IL DIRETTORE GENERALE
                  dell'autotrasporto persone e cose
  Visto  l'accordo  fra  la  Comunita'  europea  e  la Confederazione
Svizzera  sul  trasporto  di  merci  e  di passeggeri su strada e per
ferrovia fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il  regolamento  n.  2888/2000  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  18  dicembre  2000,  relativo alla ripartizione delle
autorizzazioni   per  la  circolazione  degli  automezzi  pesanti  in
Svizzera;
  Visto  il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del  12 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale del 18 ottobre 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002.
  Considerato  che,  per  il  regime  giuridico delle autorizzazioni,
quelle  con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B) consentendo
un  solo  tragitto  vengono  consumate  in misura maggiore rispetto a
quelle con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A);
  Considerato,   comunque,   che   le   imprese  che  hanno  ottenuto
autorizzazioni   in   quota   hanno   gia'   utilizzato  parte  delle
autorizzazioni ottenute e che necessitano di ulteriori autorizzazioni
per  programmare l'attivita' di trasporto delle merci senza soluzione
di continuita';
  Ritenuto  opportuno  modificare  il  numero  di  autorizzazioni  da
attribuire  in  via precaria per garantire anche alle imprese che non
hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilita' di programmare
meglio l'attivita' di trasporto;
                              Decreta:
  Autorizzazioni  per  trasporti  con  veicoli  compresi  tra 35 e 40
tonnellate (tipo A).
                               Art. 1.
                      Imprese titolari di quote
  1. Le  imprese  che  hanno  ottenuto la quota di autorizzazioni per
l'anno  2003  e  che  hanno  restituito utilizzato il 75% della quota
stessa   potranno   richiedere   ulteriori  autorizzazioni  a  titolo
precario.
  2.  Le  imprese  che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di
100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari
al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno.
  3.  Le  imprese  che  hanno  ottenuto  una  quota  superiore  a 100
autorizzazioni  potranno  richiedere  ed  ottenere il 50% dell'intera
quota.
  4.   Qualora  il  50%  dell'intera  quota  fosse  inferiore  a  100
autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facolta' di richiedere ed
ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100.
  5.  Qualora  l'attribuzione  ai  sensi dei commi l e 2 del presente
articolo   risulti  inferiore  a  quanto  spetterebbe  applicando  la
distribuzione  prevista  nello  schema di cui all'art. 3 del presente
decreto,   verra'   distribuito  un  numero  di  autorizzazioni  piu'
favorevole all'impresa.
  6.  Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver
restituito   utilizzato   il   60%   delle   autorizzazioni  ottenute
precedentemente.
  7.  Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle
scorte.