IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale la sig.ra Gjeldum Jelovac Andelka,
cittadina  croata,  ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico
chirurgo  conseguito  a Zagabria (Croazia), ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002, ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  decreto  direttoriale  in  data 16 dicembre 2002, con il
quale  e'  stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in  data 15
gennaio  2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale  la sig. Gjeldum
Jelovac Andelka e' risultata idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 17 dicembre 1980
dall'Universita'  di  Zagabria  (Croazia) alla sig.ra Gjeldum Jelovac
Andelka,  nata  a Trogir (Croazia) il 20 aprile 1957, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
  2.   La   dott.ssa  Gjeldum  Jelovac  Andelka,  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei
medici  chirurgi  e  degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola