IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la sig.ra Dunca Vitalyos Ruxandra
Delia,  cittadina  rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
medico   chirurgo   conseguito   a  Cluj-Napoca  (Romania),  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 2 luglio 2002 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il decreto direttoriale del 16 dicembre 2002 con il quale e'
stato   disciplinato  lo  svolgimento  della  prova  attitudinale  in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n.
115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
15 gennaio  2003,  ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale la sig.ra
Dunca Vitalyos Ruxandra Delia e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
    1.  Il  titolo  di  medico  rilasciato  in  data  1  ottobre 1997
dall'Universita'  di  medicina e farmacia "Iuliu Hatieganu" di Cluj -
Napoca  alla sig.ra Dunca Vitalyos Ruxandra Delia, nata a Tirgu Mures
(Romania)  il  16 marzo 1973, e' riconosciuto quale titolo abilitante
per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2.  La  dott.ssa  Dunca  Vitalyos  Ruxandra Delia e' autorizzata ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei
medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  al  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola