IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002 con i quali la
validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di
controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare a r. l." con decreto 27 luglio
1999 e' stata prorogata fino all'8 marzo 2003;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente l'indicazione geografica protetta "Clementine di
Calabria";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga
dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle
medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con
decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo
"Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8
con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria" registrata
con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre
1997, gia' prorogata con decreto 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002,
e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8
marzo 2003.