IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, che ai fini dell'attuazione
delle Direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di
moneta elettronica (di seguito "IMEL"), ha apportato modificazioni al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni (di seguito "testo unico bancario");
Visti i Titoli I e V-bis del testo unico bancario;
Visto l'art. 114-quater del testo unico bancario che richiama, in
quanto compatibile, ai fini della disciplina delle partecipazioni al
capitale degli IMEL l'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7 del
testo unico medesimo;
Visto l'art. 114-quater del testo unico bancario che richiama, in
quanto compatibile, ai fini della disciplina della vigilanza
regolamentare l'art. 53 e, ai fini della disciplina dei controlli
sulle succursali di IMEL comunitari insediate nel territorio della
Repubblica, l'art. 55 del testo unico bancario;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:
Art. 1.
Assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL
1. Ai fini del calcolo delle partecipazioni superiori al 5% del
capitale dell'IMEL rappresentato da azioni con diritto di voto e
delle variazioni delle medesime nei limiti percentuali stabiliti
dalla Banca d'Italia in conformita' al testo unico bancario, si tiene
conto, al numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a
quelle gia' possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di
tutte le azioni rappresentanti il capitale, comprese le azioni
privilegiate, ma non quelle di risparmio.
2. Nei casi di scissione tra proprieta' delle azioni e esercizio
del diritto di voto, e' tenuto a richiedere l'autorizzazione il
soggetto cui si intende attribuire o cui spettera' il diritto di
voto.
3. I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche
o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti
a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o
la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la
partecipazione in un IMEL.