IL DIRETTORE GENERALE dell'autotrasporto persone e cose Visto l'accordo fra la Comunita' europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000; Visto il decreto dirigenziale del 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000; Visto il decreto dirigenziale del 18 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002. Considerato che, per il regime giuridico delle autorizzazioni, quelle con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B) consentendo un solo tragitto vengono consumate in misura maggiore rispetto a quelle con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A); Considerato, comunque, che le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota hanno gia' utilizzato parte delle autorizzazioni ottenute e che necessitano di ulteriori autorizzazioni per programmare l'attivita' di trasporto delle merci senza soluzione di continuita'; Ritenuto opportuno modificare il numero di autorizzazioni da attribuire in via precaria per garantire anche alle imprese che non hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilita' di programmare meglio l'attivita' di trasporto; Decreta: Autorizzazioni per trasporti con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A). Art. 1. Imprese titolari di quote 1. Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2003 e che hanno restituito utilizzato il 75% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario. 2. Le imprese che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di 100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno. 3. Le imprese che hanno ottenuto una quota superiore a 100 autorizzazioni potranno richiedere ed ottenere il 50% dell'intera quota. 4. Qualora il 50% dell'intera quota fosse inferiore a 100 autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facolta' di richiedere ed ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100. 5. Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi l e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nello schema di cui all'art. 3 del presente decreto, verra' distribuito un numero di autorizzazioni piu' favorevole all'impresa. 6. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente. 7. Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle scorte.