IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 su indicato, che prevede l'applicabiita' del decreto legislativo
stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Bruno Carlos Chiaravalloti nato il
26 marzo 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/92, il riconoscimento del proprio titolo di
"Ingeniero electricista" conseguito in Argentina ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di "Ingeniero
electricista" rilasciato dalla "Universidad Tecnologica Nacional" di
Buenos Aires in data 23 maggio 1997;
Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al "Consejo
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires" dal 21 aprile 1999;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 novembre 2002;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
professione di "ingegnere - settore industriale" e quella di cui e'
in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Bruno Carlos Chiaravalloti, nato il 26 marzo 1971 a Buenos
Aires (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di
cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della
professione in Italia.