IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la quale il sig. Petre Aleksander, cittadino
albanese,  ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo
conseguito a Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002, ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  decreto  direttoriale  in  data 16 dicembre 2002, con il
quale  e'  stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in  data 15
gennaio  2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale  il  sig.  Petre
Aleksander e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di specializzazione in medico chirurgo rilasciato in
data  12  maggio  1979  dall'Universita'  di  Tirana  al  sig.  Petre
Aleksander, nato Pogradec (Albania) il 10 marzo 1954, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
  2.  Il  dott.  Petre  Aleksander,  e'  autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola