una parte e prezzi dei
servizi regolati dall'altra.
  Alla  luce  delle  considerazioni sopra riportate, rilevati i costi
operativi  ed  il  capitale  impiegato,  dalle risultanze contabili e
tenuto  conto della relazione del soggetto indipendente preposto alla
verifica per lo stesso anno, l'Autorita' ritiene che l'attuale prezzo
di  terminazione  (nonche'  quello nominale stabilito con delibera n.
338/99)  risulta  non  orientato  ai  costi  e quindi suscettibile di
correzione    mediante   un   intervento   regolamentare   da   parte
dell'Autorita'.
  L'opportunita'   di  fissare  un  valore  iniziale  del  prezzo  di
terminazione  inferiore a quello attuale emerge anche da un confronto
europeo.  Nella  tabella  di seguito riportata sono indicati i prezzi
(in  Eurocent  al  minuto)  di terminazione rilevati a settembre 2002
(fonte Cullen International, settembre 2002):


===================================================================
             |            |       Articolazione          |Quota di
    Paese    | Operatore  |------------------------------|  Setup
             |            | Intera  |Ridotta | Week End  | (€cent)
             |            | o Flat  |        |           |
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Norvegia                      8,6                           2,5
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Svezia                       10
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Austria                      11,25
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Lux                          13,41    11,25
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Irlanda                      14,9     11,4       8,9
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
DK                           16        8                    1
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Germania                     14,3
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Belgio                       14,98    10,78      7,01       4,21
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Spagna                       17,18     9,46                Nota 1
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Francia         Orange       18,17     9,09                Nota 2
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Francia         SFR          18,21     9,11                Nota 2
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
UK              Cellnet      19,9     16,3       1,8
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
UK              Vodafone     21       11,7       7,5
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Italia          TIM          19,9     12,91
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Italia          Vod.         18,9     14,7
                Omnitel
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Olanda                       18,2     14,3                  2,9
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Grecia                       18                             5
-------------|------------|---------|--------|-----------|---------
Portogallo                   20,7

  Nota  1:  il  primo  minuto  di conversazione e' indivisibile ed e'
valutato   pari   a  17,18  Eurocent/min  in  fascia  intera  e  9,46
Eurocent/min in fascia ridotta.
  Nota  2:  i  primi  50 secondi di conversazione sono indivisibili e
valutati  pari  a  15,3  Eurocent/min (Orange) e a 15,26 Eurocent/min
(SFR) indipendentemente dalla fascia oraria della conversazione.
  A partire dai dati sopra riportati, il valor medio europeo e' stato
determinato   sulla  base  delle  differenti  articolazioni  (laddove
previste)  in  fascia  intera,  ridotta e fine settimana, prendendo a
riferimento  distribuzioni  omogenee  di  traffico  (paniere).  Si e'
inoltre tenuto conto della quota iniziale (set-up) nei casi in cui la
stessa  e'  applicata.  Infine,  il  dato  di  ciascun Paese e' stato
ponderato  considerando  la  rispettiva popolazione. Sulla base delle
diverse  ipotesi  di  traffico,  il  valor medio europeo del costo di
terminazione  minutario si attesta in un intervallo compreso tra 15,5
e  16 Eurocent (300-310 lire/minuto). Ulteriori riduzioni rispetto al
valore   medio  cosi'  calcolato  sulla  base  delle  rilevazioni  di
settembre,  sono  da  ritenersi  probabili  alla  luce  delle recenti
decisioni delle autorita' nazionali.
E. Articolazione del prezzo di terminazione.
  L'Autorita'  ritiene  opportuno  mantenere la possibilita', per gli
operatori  di rete mobile, di articolare il prezzo di terminazione su
fasce  orarie di picco e di fuori picco. Cio' in primo luogo a tutela
dell'utenza,  primariamente  residenziale,  per  la  quale  il prezzo
finale  della  chiamata  fisso-mobile  in  fascia  di  fuori picco e'
direttamente  legato  al  prezzo  di  terminazione  in fascia ridotta
stabilito  dal  singolo operatore. Inoltre, con tale impostazione, si
mantengono le leve competitive a disposizione di ciascun operatore il
quale,  con  la  fissazione  di  prezzi  articolati,  puo' da un lato
assicurare  una  migliore  efficienza  d'uso  delle  rispettive reti,
dall'altro  orientare  la  domanda.  Peraltro  tale  impostazione non
preclude la scelta, per il singolo operatore, di offrire un prezzo di
terminazione non articolato, o di offrire, sulla base delle richieste
degli  operatori  interconnessi, condizioni innovative di offerta del
servizio  di  terminazione,  nel  rispetto  comunque  del  vincolo di
riduzione  previsto dal presente provvedimento e del principio di non
discriminazione,  che  si  sostanzia nell'offrire pari opportunita' a
tutti gli operatori interconnessi.
  Nel  caso  di articolazione in fasce orarie di picco e fuori picco,
al  fine  di  poter valutare correttamente il rispetto del vincolo di
prezzo  della  terminazione,  determinato  sul  valore medio massimo,
risulta  tuttavia  opportuno  esplicitare  ex-ante  le  modalita'  di
calcolo  di  tale  valore  a  partire  da  quelli  determinati  dagli
operatori  nelle  fasce  di  articolazione.  Pertanto, considerato il
valore  medio  massimo  a  valere dall'entrata in vigore del presente
provvedimento,   i  nuovi  prezzi  di  terminazione  dovranno  essere
determinati  sulla  base  del paniere del traffico (distribuzione del
traffico  sulle  differenti  fasce orarie) totale terminato nell'anno
2002. Analogamente, con l'entrata in vigore delle ulteriori riduzioni
del  prezzo  massimo  di  terminazione  previste  dal  meccanismo  di
programmazione,  l'eventuale  articolazione  dovra' essere basata sul
paniere  di  traffico  relativo  all'anno  precedente  a quello della
riduzione.  Relativamente,  infine all'adozione di un unico paniere o
di   panieri  differenti  per  ciascun  operatore,  l'Autorita',  pur
rilevando che le distribuzioni di traffico degli operatori notificati
tendono  ad  uniformarsi  nel  corso  degli  anni  2000-2001, ritiene
opportuno   che  ciascun  operatore  assoggettato  al  meccanismo  di
programmazione  articoli,  se  del  caso,  i  prezzi  di terminazione
secondo il proprio paniere di traffico, cio' al fine di salvaguardare
le specificita' di ciascun operatore.
F. Modalita'  di  comunicazione  all'Autorita'  delle  variazioni  di
prezzo.
  Attualmente  l'operatore  di  rete  fissa  notificato  e'  soggetto
all'obbligo   di   comunicazione  delle  proprie  offerte  economiche
all'Autorita'  almeno trenta giorni prima dell'effettiva introduzione
del servizio.
  Nei mercati dell'interconnessione le offerte economiche dei servizi
intermedi   dovrebbero   consentire  ad  altri  operatori  notificati
soggetti  ai  medesimi  obblighi  di preavviso di definire la propria
politica  dei  prezzi entro un congruo lasso di tempo. L'applicazione
del  termine  di trenta giorni per la comunicazione da parte di TIM e
OPI delle offerte relative alla terminazione mobile non consentirebbe
all'operatore di rete fissa notificato di definire la propria offerta
nel rispetto dei termini stabiliti dall'Autorita' (trenta giorni).
  L'Autorita',  pertanto,  ritiene  che  le condizioni economiche dei
servizi  di  terminazione mobile debbano essere comunicate almeno con
quarantacinque giorni di anticipo rispetto all'effettiva introduzione
della  modifica  delle  condizioni  economiche, al fine di consentire
agli  operatori  di  rete  fissa  notificati  di  adeguare  i  prezzi
fisso-mobile  nel  rispetto  degli  obblighi  di  preavviso stabiliti
dall'Autorita' (trenta giorni).
G. Il  sistema  di price cap per la quota di retention delle chiamate
fisso-mobile.
  La  delibera  n.  338/99  aveva  posto in capo a Telecom Italia, in
qualita'  di  operatore  di rete fissa notificato, obblighi di natura
regolamentare relativi al prezzo delle chiamate fisso-mobile.
  Tali  obblighi  sono principalmente riconducibili alla modalita' di
definizione   della   quota   di   spettanza   dell'operatore   fisso
(retention),  con  esclusione  dunque  della  parte  di  terminazione
direttamente riconosciuta all'operatore mobile.
  Alla  luce  di tale impostazione metodologica, l'applicazione di un
sistema  programmato  di riduzione dei prezzi per gli operatori fissi
non  puo'  che  applicarsi  anche  alla quota di retention, ed essere
corredata da regole generali per la determinazione del prezzo finale.
  Alla  luce  dell'attivita'  avviata per la revisione del sistema di
price  cap  dei  servizi  di  Telecom Italia in base alle delibere n.
171/99  e  n.  847/00/CONS, l'Autorita' ritiene opportuno intervenire
con  un successivo provvedimento per definire il vincolo di cap sulla
quota di retention e le relative modalita' di applicazione.
  Al fine di garantire la tempestiva determinazione del prezzo finale
delle  chiamate  fisso-mobile  e tenuto conto dei tempi necessari per
l'approvazione   di   tali   prezzi,   l'Autorita'  tuttavia  ritiene
necessario  fissare,  nel  presente  provvedimento il valore iniziale
della quota di retention da sottoporre ad un meccanismo di price cap.
A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, dall'entrata in
vigore  della  delibera  n.  338/99, il valore massimo della quota di
retention  a  suo tempo fissato (110 lire/min) e' rimasto invariato a
fronte  della riduzione delle quote di terminazione, di una riduzione
generalizzata   dei  costi  di  interconnessione  e,  considerata  la
retention come la componente a disposizione dell'operatore di accesso
per   la   definizione   di   un   prezzo   finale  all'utenza  (data
l'esternalita' del costo della terminazione su rete mobile), a fronte
della  riduzione  che  gli altri servizi di traffico hanno subito con
l'applicazione del meccanismo di price cap.
  Giova  tuttavia  osservare  al riguardo che tale circostanza non ha
ostacolato  lo  sviluppo  di una notevole concorrenza nello specifico
segmento di mercato delle comunicazioni fisso-mobile che registra, al
pari  delle  comunicazioni  internazionali,  la  piu'  alta  quota di
penetrazione  degli  operatori  alternativi  (oltre il 30%). Pertanto
l'Autorita'  ritiene  di  stabilire i seguenti criteri di regolazione
del prezzo della retention:
    a) la  modifica  del  valore  stabilito  dalla delibera n. 338/99
sulla  stessa  misura  proporzionale stabilita per la riduzione della
terminazione anche in considerazione della riduzione delle tariffe di
interconnessione;
    b) l'inserimento   della  retention  nell'ambito  dei  servizi  a
traffico sottoposti al nuovo regime di price cap.
  Infine,  relativamente alla valorizzazione effettiva della quota di
retention,  si  e'  rilevato,  nel  corso  del  procedimento,  che le
relative  modalita'  di  calcolo non risultano di facile ed immediata
applicazione.  In  particolare  si  evidenzia  che,  nel rispetto del
valore  massimo  di tale quota, stabilito dalla delibera n. 338/99, i
valori  di  retention applicati ai prezzi delle chiamate fisso-mobile
verso  i  differenti  operatori di rete mobile possono differenziarsi
anche  per  effetto  delle  diverse quote di traffico considerate nel
paniere  complessivo  di tali chiamate. Pertanto si ritiene opportuno
richiedere  a Telecom Italia la formulazione una proposta di modifica
delle  modalita' di calcolo e l'applicazione della quota di retention
nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per la
formazione  del  prezzo  finale delle chiamate fisso-mobile originate
dai propri clienti e dirette ai differenti operatori di rete mobile.
H. Articolazione del prezzo.
  L'Autorita'  ritiene  opportuno uniformare le fasce orarie relative
al   servizio   fisso-mobile   a   quelle  vigenti  per  le  chiamate
interurbane.
I. I  pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
della Commissione europea.
  Lo   schema   di   provvedimento,   come  approvato  dal  consiglio
dell'Autorita'  in  data  2  ottobre  2002,  e'  stato trasmesso il 9
ottobre  2002  all'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato
(di   seguito   AGCM)   per  il  parere,  e,  per  il  tramite  della
Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea, alle
direzioni  generali  concorrenza  e  societa' dell'informazione della
Commissione europea.
  Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM e' pervenuto
all'Autorita'  il  9 dicembre 2002. L'AGCM, nel sottolineare in primo
luogo la particolare importanza del provvedimento in esame, rileva la
sussistenza  di  motivazioni per un nuovo e successivo (rispetto alla
delibera  n.  338/99)  intervento  regolamentare  in materia. Secondo
l'AGCM,  in  un contesto generale di riduzione dei prezzi dei diversi
servizi   di   telecomunicazioni,  il  segmento  delle  comunicazioni
fisso-mobile e' quello che ha meno contribuito al miglioramento delle
condizioni  di  offerta,  sia per cio' che attiene alla componente di
terminazione mobile, la cui riduzione registrata dal dicembre 1999 ad
oggi viene considerata dall'AGCM insufficiente, sia per la componente
di   retention,  il  cui  valore  nello  stesso  periodo  e'  rimasto
inalterato.  Inoltre il confronto europeo, secondo l'AGCM, colloca le
condizioni  di  terminazione  mobile in Italia tra le piu' elevate, a
fronte  comunque  di  un tasso di penetrazione tra i maggiori in sede
europea.  Pertanto  l'AGCM  concorda sulla necessita' dell'intervento
proposto dall'Autorita'.
  Con  riferimento  ai  contenuti  del  provvedimento, l'AGCM ritiene
condivisibile  la  valutazione  dell'Autorita' circa la necessita' di
introdurre  un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di
terminazione,  individuando  nel  valore  di  partenza  il  parametro
cruciale  per  garantire l'efficacia del meccanismo. A tale riguardo,
l'AGCM,  rilevando che i dati contabili utilizzati dall'Autorita' per
la  determinazione  del  valore di partenza sono quelli relativi agli
anni  1999  e  2000  e  basati  sulla  metodologia  a  costi  storici
pienamente  allocati,  ritiene  piu' fondante utilizzare un confronto
con  la  best  practice  europea  per la determinazione del valore di
partenza,  considerando  anche  che la metodologia contabile del tipo
Long  Run  Incremental Cost (LRIC) risulta essere la piu' appropriata
per tale determinazione.
  La  valutazione  svolta dall'AGCM porta a considerare un valore per
il   costo  di  terminazione,  identificato  come  media  dei  prezzi
applicati in Norvegia, Svezia ed Austria.
  In  merito  alla  riduzione  programmata  per gli anni 2004 e 2005,
l'AGCM,  nell'osservare  che  le  misure  previste sono di competenza
dell'Autorita',  sottolinea l'opportunita' di utilizzare parimenti il
confronto  internazionale, nella considerazione che gli incrementi di
produttivita'   previsti   per   le   aziende  italiane  non  possano
discostarsi  significativamente  dai  migliori  incrementi previsti a
livello internazionale.
  Per  cio'  che  attiene alle misure previste per la riduzione della
quota  di  retention  di Telecom Italia, l'AGCM osserva che l'attuale
livello risulta suscettibile di ampia riduzione, qualora si consideri
la  corrispondente  riduzione  avvenuta dal 1999 ad oggi dei costi di
interconnessione  su rete fissa sottostanti la fornitura del servizio
fisso-mobile. Secondo l'AGCM, una tale riduzione potrebbe favorire lo
sviluppo  di offerte competitive da parte degli operatori concorrenti
di rete fissa.
  Infine, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le ulteriori misure
previste  dall'Autorita',  quali  ad esempio la comunicazione ex-ante
dell'articolazione  peak  ed  off-peak  dei  prezzi  di terminazione,
prevista  per  gli  operatori  mobili  ai  fini della valutazione del
rispetto   della   riduzione   programmata,  e  la  previsione  delle
disposizioni  volte  ad informare i consumatori in merito ai costi di
terminazione di pertinenza di ciascun operatore di rete mobile.
  Il  parere  sullo  schema  di  provvedimento  reso  dalle direzioni
generali  concorrenza  e societa' dell'informazione della Commissione
europea e' pervenuto all'Autorita' in data 16 gennaio 2003.
  La  Commissione  europea  valuta  innanzitutto  in maniera positiva
l'iniziativa   dell'Autorita'   di  introdurre  misure  in  grado  di
garantire   un   maggiore   orientamento   ai  costi  dei  prezzi  di
terminazione  fisso-mobile, pur non formulando osservazioni in merito
al   valore   iniziale,  ne'  circa  la  metodologia  utilizzata  per
determinare i parametri del network cap.
  La  Commissione  tuttavia esprime perplessita' sull'opportunita' di
introdurre con il calendario previsto un meccanismo di programmazione
dei  prezzi,  alla  luce  della  fase di transizione dal "vecchio" al
"nuovo"  quadro  regolamentare  e  di  quanto specificamente previsto
dalla   direttiva  quadro  (2002/21/CE)  e  dalla  direttiva  accesso
(2002/19/CE),  che  dovranno essere recepite entro il 24 luglio 2003.
In   particolare,   la  Commissione  fa  presente  che  secondo  tali
direttive,   per   mantenere,   modificare   o   rimuovere   obblighi
regolamentari  gia'  esistenti  dovranno essere effettuate analisi di
mercato  sulla base della lista contenuta nella raccomandazione della
Commissione  sui  mercati  rilevanti  ai  fini della regolamentazione
ex-ante.   La   Commissione,   nel   riconoscere  che  comunque  tale
raccomandazione non risulta ancora approvata, ritiene che una diversa
scomposizione   del  mercato  rilevante,  quale  quella  che  si  sta
prefigurando  con  l'introduzione  del  mercato della terminazione su
reti di telefonia individuali, possa portare a conclusioni diverse da
quelle  indicate nello schema di provvedimento dell'Autorita', basate
su  valutazioni  legate al mercato nazionale dell'interconnessione, o
all'identificazione di misure regolamentari differenti.
  La   Commissione  inoltre  rileva  che,  secondo  il  nuovo  quadro
regolamentare,  il  progetto  di  misura  dovra'  essere sottoposto a
consultazione  con  le  parti  interessate  e,  se  appropriato,  con
l'Autorita' nazionale della concorrenza e notificato alla Commissione
ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro.
  La Commissione pertanto e' dell'avviso che la scelta di adottare le
misure  di  network cap con la necessita' di rivedere le disposizioni
nel  breve  periodo (meno di un anno) possa condurre ad un rischio di
incertezza   relativamente  alla  permanenza  ed  alla  durata  delle
riduzioni di prezzo, e tale situazione e' contraria agli obiettivi di
un   quadro   regolamentare   stabile   e   prevedibile.  Secondo  la
Commissione,  inoltre,  tale  situazione  si  verificherebbe anche in
relazione  alla  prevista  introduzione  a  price  cap della quota di
retention di Telecom Italia.
  La   Commissione  conclude  quindi  il  suo  parere  suggerendo  di
effettuare  una  analisi  di  mercato con la nuova metodologia appena
possibile dopo l'adozione della citata raccomandazione e di applicare
le   eventuali   misure   nella   piena   vigenza  del  nuovo  quadro
regolamentare.
L. Le considerazioni dell'Autorita' in merito ai due pareri ricevuti.
  In  merito  alle  considerazioni  espresse  dall'AGCM,  l'Autorita'
osserva  quanto segue. Relativamente al valore di partenza ed ai dati
contabili  utilizzati  per  la  sua  determinazione, l'Autorita', nel
concordare  con  l'AGCM  che  la  base  di  costo  LRIC  e'  la  piu'
appropriata  per  una  corretta  valutazione dei costi, deve rilevare
come  il processo di adozione di nuove metodologie contabili, nonche'
la   verifica   dei   dati   risultanti  dall'applicazione  di  dette
metodologie, sia lungo e complesso e pertanto, come negli altri Paesi
europei,  l'adeguamento  ai costi prospettici debba articolarsi su un
periodo  pluriennale,  anche  in considerazione della necessita', per
gli   operatori,   di  adeguare  la  dinamica  degli  investimenti  e
l'efficienza  dei  processi  produttivi.  Pertanto  il  sistema  piu'
opportuno  per  l'adeguamento ai costi incrementali risulta essere il
meccanismo di network cap, ovvero di riduzione programmata dei prezzi
di  terminazione.  In  merito  alla  riduzione  del  livello  attuale
l'Autorita' ritiene di dover utilizzare dati contabili gia' acquisiti
e sottoposti a revisione.
  L'utilizzo  di  tali  dati  porta comunque ad una rimodulazione del
valore  della  terminazione  che  porta  il livello italiano sotto la
media europea.
  Per  quanto  concerne  la  regolazione della retention, l'Autorita'
intende  sottolineare  come  tale  componente  del  prezzo finale sia
caratterizzata da una limitata elasticita' di prezzo, anche in virtu'
della  relativa  incidenza  di  riduzioni  della retention sul prezzo
finale  effettivamente  pagato dall'utente. La regolamentazione della
retention  attiene  piu'  alla  disciplina  dei  prezzi  finali in un
mercato  concorrenziale piuttosto che a quella dei beni intermedi. La
retention  e'  infatti  contendibile  grazie ai meccanismi di carrier
selection  e  preselection,  mediante  i quali l'utente che chiama un
abbonato   alla   rete  mobile  non  puo'  scegliere  l'operatore  di
terminazione   mentre   puo'   selezionare   l'operatore   fisso   di
originazione.  Tuttavia,  l'Autorita'  ritiene comunque necessario un
aggiustamento  del  valore  della  retention  in considerazione della
quota  di  mercato  ancora detenuta da Telecom Italia nello specifico
segmento,  nonche' al fine di correlare la dinamica dei prezzi finali
sottoposti a price cap ed i sottostanti valori di interconnessione.
  Relativamente  al parere reso dalla Commissione europea, si osserva
quanto  segue.  In  primo  luogo  appare opportuno far notare che nel
corso  del  procedimento  e'  stata  svolta  una specifica analisi di
mercato  con  riferimento  alla  situazione  dell'anno 2001. Per tale
analisi,  evidentemente  svolta  sulla  base della normativa vigente,
sono  stati  considerati, tra gli altri, il mercato complessivo della
terminazione  su  rete  mobile  (escluse le chiamate on-net) e quello
relativo  alle  chiamate  originate da rete fissa e terminate su rete
mobile.   Da  tale  analisi  emerge  che  gli  operatori  attualmente
notificati  (TIM  e Vodafone Omnitel) detengono ancora il 90% sia sul
mercato  complessivo  della  terminazione  mobile  sia  sul  segmento
relativo  alla  terminazione  fisso-mobile;  pertanto  l'Autorita' ha
ritenuto giustificato mantenere nei confronti dei due operatori sopra
indicati gli obblighi disposti con la delibera n. 338/99, rivedendoli
alla luce delle rilevazioni contabili e del confronto europeo.
  Giova  peraltro  far  rilevare  che,  come evidenziato dalla stessa
Commissione    europea,   il   presente   provvedimento   costituisce
essenzialmente  un aggiornamento delle condizioni economiche previste
dalla sopra citata delibera.
  Tale  aggiornamento,  necessario  e  non rinviabile alla luce della
vigente   normativa   nazionale   sull'orientamento  al  costo  degli
operatori  notificati,  e' conseguente ai dati raccolti nel corso del
procedimento. Per quanto riguarda la programmazione futura dei prezzi
di  interconnessione,  l'Autorita'  ritiene  che  sulla  base  di  un
adeguamento dei prezzi ai costi di lungo periodo, tali prezzi debbano
scendere in ragione del 10% l'anno al lordo dell'inflazione nel corso
dei  prossimi  due anni, come di seguito motivato. Comunque, valutato
che   tali   riduzioni   sono   legate  ad  un  quadro  regolamentare
suscettibile  di  cambiamenti,  l'Autorita'  ritiene  che l'effettiva
applicazione  di  tali riduzioni debba essere rivista successivamente
all'analisi  di  mercato  prevista  dal nuovo quadro regolamentare ed
alla  luce  dei  rimedi  identificati  nelle situazioni di dominanza.
L'Autorita'  tuttavia,  alla luce della notevole incertezza sui tempi
di   applicazione  del  nuovo  quadro  regolamentare,  ritiene  utile
segnalare  il  percorso  che intende seguire qualora nel nuovo quadro
permanessero gli obblighi previsti nel quadro vigente.
  L'intervento attuale e', in conclusione, sulla base della normativa
vigente,   urgente  ai  fini  della  tutela  dei  consumatori  e  del
riequilibrio  del  corretto  assetto  concorrenziale e non pregiudica
l'applicazione   del  nuovo  quadro  comunitario  quando  esso  sara'
pienamente  efficace  in  virtu'  dell'entrata  in vigore delle norme
interne di recepimento.
M. Conclusioni.
  Sulla   base   dell'analisi   svolta  precedentemente  e  dei  dati
disponibili,  l'Autorita'  ritiene  che un valore iniziale del prezzo
massimo   di   terminazione  di  14,95  Eurocent/min  rappresenti  un
sufficiente  grado di orientamento ai costi storici effettivi e possa
preservare  la  dinamica  concorrenziale  dello specifico segmento di
mercato,   garantendo   al   contempo   un   adeguato  ritorno  degli
investimenti  che  gli  operatori  di  rete  mobili saranno tenuti ad
effettuare nei prossimi anni.
  L'Autorita'  ritiene  necessario  definire  un  livello  di  prezzo
massimo  di  terminazione  comune  per  gli  operatori di rete mobile
notificati  determinato  sulla  base  dell'andamento  prospettico dei
costi  degli  operatori.  Definire un prezzo massimo comune per tutti
gli  operatori notificati salvaguarda infatti da un lato il principio
di  competizione  sulla  terminazione  introdotto  dalla  delibera n.
338/99, dall'altro non impedisce una differente dinamica di riduzione
del prezzo tra gli operatori regolati.
  Relativamente   all'evoluzione   della   contabilita'   regolatoria
l'Autorita'  sta  attualmente  valutando  l'impatto del passaggio dal
sistema  a  costi  storici  a  quello a costi correnti. Non e' quindi
possibile  prevedere, in maniera puntuale, quale sia l'evoluzione dei
costi di terminazione derivanti dall'applicazione del sistema a costi
correnti   e,   in   prospettiva,  a  costi  incrementali.  Tuttavia,
l'esperienza acquisita nei Paesi europei che hanno gia' introdotto un
sistema  di  contabilita' a costi incrementali consente di prevedere,
in  prospettiva,  una  riduzione  di  tali  valori  rispetto a quelli
determinati  a  costi  correnti,  tenuto conto che in tali Paesi (per
esempio  Austria  e  Regno  Unito)  hanno mostrato i minori prezzi di
terminazione.
  Relativamente  ai prevedibili incrementi di efficienza realizzabili
dagli  operatori,  da  un'analisi dei dati pubblici di bilancio degli
operatori   notificati   si   rileva,   nel  periodo  1998-2001,  una
significativa   capacita',   dimostrata  dagli  stessi  operatori  di
riduzione  dei  costi  generali.  In  prospettiva,  pur non potendosi
affermare  che  i  costi  del  servizio  di  terminazione  seguiranno
puntualmente  l'andamento  pregresso  di riduzione dei costi generali
degli  operatori  di  rete  mobile,  si  ritiene  che  la tendenza di
riduzione  dei  costi  unitari del servizio di terminazione non possa
discostarsi  in  maniera  significativa  dalla  riduzione  dei  costi
generali,  per lo meno in un arco temporale relativamente ampio quale
quello   ipotizzabile   per   l'introduzione   di  un  meccanismo  di
programmazione.
  Sulla base di queste considerazioni l'Autorita' ritiene ragionevole
la  riduzione  programmata di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005,
da distribuire in ragione del 10% l'anno.
  L'efficacia  di  tale meccanismo di riduzione e' pero' condizionata
all'implementazione   delle   procedure  previste  dal  nuovo  quadro
regolamentare  che  potrebbero  modificare  il  perimetro e la natura
dell'intervento  dell'Autorita'  in  materia di prezzi delle chiamate
fisso-mobile.  Inoltre  l'applicazione  dei  criteri  contabili  LRIC
potra'  fornire  ulteriori indicazioni sulla necessita' di rivedere o
confermare la riduzione programmata.
  Occorre  comunque  notare  che  la  percentuale  di riduzione sopra
indicata,  da realizzarsi entro il 31 dicembre 2005, risulta in linea
con   le   migliori  pratiche  europee  e  coerente  con  le  analisi
prospettiche dei costi effettuate nei Paesi che hanno gia' realizzato
un sistema LRIC.
  Si  ritiene  quindi  che  il  valore  al  termine  del  periodo  di
programmazione  risulti,  allo  stato,  sostenibile  con  l'andamento
prospettico  dei  costi degli operatori nazionali, tenuto anche conto
del  grado  di  integrazione esistente per alcuni operatori a livello
europeo  e  quindi  del  prevedibile  progressivo  allineamento delle
efficienze produttive di tali operatori.
  Resta  comunque  ferma  la verifica del valore ipotizzato alla luce
della   completa   attuazione,   in   Italia,  del  sistema  a  costi
incrementali.
  Relativamente  alla  quota di retention, l'Autorita' ritiene che il
relativo   valore   debba   essere   assoggettato  ai  meccanismi  di
regolazione   dei   prezzi   finali   dell'operatore  di  rete  fissa
notificato,  ovvero  a price cap. Come gia' precedentemente rilevato,
il  valore  massimo della quota di retention stabilito dalla delibera
n.  338/99 pari a 110 lire al minuto (5,68 Eurocent al minuto) non e'
stato  soggetto a riduzioni a fronte della discesa dei prezzi massimi
finali  sottoposti  al  meccanismo  di  price  cap. Tale riduzione e'
necessaria considerando anche la discesa delle sottostanti tariffe di
interconnessione  della  rete  fissa  di  Telecom  Italia nel periodo
2000-2003.
  Pertanto  l'Autorita' ritiene opportuno determinare il nuovo valore
massimo  della  quota  di  retention nella misura di 4,85 Eurocent al
minuto,   che   costituisce   il   prezzo  iniziale  di  riferimento,
nell'ambito del meccanismo price cap.
  Udita  la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) "operatore  di  rete  fissa notificato", organismo abilitato a
fornire  reti  telefoniche  pubbliche  fisse  e  servizi di telefonia
vocale  avente  notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma
1,  lettera  am),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 318
del  1997,  notificato  come  tale  dall'Autorita'  alla  Commissione
europea;
    b) "operatore  di  rete mobile notificato", organismo abilitato a
fornire  reti telefoniche pubbliche radiomobili avente notevole forza
di  mercato  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera am), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale
dall'Autorita' alla Commissione europea.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.