L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 13 marzo 2003,
  Premesso che:
    l'art.  2,  comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di  seguito:  decreto  legislativo  n. 79/99) definisce come cliente
idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto
del  decreto  medesimo,  di  stipulare  contratti  di  fornitura  con
qualsiasi  produttore,  distributore  o  grossista, sia in Italia che
all'estero;
    l'art.  10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (di seguito:
legge  n.  57/2001),  recante  disposizioni  in materia di apertura e
regolazione   dei  mercati,  ha  aggiunto  all'art.  14  del  decreto
legislativo  n.  79/1999 un comma 5-bis, che dispone che "a decorrere
dal  novantesimo  giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di
non  meno  di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8,
comma  1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato,
il  cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale,
destinato   alle   attivita'  esercitate  da  imprese  individuali  o
costituite  in  forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art.
1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e'
risultato,  nell'anno  precedente,  superiore  a  0,1 GWh"; la stessa
disposizione  stabilisce  che, con la medesima decorrenza, cessano di
avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 14;
    l'art.  14,  comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce
che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo:
      a) i    distributori,   limitatamente   all'energia   elettrica
destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
      b) gli    acquirenti   grossisti,   limitatamente   all'energia
consumata  da  clienti  idonei  con  cui hanno stipulato contratti di
vendita;
      c) i  soggetti  cui  e'  conferita  da altri Stati la capacita'
giuridica  di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia
elettrica  scegliendo  il  venditore o il distributore, limitatamente
all'energia  consumata  al  di  fuori  del  territorio  nazionale (di
seguito: clienti esteri);
      d) l'azienda  di  cui  all'art.  10  del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  Autorita)  emani  le
direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione dei servizi da
parte dei soggetti esercenti;
    l'art.  2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995, prevede
che l'Autorita' pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni
di   svolgimento   dei  servizi  al  fine  di  garantire  la  massima
trasparenza,  la  concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di
migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
    l'art.  2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/1995, prevede
che,  per  lo  svolgimento  delle proprie funzioni, l'Autorita' possa
richiedere,   ai  soggetti  esercenti  il  servizio,  informazioni  e
documenti sulle loro attivita';
    l'art.  2,  comma  22,  della  legge  n. 481/1995, prevede che le
pubbliche   amministrazioni  e  le  imprese  sono  tenute  a  fornire
all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni;
  Visto:
    il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235,
e in particolare l'art. 10;
    la legge n. 481/1995;
    la  legge  15  maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403,  recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge  15  maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
    il  decreto  legislativo  n.  79/99,  ed in particolare l'art. 2,
comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 5-bis e 8;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999,
recante   la  definizione  di  clausole  negoziali  da  inserire  nei
contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999,
recante  modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di
cliente  idoneo  e  istituzione  dell'elenco  dei  clienti idonei (di
seguito: deliberazione n. 91/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'  20  ottobre  1999,  n.  158,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale, n. 263 del 9
novembre  1999,  concernente  la facolta' di recesso nei contratti di
fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici (di
seguito: deliberazione n. 158/99);
    la  deliberazione dell'Autorita' 22 marzo 2001, n. 66, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 86 del 12 aprile 2001,
recante  modifica  delle  modalita'  di  verifica  della qualifica di
cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91;
  Considerato che:
    la  cessione  di  capacita'  produttiva di cui all'art. 14, comma
5-bis,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, da parte della societa'
Enel  S.p.a.,  e'  avvenuta  in  data 29 gennaio 2003, e che pertanto
l'abbassamento della soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai
fini  del  riconoscimento  della  qualifica  di  cliente  idoneo,  si
produrra' a partire dal 29 aprile 2003;
    i  gestori  delle  reti  di  distribuzione  dispongono  dei  dati
relativi  al consumo di energia elettrica da parte dei clienti finali
allacciati alle proprie reti;
    i  clienti  finali sono in grado di verificare autonomamente se i
propri  consumi  di energia elettrica, misurati in un unico punto del
territorio  nazionale,  siano  stati  superiori  a  0,1 GWh nell'anno
solare precedente;
    i clienti finali che soddisfano la condizione di cui all'art. 14,
comma  5-bis,  del  decreto  legislativo n. 79/1999, hanno diritto di
esercitare la facolta' di recesso riconosciuta loro dall'art. 2 della
deliberazione n. 158/99;
    la  pubblicazione degli estremi identificativi dei clienti finali
idonei,   nonche'  dei  consorzi  e  delle  societa'  consortili  per
l'acquisto  di  energia  elettrica ha valore informativo nell'attuale
fase di transizione verso il mercato libero;
    la  pubblicazione  degli estremi identificativi dei produttori di
energia  elettrica  e'  funzionale  alle  esigenze  di promozione del
mercato libero in quanto consente ai soggetti che intendono stipulare
contratti  di  fornitura  di  energia  elettrica  di disporre di dati
relativi alle possibili parti contrattuali;
  Ritenuto che sia opportuno:
    al  fine  di promuovere lo sviluppo del mercato libero, prevedere
che  i gestori delle reti di distribuzione informino i clienti finali
allacciati  alle  proprie  reti  i cui prelievi nell'anno solare 2002
siano  risultati  superiori  a  0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti
finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma
5-bis,  del  decreto legislativo n. 79/1999, hanno la possibilita' di
stipulare  contratti  di  acquisto  di energia elettrica con soggetti
diversi  dallo  stesso gestore di rete ed hanno diritto ad esercitare
la  facolta'  di  recesso  di  cui  all'art. 2 della deliberazione n.
158/99;
    che,  ai  fini  della  formazione  dell'elenco dei clienti finali
idonei i gestori delle reti trasmettano all'Autorita' gli elenchi dei
clienti finali allacciati alle loro reti in possesso dei requisiti di
cui  all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
    che  tutti  i  clienti  finali  in  possesso dei requisiti di cui
all'art.  14,  comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e non compresi negli elenchi di cui al precedente alinea, possano
esservi  inseriti dichiarando all'Autorita' di essere in possesso dei
predetti requisiti;
    che  il  riconoscimento  della  qualifica di cliente idoneo per i
soggetti  di  cui  all'art.  14,  comma 1, del decreto legislativo n.
79/1999,  continui  ad avvenire mediante l'iscrizione dei medesimi in
elenchi tenuti e resi pubblici dall'Autorita';
    al  fine  di  garantire  la  piu'  ampia  conoscenza dei soggetti
operanti  sul  mercato  elettrico,  istituire e rendere pubblici, nel
sito  internet dell'Autorita', gli elenchi dei clienti finali idonei,
dei  consorzi  e  delle societa' consortili per l'acquisto di energia
elettrica e dei produttori di energia elettrica;
    al  fine di assicurare all'Autorita' le informazioni necessarie a
seguire  lo  sviluppo  del  mercato  libero  nel contesto del mercato
nazionale  dell'energia  elettrica,  prevedere obblighi informativi a
carico dei soggetti di cui ai precedenti alinea;
    introdurre disposizioni transitorie volte a consentire ai clienti
idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
79/1999, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia
elettrica  sul  mercato  libero  con effetti a decorrere dal 1 maggio
2003,  di  esercitare  il  diritto di recesso di cui all'art. 2 della
deliberazione n. 158/99 entro il 31 marzo 2003.
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Obbligo di informazione ai clienti finali
         ed elenchi per la trasparenza del mercato elettrico
  1.1  Con  la  prima  fatturazione  successiva  al 29 aprile 2003, i
distributori  informano i clienti finali allacciati alle proprie reti
i  cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1
GWh,  o  anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti
idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
79/1999:
    a) possono  stipulare  contratti di acquisto di energia elettrica
con soggetti diversi dallo stesso distributore;
    b) hanno  diritto  ad  esercitare  la  facolta' di recesso di cui
all'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di
seguito: deliberazione n. 158/99).
  1.2  A  decorrere  dal  29  aprile 2003, l'elenco di cui all'art. 2
della  deliberazione  dell'Autorita'  30  giugno  1999,  n. 91/99 (di
seguito:  deliberaziope  n.  91/99) e' soppresso e sono istituiti gli
elenchi   dei   clienti  finali  idonei,  dei  distributori  e  degli
acquirenti  grossisti,  dei  clienti  esteri,  dei  consorzi  e delle
societa'   consortili   per  l'acquisto  di  energia  elettrica,  dei
produttori.
  1.3  Gli elenchi di cui al comma 1.2, formati e tenuti nel rispetto
di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  pubblicati  nel  sito internet
dell'Autorita' www.au torita.energia.it