IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  su indicato, che prevede l'applicabiita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista   l'istanza  del  sig. Bruno  Carlos  Chiaravalloti  nato  il
26 marzo 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto
legislativo  n.  115/92,  il  riconoscimento  del  proprio  titolo di
"Ingeniero electricista" conseguito in Argentina ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico di "Ingeniero
electricista"  rilasciato dalla "Universidad Tecnologica Nacional" di
Buenos Aires in data 23 maggio 1997;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al "Consejo
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires" dal 21 aprile 1999;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 novembre 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  "ingegnere - settore industriale" e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Bruno Carlos Chiaravalloti, nato il 26 marzo 1971 a Buenos
Aires  (Argentina),  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  sezione  A  -  settore  industriale  e  l'esercizio  della
professione in Italia.