IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data
adesione   alla   Convenzione   internazionale   SOLAS  e  successivi
emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata
il  4 giugno  1996  ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  134  alla  Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1998;
  Vista  la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata
la  quale  prevede  che  la revisione delle zattere di salvataggio di
tipo   gonfiabile,  delle  cinture  di  salvataggio  gonfiabili,  dei
dispositivi  di  evacuazione  marini  e  degli sganci idrostatici sia
effettuata    presso    una    stazione    di   revisione   approvata
dall'amministrazione;
  Visto  l'art.  10,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 novembre  1991, n. 435, che demanda al Ministero
l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita'
di   revisione   delle  zattere  di  salvataggio,  in  attuazione  di
disposizioni emanate da organismi internazionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347,  "Regolamento  recante  semplificazione dei procedimenti di tipo
approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o  materiali da installare a
bordo delle navi mercantili";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407,   "Regolamento  recante  norme  di  attuazione  delle  direttive
96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto   il   decreto   del  Comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di porto 16 luglio 2002, n. 641, "Modalita' di revisione
delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio
gonfiabili,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci
idrostatici";
  Considerato  che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le
revisioni  delle  zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli
sganci  idrostatici,  devono  essere  effettuate  presso  stazioni di
revisione approvate dall'Amministrazione;
  Vista  l'istanza  in  data  29  novembre  2002  della  stazione  di
revisione  Punto  Nave  Marine  Service  S.r.l.,  con  sede in Ortona
(Chieti),   via  Cervana  s.n.,  intesa  ad  ottenere  la  prescritta
approvazione dell'Amministrazione;
  Preso  atto  del  giudizio favorevole espresso dalla commissione di
visita  della  Direzione  marittima  di  Ancona  con  verbale in data
19 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata la stazione di revisione Punto Nave Marine Service
S.r.l., con sede in Ortona (Chieti), via Cervana s.n.