Il  comune  di  Tavagnacco  (provincia  di Udine) ha adottato, il
27 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
      aliquota  I.C.I.  nella  misura  prevista  del  4 per mille per
l'abitazione principale e sue pertinenze, considerando tali le unita'
immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito),
C/6  (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o
aperte), ancorche' distintamente iscritte in catasto;
      aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  4 per mille per i terreni
agricoli;
      aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  7 per mille per tutti gli
altri immobili;
      e'  stabilita  per  l'anno  2003,  quale  detrazione base annua
d'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
ai fini I.C.I. e relative pertinenze, l'importo di Euro 200,00;
      e'   riconosciuta   ai   contribuenti,  che  si  trovino  nelle
condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza
dell'imposta  dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  stesso, ai sensi dell'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di
seguito elencate:
a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
      che alla data del 31 dicembre 2002 abbiano compiuto il 65o anno
di eta';
      che  siano proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto,
abitazione  del  solo  immobile  adibito  ad  abitazione  principale,
unitamente alle sue pertinenze;
      che   siano   titolari  di  redditi,  relativamente  all'ultima
dichiarazione  dei  redditi presentata, complessivi lordi, imponibili
ai  fini  IRPEF,  pari  o  inferiori  all'importo di Euro 5.170,00 se
appartenenti  a  famiglie  monoreddito, o con redditi non superiori a
Euro 9.300,00  se  appartenenti  a  nuclei  familiari  con 2 persone,
aumentabile di Euro 520,00 per ogni altra persona a carico;
      i  cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro
anagrafico,  non  siano  proprietari  di  altri  immobili  (terreni e
fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;
b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
      nel  cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o
piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti
da  handicap  in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3
della  legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle
competenti   strutture  pubbliche  e  tale  da  precludere  un  utile
inserimento  lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidita'
inizi  a  decorrere  in  corso  d'anno l'esenzione viene applicata in
misura proporzionale alle mensilita' di invalidita' accertata;
      con  reddito  familiare  complessivo  lordo  imponibile  IRPEF,
riferito  all'ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata, pari o
inferiore a Euro 31.000,00;
      i  cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro
anagrafico,  non  siano  proprietari  di  altri  immobili  (terreni e
fabbricati),   sull'intero  territorio  nazionale  o  all'estero,  ad
esclusione  del-l'immobile  di  proprieta'  o in titolarita' di altri
diritti  reali  destinato  al  recupero  psico-fisico o alla cura del
soggetto invalido o affetto da handicap.
c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
      disoccupato  per  almeno  otto  mesi  (anche  non  consecutivi)
nell'arco dell'anno 2003;
      con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito
all'ultima  dichiarazione  dei  redditi presentata, non superiore nel
suo complesso all'importo lordo di Euro 10.500,00.
    In  caso  di  mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento
non eseguito in acconto dovra' essere effettuato interamente a saldo,
per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in
caso  di  indebito  versamento  in acconto, si procedera' al rimborso
delle somme ai sensi di legge.
d)  soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di
tutti i requisiti sotto elencati:
numero componenti famiglia              |reddito in Euro
4                                       |Euro 13.500,00
5                                       |Euro 16.000,00
6                                       |Euro 18.500,00
      per  ogni  ulteriore componente si applica una maggiorazione di
Euro 2.600,00.
    Il   reddito,   desunto  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi
presentata,  e'  quello  complessivo  lordo  ai fini IRPEF del nucleo
familiare.
    I  componenti  del  nucleo  familiare,  risultante  dal  registro
anagrafico  non devono essere proprietari o titolari di diritti reali
su  altri  immobili  (terreni  e  fabbricati), sull'intero territorio
nazionale o all'estero.
e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
      anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente
all'abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto o
altro  diritto  reale,  a  condizione  che  la  stessa abitazione non
risulti locata.
    In  presenza di tutti i requisiti per ottenere il beneficio delle
maggiori detrazioni sopra elencate, il contribuente puo' applicare la
detrazione automaticamente.
    Qualora  la  sussistenza  dei  requisiti  fosse  accertata  in un
momento  successivo  al  versamento  del  tributo,  si  procedera' al
rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992.
    E'   tuttavia   opportuno  che  i  contribuenti  trasmettano  una
comunicazione   al   comune,   sulla  base  dei  modelli  predisposti
dall'ufficio  tributi,  entro i termini previsti per la presentazione
della denuncia.
    In  caso  di mancata presentazione della comunicazione, il comune
provvedera'  ad  effettuare  gli  opportuni  accertamenti nelle forme
previste  dalla legge anche mediante la richiesta di documentazione o
l'invio di questionari.
    E'  stabilita,  l'aliquota  I.C.I.  pari alla meta' dell'aliquota
ordinaria  prevista  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di
interventi  di  recupero  e per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  della  legge n. 449 del
27 dicembre 1997, nei seguenti casi:
      1)  a  favore  di  proprietari che eseguono interventi volti al
recupero di unita' immobiliari inagibili;
      2) a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati nei centri storici.
    Importante:   per   usufruire   dell'applicazione   dell'aliquota
ridotta,  i  soggetti  passivi  devono  presentare al comune apposita
dichiarazione,  da  effettuarsi  nelle  forme  e secondo le modalita'
previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa.
    La  dichiarazione e' obbligatoria, essendo un elemento essenziale
per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta.
    In  caso  di mancata presentazione della dichiarazione al comune,
pur  in  possesso  dei  requisiti  necessari,  il contribuente potra'
successivamente  regolarizzare la sua posizione contributiva ai sensi
di legge.
    Per  l'applicazione dell'aliquota agevolata, una volta presentata
la  dichiarazione,  non  e' necessario un preventivo assenso da parte
del comune.
    Il  comune  si riserva di provvedere a successivi controlli circa
la veridicita' delle dichiarazioni presentate.
    Le  dichiarazioni  e le comunicazioni presentate dai contribuenti
devono  essere rese nelle forme e secondo le modalita' previste dalla
legge    in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  ed  in  particolare secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
    E'  stabilita  per  l'anno  2003,  ai  sensi  dell'art. 4-bis del
vigente  regolamento  comunale  I.C.I.,  sugli  alloggi  regolarmente
assegnati  dagli  istituti  autonomi  per le case popolari (ATER), in
applicazione  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  58, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  446/1997,  la detrazione di cui all'art. 8,
commi  2-3  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  (detrazione  per
l'abitazione principale) nella misura pari all'imposta dovuta.
    (Omissis).