IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  16 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  "CERMET  -  Certificazione  e  ricerca  per la
qualita'  -  Societa'  consortile  a r.l.", con decreto del 27 luglio
1999, e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  "Prosciutto  di Carpegna", allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
25 marzo 2002, protocollo numero 61511;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  "Prosciutto di
Carpegna";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  "CERMET  -
Certificazione  e  ricerca  per  la  qualita' - Societa' consortile a
r.l.",  con  sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n.
23,  con  decreto  27 luglio  1999,  ad  effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta "Prosciutto di Carpegna" registrata
con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996,
gia'  prorogata  con  decreti  16  luglio 2002 e 29 novembre 2002, e'
ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo
2003.