IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
e della nutrizione - Ufficio XVI
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento
della direttiva 2001/103/CE del 28 novembre 2001, relativo
all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico
(2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso
stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato contenenti la sostanza attiva acido
2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) come previsto dal comma 3 del
medesimo art. 2;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in
allegato, contenenti la sostanza attiva acido
2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) sono revocate a far data dal 1
aprile 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale del 9 agosto 2002.