IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente "Nuovi
interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, comma 4,
che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse
nazionale "sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente";
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante "Modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23
agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo";
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468
"Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale";
Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni
in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge
n. 426 del 1998 nove siti da bonificare di interesse nazionale tra
cui quello di "Orbetello area ex Sitoco";
Vista la nota del 6 settembre 2002, prot. 8348/RIBO/DI/B
indirizzata alla regione Toscana ed all'ARPA della regione Toscana
con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
chiede alle stesse di fornire elementi conoscitivi per l'avvio della
procedura per la perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma
4, della legge n. 426 del 1998;
Vista la nota protocollo n. 9217 del 4 ottobre 2002 nella quale
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio richiede al
comune di Orbetello di acquisire elementi conoscitivi utili alla
perimetrazione;
Vista la nota protocollo n. 33058 del 19 settembre 2002, con la
quale il comune di Orbetello trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio la planimetria relativa alla
perimetrazione dell'area industriale ex Sitoco;
Vista la nota, protocollo n. 24246/1.8.1, del 9 ottobre 2002 con
la quale l'ARPAT della regione Toscana, in esito a quanto richiesto
con la citata nota del 6 settembre 2002, prot. 8348/RIBO/DI/B
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le
informazioni in merito alle indagini effettuate nell'area industriale
ex Sitoco allegando la planimetria delle aree indagate;
Vista la nota, protocollo n. 35982/V.5.5. dell'11 ottobre 2002,
con la quale il comune di Orbetello fornisce informazioni in merito
agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
caratterizzazione, di certificazione di avvenuta bonifica gia'
avviati in sede locale;
Vista la nota, protocollo n. 184/41322/13.03 del 5 novembre 2002,
con la quale la regione Toscana assevera l'ipotesi di perimetrazione
dell'area da bonificare cosi' come avanzata dall'ARPAT con la citata
nota del 9 ottobre 2002;
Vista la nota del 20 novembre 2002, protocollo n. 10822/RIBO/DI/B
con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette al comune di Orbetello e, per conoscenza alla regione
Toscana, la nuova proposta di perimetrazione del sito ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, che include l'area
lagunare antistante le aree terrestri in quanto potenzialmente
interessata dalla contaminazione proveniente da terra;
Vista la delibera n. 324 del 22 novembre 2002, con la quale la
giunta comunale del comune di Orbetello esprime parere favorevole in
merito alla perimetrazione provvisoria del sito proposta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la nota del
20 novembre 2002, protocollo n. 10822/RIBO/DI/B;
Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate
attivita' di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni
di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del
perimetro definitivo;
Decreta:
Art. 1.
Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla
base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi
di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e
attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro
provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al
presente decreto.
La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia
conforme presso la regione Toscana.
L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica
rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare
inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti
locali, non sono state individuate con il presente decreto.
La perimetrazione potra' essere modificata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui
dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di
inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti
analitici e/o interventi di bonifica.