IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante:
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto
legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto
ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti
tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati
nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di
esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti
di onorabilita', qualificazione scientifica ed esperienza
professionale nella ricerca industriale;
Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale
venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli
esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della
deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002, recante: "Selezione
pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti
tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29
aprile 1994, n. 281";
Vista la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002,
prot. n. 5/Seg., con cui e' stata nominata la commissione incaricata,
ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto, di valutare le
domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, con il
quale e' stato istituito il primo albo degli esperti;
Visto l'art. 6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento
periodico dell'albo;
Acquisite le proposte della commissione in ordine alle domande
successivamente presentate;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del
provvedimento di cui all'art. 4, comma 6, del richiamato decreto
direttoriale del 20 dicembre 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' formalmente approvato l'aggiornamento dell'albo degli
esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297. L'albo e' consultabile al seguente indirizzo:
http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Albo degli esperti".
2. Il presente decreto e' comunicato al comitato di cui all'art.
7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona