IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo   denominato   "O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per  il
controllo  sui  formaggi  sardi  a D.O.P.", con decreto del 27 luglio
1999, e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta "Pecorino Sardo" allo schema tipo
di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002,
protocollo n. 62118;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.",  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  "Pecorino Sardo" registrata con il regolamento
della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con
decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.