Il  comune  di  Medicina  (provincia  di Bologna) ha adottato, il
9 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  determinare  l'aliquota  ordinaria  per  la  riscossione
dell'I.C.I., per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille;
    2)  di  determinare  l'aliquota I.C.I., per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale, per l'anno 2003, nella misura del 5
per  mille,  dando  atto  che  la  stessa  trova  applicazione per la
pertinenza,   nei   limiti  indicati  dall'art.  15-bis  del  vigente
regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.;
    3)  di determinare l'aliquota I.C.I., a favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto  non pertinenziali, nella misura del 4 per mille, per una durata
di tre anni dall'inizio dei lavori;
    4)  di determinare per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille,
l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati;
    5) di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille,
l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili;
    6)  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2003 in Euro 104,00.
    7) (Omissis).