Il  comune  di  Moraro  (provincia  di  Gorizia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  confermare,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  unica per la
determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del
5.5  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari  a qualsiasi uso
adibite;
    2)  di confermare i valori venali delle aree fabbricabili, di cui
all'art. 5, comma 7 del regolamento comunale, come segue:
Valori immobiliari
    Valori di mercato:
      centro abitato e residenziale: Euro 30,99;
      lottizzazione: Euro 18,08;
    3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2003 e' riconfermata in Euro 103,29.
      a) ai  sensi  dell'art.  59,  comma  1,  lettera e) del decreto
legislativo   n.   446/1997,   le  unita'  immobiliari  destinate  ad
abitazione,  concesse  in  uso  gratuito a parenti fino al 2o grado e
affini  di  1o  grado, sono assimilate ai soli fini dell'applicazione
dell'aliquota  e  della detrazione, alle abitazioni principali di cui
all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.
    L'assimilazione  opera  a  condizione  che  il parente che occupa
l'immobile vi abbia la propria dimora e la residenza anagrafica.
    Tale  beneficio  viene concesso a seguito di istanza prodotta dal
richiedente su modulo predisposto dal comune, entro e non oltre il 30
giugno dell'anno successivo;
    4)  di  confermare per l'anno 2003, l'aumento della detrazione da
Euro 103,29, a Euro 129,11, per le sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  di  coloro che non possiedono altri immobili
soggetti  ad  I.C.I.,  sempre  che, l'abitazione posseduta non sia di
lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti casi:
      che  la  detrazione  per abitazione principale e' confermata in
Euro 103,29;
      che  la detrazione di Euro 103,29, e' stabilita in Euro 129,11,
per  le  sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di
coloro  che  non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre
che  l'abitazione  posseduta  non  sia  di  lusso e che i proprietari
rientrino in uno dei seguenti casi:
        a) persone  assistite  dal servizio sociale comunale nei modi
previsti dalla legge;
        b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da
lavoro  dipendente  o  pensione,  non superiore a Euro 4.906,34 lordi
annui,  per  le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito
vanno aggiunti Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare);
        c) nuclei    familiari   con   una   persona   disabile   non
autosufficiente  con  reddito  non  superiore a Euro 18.208,72, per i
nuclei   con   una   persona,   Euro 23.898,52,   con   due  persone,
Euro 29.588,84,  con  tre  persone,  per ogni ulteriore componente si
aggiungono  Euro 2.844,64.  (L.R.  n.  49193 - art. 23 modificato con
art. 7 legge regionale n. 20/95, L.R. 10 del 19 maggio 1998, art. 32,
delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998).
    5) (Omissis).