IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data
adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi
emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata
il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata
sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1998;
Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata
la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di
tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei
dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia
effettuata presso una stazione di revisione approvata
dall'amministrazione;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero
l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita'
di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di
disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo
approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, "Modalita' di revisione
delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio
gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci
idrostatici";
Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le
revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli
sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di
revisione approvate dall'amministrazione;
Vista l'istanza in data 26 novembre 2002 della stazione di
revisione Omega S.r.l. con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n.
59, intesa ad ottenere la prescritta approvazione
dell'amministrazione;
Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di
visita della Direzione marittima di Venezia con verbale in data 14
gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la stazione di revisione Omega S.r.l. con sede in
Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59.