IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna n. 274 del 1 febbraio 2002 avente ad oggetto:
"Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) programmazione
dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1
febbraio 2002, che assegna le risorse idriche del sistema Medio
Campidano Flumendosa-Cixerri";
Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza n. 274/2002 ha
disposto in misura non superiore alle 6 ore/giorno l'orario di
erogazione per uso potabile, articolato dagli enti gestori secondo le
necessita' di gestione delle reti, in tutti i comuni alimentati anche
parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa in misura non superiore
a 6 ore/giorno;
Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad
oggetto: "Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis)" -
Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili, con la
quale (art. 4) e' stato confermato l'orario di erogazione per uso
idro-potabile in misura non superiore alle 6 ore/giorno per i comuni
alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa;
Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna n. 339 del 4 febbraio 2003 avente ad oggetto:
"Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Deroga
temporanea limiti di utilizzo di risorsa idrica per le utenze
collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a
Genna Is Abis" che, in deroga alle prescrizioni delle citate
ordinanza n. 274/2002 e n. 293/2002 ha diposto, per i comuni
alimentati dalle risorse derivate dall'opera di presa sul Rio Santa
Lucia e dall'invaso del Cixerri a Genna Is Abis, l'erogazione di
risorsa idrica per uso idropotabile in misura non superiore alle 9
ore/giorno;
Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna n. 343 del 24 febbraio 2003, avente ad oggetto:
"Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Vigenza
disposizioni ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002" confermativa delle
disposizioni di cui all'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 sino
all'emissione di nuova ordinanza, fatta salva la deroga di cui
all'ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;
Considerato che l'E.A.F., Ente autonomo del Flumendosa, ha reso
noto, in data odierna, che a seguito delle recenti eccezionali
precipitazioni che hanno interessato il bacino idrografico del
Flumendosa, risultano, ulteriormente invasati nei serbatoi del Medio
Flumendosa circa 53 Mmc di acqua, e che si prevedono altri
consistenti apporti nei prossimi giorni;
Considerato inoltre che si sono verificate, o sono prossime,
condizioni di massima regolazione nei seguenti invasi del sistema
Flumendosa-Campidano-Cixerri:
Genna Is Abis;
Is Barroccus;
Casa Fiume;
Flumineddu;
Ritenuto opportuno, in attesa della predisposizione del bilancio
idrico del Sistema in parola a conclusione del periodo atteso di
piovosita', bilancio che terra' conto degli ulteriori apporti idrici
che nel frattempo saranno intervenuti, di estendere alle 24 ore
giornaliere l'erogazione di risorsa idrica per uso idro-potabile, al
fine di ridurre il livello attuale degli invasi interessati, rendendo
disponibile all'utenza la risorsa esistente e garantendo, nel
contempo, la costante disponibilita' di capacita' di ulteriore
accumulo negli invasi stessi;
Ritenuto necessario utilizzare tale periodo di erogazione per la
verifica delle perdite del sistema e l'individuazione dei possibili
interventi di miglioramento delle reti;
Ordina:
Art. 1.
Per le motivazioni di cui in premessa, fermo restando quanto
disposto con ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003, con effetto
immediato e sino al 31 marzo 2003, l'E.A.F., Ente autonomo del
Flumendosa e' autorizzato a regolare, in deroga alle vigenti
prescrizioni commissariali, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza
n. 343 del 24 febbraio 2003, le erogazioni ai comuni e agli enti
alimentati dalle risorse derivate dalle proprie opere di presa in
modo tale da consentire un'erogazione agli utenti per uso
idro-potabile nella misura di 24 ore/giorno.