IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il sig. Fullone Franco Williams,
cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di
"Medico chirurgo" conseguito a Caracas (Venezuela), ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di formazione professionale, complementari dei predetti titoli
abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita'
sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002, ha
ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il
quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15
gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Fullone Franco
Williams e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 9 marzo 2001
dall'Universidad Central De Venezuela di Caracas al sig. Fullone
Franco Williams, cittadino italiano, nato a Caracas (Venezuela) il 15
aprile 1970, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio
in Italia della professione di medico chirurgo.
2. Il dott. Fullone Franco Williams e' autorizzato ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il direttore generale: Mastrocola