IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visti i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni (testo unico bancario);
Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le
disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle
attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari;
Viste le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre
operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI
del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124
del medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia,
il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
concernente i servizi di bancoposta;
Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le
disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano
ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto
dall'art. 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;
Visto l'art. 116, comma 3, del testo unico bancario, che
attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di
pubblicita' delle operazioni e dei servizi;
Visto l'art. 117, comma 2, del testo unico bancario, che
attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di
forma dei contratti;
Visto l'art. 118, comma 1, del testo unico bancario, che
attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle
comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni
contrattuali;
Visto l'art. 119, comma 1, del testo unico bancario, che
attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita'
delle comunicazioni periodiche alla clientela;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici
transfrontalieri;
Visto l'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione
delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di
moneta elettronica;
Considerata l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare
che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente
sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei
servizi offerti;
Considerato che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce
l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario;
Ritenuto che l'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e
della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina
di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;
Sulla proposta della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai
sensi dell'art. 127 del testo unico bancario;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente delibera si definiscono:
a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico
bancario;
c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di
contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che
non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e
dell'intermediario o di un suo incaricato;
d) "offerta fuori sede"", l'offerta svolta in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.