Il   Testo   unico  bancario  e  il  Testo  unico  della  finanza
individuano  le  sanzioni  amministrative  applicabili  nei  casi  di
violazione  delle  norme  contenute  nei medesimi testi unici o nelle
relative   disposizioni   generali   o  particolari  impartite  dalle
autorita' di vigilanza. La previsione di sanzioni amministrative mira
ad   assicurare   che   lo   svolgimento  dell'attivita'  bancaria  e
finanziaria  sia  ispirato  a  principi  di  sana e prudente gestione
nonche'   di   correttezza   e   trasparenza  dei  comportamenti;  le
disposizioni    sanzionatorie,    progressivamente   arricchite   con
l'introduzione  di nuove fattispecie, si raccordano, pertanto, con le
finalita'  prudenziali  perseguite  attraverso  le norme di vigilanza
regolamentare e informativa.
    La procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 145 del T.U.B.,
che trae origine dalla legge bancaria del 1936 e ha come tradizionali
destinatari   gli   esponenti  bancari,  rappresenta  il  modello  di
riferimento    nella    disciplina   sanzionatoria   dell'ordinamento
finanziario.   A  tale  procedura  si  ispira  quella  relativa  alle
violazioni  delle  norme in tema di servizi di investimento contenuta
nell'art. 195 del T.U.F.
    Nel  settembre  del  1998 la Banca d'Italia ha emanato specifiche
disposizioni   in  materia  di  sanzioni  e  procedura  sanzionatoria
amministrativa, poi confluite, con alcune modifiche, nel Titolo VIII,
Capitolo 1  del  nuovo  fascicolo  "Istruzioni  di  vigilanza  per le
banche", emanato con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999.
    In  relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza
maturata  in  sede  di applicazione della disciplina e agli indirizzi
giurisprudenziali in materia, e' stata effettuata una revisione delle
disposizioni  in  oggetto,  allo  scopo  di aggiornare le fattispecie
sanzionabili e di introdurre modifiche procedurali volte a elevare la
trasparenza del procedimento sanzionatorio e ad agevolare l'esercizio
del diritto di difesa da parte degli interessati.
    Nuove  fattispecie  sanzionabili sono state introdotte a opera di
recenti   provvedimenti   legislativi,  anche  in  conseguenza  della
depenalizzazione  di  alcune figure di reato. Accanto ai tradizionali
destinatari  delle  sanzioni  sono  stati  indicati, quali potenziali
responsabili  delle  infrazioni,  coloro  che  operano  sulla base di
rapporti   che   ne   determinano  l'inserimento  nell'organizzazione
aziendale  anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
nonche'  altri soggetti il cui operato possa compromettere l'efficace
esercizio  delle funzioni di vigilanza e di tutela della stabilita' e
dell'efficienza del mercato degli strumenti finanziari.
    Sul  piano  procedurale  le  modifiche introdotte hanno precisato
l'articolazione  e  i  passaggi  salienti delle fasi della procedura,
indicando  le modalita' per l'esercizio dei diritti degli interessati
e per lo svolgimento dell'azione amministrativa.
    Le presenti disposizioni, che costituiscono la nuova versione del
Titolo  VIII, Capitolo 1 delle Istruzioni di vigilanza per le banche,
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed   entreranno   in   vigore   decorsi   15  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.
    Nell'occasione,  si  e'  intervenuti  anche sulle disposizioni in
materia di "succursali di banche e societa' finanziarie" (Titolo III,
Capitolo 2),  per  una  precisazione in tema di fonti normative; tali
disposizioni  verranno pubblicate ed entreranno in vigore nei termini
di cui sopra.
                                                Il Governatore: Fazio

                      TITOLO VIII - Capitolo 1
          SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
                              SEZIONE I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Premessa.
    La  disciplina  sanzionatoria  prevista  dal  T.U.  e  dal T.U.F.
risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attivita'
bancaria  e  finanziaria  sia  ispirato a principi di sana e prudente
gestione  nonche'  di correttezza e trasparenza dei comportamenti; in
tale ottica, la previsione di sanzioni amministrative si raccorda con
le  finalita' prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza
regolamentare e informativa.
    In  base  all'art.  145  del  T.U.,  la Banca d'Italia accerta le
violazioni,  conduce  l'istruttoria in contraddittorio con i soggetti
interessati  e  propone  al  Ministro  dell'economia  e delle finanze
l'irrogazione   delle   sanzioni   amministrative  pecuniarie  ovvero
comunica  agli  interessati  di  non aver dato seguito alla procedura
sanzionatoria avviata nei loro confronti (1).
    La  procedura  sanzionatoria  bancaria  rappresenta il modello di
riferimento   per   la   disciplina   sanzionatoria  dell'ordinamento
finanziario (2).  Ad  essa  si ispira la procedura prevista dall'art.
195  del  T.U.F.  per  le violazioni delle disposizioni in materia di
servizi  di investimento, nonche' per l'inosservanza delle previsioni
dettate  dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, con riguardo
alle procedure per la gestione delle controversie in tema di bonifici
transfrontalieri.
    Le  valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e
della  gravita'  della violazione accertata nonche' delle conseguenze
che questa determina sui profili tecnici aziendali. Specifico rilievo
assumono   il   mancato   rispetto   delle  regole  che  disciplinano
l'assunzione   dei  rischi,  nonche'  le  disfunzioni  negli  assetti
organizzativi  e  nel  sistema  dei  controlli interni (3); peculiare
importanza e' altresi' attribuita alle carenze nei flussi informativi
trasmessi  alla  Banca  d'Italia  tali  da  incidere  sulla  corretta
rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.
    La  responsabilita'  delle  infrazioni e' attribuita alle persone
fisiche  alle quali fa carico il comportamento irregolare, commissivo
o  omissivo, doloso o colposo, individuate in relazione alle funzioni
effettivamente  svolte,  anche  in assenza di una esplicita qualifica
formale.
    La  presentazione  di  scritti difensivi e la possibilita', nella
fase   istruttoria,   di   richiedere  un'audizione  personale  danno
attuazione  ai  principi  del  contraddittorio e di partecipazione al
procedimento,  corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali
ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.
    Nell'applicazione  delle  sanzioni  amministrative si tiene conto
dell'opera   svolta  dai  componenti  gli  organi  collegiali,  anche
individualmente,  per  eliminare  o  attenuare  le  conseguenze della
violazione, nonche' della personalita' del soggetto responsabile.
----------
              (1) L'art. 145 prevede analoghi poteri, per gli aspetti
          di competenza, in capo all'Ufficio Italiano dei Cambi.
              (2)  A  tale  procedura fanno, tra l'altro, riferimento
          l'art.  18-bis,  comma  5-bis,  del  decreto legislativo 21
          aprile  1993,  n.  124, con riguardo all'applicazione delle
          sanzioni  amministrative  nei  confronti  degli  organi  di
          amministrazione  e di controllo dei fondi pensione, nonche'
          l'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo  2001,  n. 144, per cio' che concerne le attivita' di
          bancoposta  svolte  da  Poste  Italiane  S.p.a. La medesima
          procedura  si  applica agli IMEL (art. 144 del T.U.) e agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del T.U.
              (3)  In  proposito,  si  richiama l'art. 36 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507, che ha istituito
          presso  la  Banca d'Italia un archivio informatizzato degli
          assegni  bancari  e  postali  e  delle  carte di pagamento,
          ponendo  a carico degli intermediari importanti compiti che
          richiedono  l'attivazione  di  adeguati  presidi  sul piano
          organizzativo e dei controlli interni.
2. Fonti normative.
    La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
      - art.  133,  cosi' come modificato dall'art. 64, comma 24, del
decreto  legislativo  23  luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1,
del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, e dall'art. 55, comma
3,  della  legge  1° marzo 2002, n. 39, che prevede l'applicazione di
sanzioni   amministrative   pecuniarie   in   materia   di  abuso  di
denominazione;
      - articoli 139 e 140, cosi' come modificati dall'art. 64, commi
26   e  27,  del  decreto  legislativo  n.  415/1996,  che  prevedono
l'applicazione   di   sanzioni   amministrative   pecuniarie  per  la
violazione   delle  disposizioni  in  materia  di  partecipazioni  al
capitale  di  banche  e di societa' finanziarie capogruppo nonche' di
comunicazioni  relative alle partecipazioni al capitale di banche, di
societa'   appartenenti  a  un  gruppo  bancario  e  di  intermediari
finanziari;
      - art.  143,  cosi' come modificato dall'art. 64, comma 31, del
decreto  legislativo  n.  415/1996,  che  prevede  l'applicazione  di
sanzioni   amministrative   pecuniarie   per   la   violazione  delle
disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
      - art.  144,  cosi' come modificato dall'art. 64, comma 33, del
decreto  legislativo  n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto
legislativo  n.  342/1999  e  dall'art.  55,  comma 3, della legge n.
39/2002,  che  indica  le  norme  del  medesimo  T.U.  unico  la  cui
violazione,  estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o
particolari   impartite   dalle   autorita'   creditizie,   determina
l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari  nonche'  gli  importi  minimi  e  massimi delle sanzioni
medesime;
      - art.  145,  cosi' come modificato dall'art. 64, comma 35, del
decreto  legislativo n. 415/1996 e dall'art. 34, comma 1, del decreto
legislativo  n.  342/1999,  che disciplina la procedura sanzionatoria
amministrativa.
    La  materia  e', altresi', disciplinata dai seguenti articoli del
T.U.F.:
      - art.  190,  che  indica  le  norme del medesimo T.U.F. la cui
violazione,  estesa  anche  alle  relative  disposizioni  generali  o
particolari  emanate  dalla  Banca d'Italia o dalla Consob, determina
l'applicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari  nonche'  gli  importi  minimi  e  massimi delle sanzioni
medesime;
      - art.   195,   che   disciplina   la  procedura  sanzionatoria
amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.
    Si richiamano, inoltre:
      - l'art.  11,  comma 2, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che
prevede  l'applicabilita'  della  sanzione  amministrativa pecuniaria
prevista  dall'art.  144,  comma  1, del T.U. per la violazione delle
disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  della legge medesima,
concernenti  i  termini  e  le  modalita'  di  consegna dei titoli ai
pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
      - il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo;
      - le  disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
modificate  dal  decreto  legislativo  30  dicembre 1999, n. 507, che
trovano  applicazione  per  gli aspetti della procedura sanzionatoria
non espressamente disciplinati dall'art. 145 del T.U.;
      - l'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che
indica  le  norme  del medesimo decreto legislativo la cui violazione
determina  l'applicabilita'  di sanzioni amministrative pecuniarie, i
soggetti  destinatari  nonche'  gli  importi  minimi  e massimi delle
sanzioni e che prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.;
      - l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
253,  che  richiama la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai
fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi
di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per
la    soluzione   delle   controversie   in   materia   di   bonifici
transfrontalieri;
      - l'art.  8,  comma  3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350,  convertito  con  modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
409,  che  richiama  la  procedura prevista dall'art. 145 del T.U. ai
fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi
di  violazione  degli  obblighi  di  ritiro  dalla  circolazione e di
trasmissione  delle  banconote  e  delle  monete  in euro sospette di
falsita'.
3. Destinatari della disciplina.
    Le  presenti  disposizioni  sono  dirette ai soggetti, di seguito
indicati, che operano presso:
      - banche autorizzate in Italia;
      - succursali in Italia di banche comunitarie;
      - societa'  capogruppo di gruppi bancari, societa' appartenenti
a  gruppi  bancari  e  societa'  incluse  nell'ambito della vigilanza
consolidata di cui all'art. 65 del T.U.
    Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:
      - coloro  che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
di controllo;
      - i   dipendenti   ai  quali  e'  affidata,  nell'ambito  della
struttura aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso
aree o settori operativi;
      - coloro  che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro subordinato;
      - i  responsabili  della  revisione  contabile,  per la mancata
comunicazione  alla  Banca  d'Italia  di  atti o fatti rilevati nello
svolgimento  dell'incarico,  che  possano costituire grave violazione
delle  norme  disciplinanti  l'attivita'  bancaria ovvero che possano
pregiudicare  la  continuita'  dell'impresa  o comportare un giudizio
negativo,   un   giudizio   con   rilievi   o  una  dichiarazione  di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.
    La  medesima  procedura  trova  applicazione  nei  confronti  dei
soggetti   di   cui  agli  articoli 144,  comma  4  (con  riferimento
all'interposizione  nell'attivita' di credito al consumo), 133 (abuso
di  denominazione),  139,  commi 1 e 3 (partecipazione al capitale di
banche   e   di   societa'  finanziarie  capogruppo),  140,  comma  1
(comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di
societa'   appartenenti  a  un  gruppo  bancario  e  di  intermediari
finanziari) e 143 (emissione di valori mobiliari) del T.U.
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi.
    Si   indicano   di   seguito   i  responsabili  del  procedimento
amministrativo di cui al presente Capitolo:
      - procedimento   sanzionatorio  amministrativo  [(relativamente
alle  fasi  di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 -
1.3)]:  Titolare  della  Filiale  della Banca d'Italia competente per
territorio  e  Capo  del  Servizio  Concorrenza,  Normativa  e Affari
Generali.

                             SEZIONE II
                       Procedura sanzionatoria
1. Fasi della procedura.
    La   procedura   di  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
prevista dall'art. 145 del T.U. si articola nelle seguenti fasi:
      - contestazione delle irregolarita';
      - presentazione delle controdeduzioni;
      - valutazione   delle  controdeduzioni  da  parte  della  Banca
d'Italia  ed  eventuale  proposta  di  irrogazione  delle sanzioni al
Ministro dell'economia e delle finanze;
      - emanazione  del  decreto  sanzionatorio da parte del Ministro
dell'economia e delle finanze;
      - comunicazione e pubblicazione del decreto.
    La  procedura  disciplinata  dall'art. 195 del T.U.F. si articola
nelle  medesime  fasi,  fatto  salvo  che  per gli aspetti di seguito
specificati.
1.1 Contestazione delle irregolarita'.
    Il  procedimento  sanzionatorio  ha  inizio  con la contestazione
formale  da  parte  della  Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti
ritenuti responsabili, delle irregolarita' riscontrate nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza.
    La  contestazione  avviene  mediante  apposita  notifica entro 90
giorni   dall'accertamento  (360  giorni  per  i  soggetti  residenti
all'estero).
    Per  le  violazioni  rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla
Banca   d'Italia   il   termine   decorre   dalla  conclusione  degli
accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarita' riscontrate
durante  l'attivita'  di vigilanza informativa il termine decorre dal
momento  in  cui  la  Banca  d'Italia  viene in possesso di tutti gli
elementi  utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo
sanzionatorio  (normalmente  dalla  data di ricezione delle ulteriori
informazioni   richieste   all'intermediario   o   fornite  da  altre
Autorita).
    La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a
qualificarla  come atto di contestazione introduttivo della procedura
sanzionatoria amministrativa, contiene:
      - il  riferimento  all'accertamento ispettivo, all'attivita' di
vigilanza  o  alla  documentazione  acquisita, dalla quale sia emersa
l'irregolarita';
      - la descrizione dell'irregolarita';
      - l'indicazione  delle  disposizioni  violate  e delle relative
norme sanzionatorie;
      - l'invito  a  far  pervenire  alla  Banca  d'Italia  eventuali
controdeduzioni nel termine di 30 giorni.
    La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto
dispone  l'art.  14  della  legge  n. 689/1981 che, nel richiamare le
modalita'  previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la
notificazione   possa  essere  effettuata  anche  da  un  funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione (1).
    A  tal  fine,  le  banche,  le  societa'  o  gli  enti forniscono
tempestivamente  le  informazioni  richieste  dalla  Banca  d'Italia,
relative  al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice
fiscale  dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a
verificarne l'esattezza.
    La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi
dell'art.  145, comma 10, del T.U., le banche, le societa' o gli enti
ai  quali  appartengono  gli  autori  delle  violazioni rispondono in
solido  del  pagamento  della  sanzione e sono tenuti a esercitare il
diritto  di  regresso  verso  i responsabili. Analoga disposizione e'
contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.
    La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei
confronti  del  legale  rappresentante  della banca, della societa' o
dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.
1.2 Presentazione delle controdeduzioni.
    I soggetti responsabili delle violazioni e le banche, le societa'
o  gli  enti  di  appartenenza  possono presentare controdeduzioni in
ordine  agli  addebiti  contestati.  Il  termine  di 30 giorni per la
presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice
copia  alla  competente  Filiale  della Banca d'Italia, decorre dalla
data  di  notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni
possono  avere  carattere  individuale  ovvero essere sottoscritte da
tutti  i  soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante
della banca, della societa' o dell'ente) o da alcuni di essi.
    Entro  il  medesimo  termine  di 30 giorni i soggetti destinatari
delle   contestazioni  possono  chiedere  alla  Filiale  della  Banca
d'Italia  di  essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali
audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.
    Nei  casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il
rispetto  del  termine  indicato  per l'invio delle controdeduzioni o
quando  sia  stata  presentata  un'istanza  di audizione personale, i
soggetti  interessati  possono richiedere una breve proroga (di norma
non superiore ai 15 giorni).
    La  mancata  presentazione  di  controdeduzioni non pregiudica il
seguito della procedura sanzionatoria.
1.3 Valutazione delle controdeduzioni.
    La  Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto
del  complesso  delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per
l'irrogazione  delle sanzioni e' formulata dalla Banca d'Italia entro
180  giorni  dalla  scadenza  del  termine per la presentazione delle
controdeduzioni  o per lo svolgimento di audizioni personali da parte
del   soggetto   che   ha  ricevuto  per  ultimo  la  notifica  della
contestazione.
    Nel  caso  in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori,
ivi  compresi  accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia
puo' sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone
motivata comunicazione a tutti gli interessati.
----------
              (1)  Per  i  soggetti  residenti all'estero, qualora la
          residenza,  la  dimora  o  il  domicilio non siano noti, la
          notifica della contestazione non e' obbligatoria.
    La  Banca  d'Italia  comunica  all'interessato  la  chiusura  del
procedimento  nel  caso  in  cui  gli  elementi di difesa presentati,
ovvero  le  altre  informazioni  raccolte,  siano  ritenuti  idonei a
giustificare  i  fatti oggetto di contestazione (1). Resta, comunque,
ferma  la possibilita' per la Banca d'Italia di effettuare interventi
di  vigilanza  volti  ad assicurare la sana e prudente gestione delle
banche  e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto
delle  disposizioni  di vigilanza.     Ove sussistano gli estremi per
l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia
al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per il tramite della
Segreteria  del  Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio  (CICR),  una proposta motivata, unitamente alle lettere di
contestazione,   alle  controdeduzioni  e  all'eventuale  verbale  di
audizione  dei  soggetti  responsabili. La proposta per l'irrogazione
delle  sanzioni  effettuata  ai  sensi  dell'art.  195  del T.U.F. e'
indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze.
    L'entita'  della  sanzione,  stabilita  entro  i  limiti edittali
previsti  dalla  legge,  viene  proposta  avendo  riguardo ai criteri
fissati  dalla  legge  n. 689/1981. In tale ambito, la gravita' della
violazione   viene   valutata   tenendo  conto,  tra  l'altro,  delle
conseguenze  della  medesima sulla situazione tecnica aziendale - con
riguardo  anche  alle  dimensioni  dell'intermediario  - ovvero sulla
rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.
    Conseguentemente,  per  la fissazione dell'entita' della sanzione
rilevano altresi':
      - le  ipotesi  di  piu'  violazioni della medesima disposizione
ovvero  di  violazione  di diverse disposizioni compiuta con un'unica
azione od omissione;
      - i casi di reiterazione della condotta irregolare;
      - l'assunzione  nei  confronti  degli  intermediari, ai quali i
responsabili  appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari,
ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.
1.4 Emanazione del decreto sanzionatorio.
    L'emanazione   del   decreto   di   irrogazione   delle  sanzioni
amministrative  e'  di  competenza del Ministro dell'economia e delle
finanze.  Nel  caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art.
195  del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze (2).
1.5 Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio.
    La   Banca   d'Italia   comunica   i  decreti  sanzionatori  agli
interessati, alla banca nonche' alla societa' o all'ente solidalmente
responsabili.   Nel  caso  di  procedura  sanzionatoria  disciplinata
dall'art.  195  del  T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero
dell'economia e delle finanze.
    La  Banca  d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione
del  decreto,  copia  della  proposta  di  irrogazione delle sanzioni
amministrative,   nella   quale   e'  contenuta  la  motivazione  del
provvedimento.
    Il   decreto   sanzionatorio   e'  pubblicato  per  estratto  nel
Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.
    Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144,
commi  3  e  4,  del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30 giorni
dalla  data  della  notificazione,  a cura e spese della banca, della
societa'  o  dell'ente  ai  quali  appartengono  i responsabili delle
violazioni,  su  almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui
uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia alla Banca
"d'Italia.
----------
              (1)  Ai  sensi dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che
          sancisce  l'intrasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione
          relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria
          si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.
              (2) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 25
          settembre  2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre
          2001,  n.  409,  per la violazione degli obblighi di ritiro
          dalla  circolazione  e  di  trasmissione delle banconote in
          euro  sospette  di  falsita'  la competenza ad applicare la
          sanzione spetta al Governatore della Banca d'Italia.
2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento.
    Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U., alla riscossione delle
sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini
e  le  modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 (1).
    I   soggetti   sanzionati   danno  tempestiva  comunicazione  del
pagamento   effettuato  alla  banca,  alla  societa'  o  all'ente  di
appartenenza.
    In  caso  di  inadempienza  delle persone fisiche interessate, le
banche, le societa' o gli enti, civilmente responsabili del pagamento
della   sanzione,   subentrano  nell'obbligazione  e  sono  tenuti  a
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
    Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge
n. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.
    Il  decreto  sanzionatorio  puo' essere impugnato entro 30 giorni
dalla  data  di  comunicazione  dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Entro  lo  stesso  termine  l'opposizione deve essere notificata alla
Banca d'Italia.
    Contro  il  decreto  emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. e'
ammessa  opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la
banca, la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione.
Nei  casi  in cui tale criterio non sia applicabile, e' competente la
Corte  d'Appello  del  luogo  in cui la violazione e' stata commessa.
L'opposizione  e'  notificata  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
    Con  riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a
fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti
sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali
procedimenti,  che  riguardano  esclusivamente  i  soggetti  ritenuti
responsabili  delle  irregolarita' per le quali e' stata irrogata una
sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela
assicurata  dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso
alla   documentazione   amministrativa   e'   riconosciuto,   con  le
limitazioni  e  le  esclusioni  previste  in base alla legge 7 agosto
1990,  n.  241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per
la parte del procedimento di loro pertinenza.
    La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della
sanzione.
    La  Banca  d'Italia,  nel  costituirsi  in  giudizio, presenta le
osservazioni    a   difesa   della   legittimita'   della   procedura
sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.
    Il  decreto  della Corte d'Appello e' pubblicato per estratto nel
Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

                       TITOLO III - Capitolo 2
             SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE
                              SEZIONE I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Premessa.
    In  armonia  con  il  diritto  comunitario, il T.U. ha accolto il
principio della liberta' di stabilimento di succursali da parte delle
banche in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea (UE).
    Le  scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un
aspetto  rilevante  dell'attivita'  dell'imprenditore  bancario. Tali
scelte  vanno  effettuate  perseguendo le strategie di posizionamento
sul  mercato  che  l'impresa si e' prefissata, congiuntamente con gli
obiettivi  di  redditivita'  e  di  efficienza  e  nel rispetto delle
condizioni di equilibrio finanziario.
    Le  banche e le societa' capogruppo di gruppi bancari valutano la
convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto,
in  particolare,  dell'impatto  sulla  struttura  dei  costi  e della
capacita'   dell'assetto  organizzativo  di  sostenere  un  eventuale
ampliamento della rete.
----------
              (1)   Tale  disciplina  non  viene  richiamata  per  la
          procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 del T.U.F.
    Per  i  gruppi  bancari, e' compito della capogruppo integrare le
strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.
    Le  banche  italiane  possono espandersi e operare sui mercati in
condizioni di parita' con le banche degli altri Paesi dell'UE.
    La  Banca  d'Italia  puo'  intervenire vietando l'apertura di una
succursale  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture
organizzative   o   della   situazione   finanziaria,   economica   e
patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.
    Per  l'apertura di succursali in Paesi non appartenenti all'UE e'
necessaria  una  autorizzazione  della  Banca d'Italia, che - oltre a
esaminare   l'adeguatezza   delle  strutture  organizzative  o  della
situazione  finanziaria,  economica  e patrimoniale della banca o del
gruppo  bancario  di  appartenenza  -  verifica  che sia garantito il
rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i Paesi del
gruppo dei Dieci.
    Viene    disciplinata,   inoltre,   l'apertura   di   uffici   di
rappresentanza delle banche in Italia e all'estero e di succursali di
societa'   finanziarie  ammesse  al  mutuo  riconoscimento  in  Paesi
comunitari, coerentemente con le disposizioni previste per le banche.
    Al  fine  di  garantire  un  ordinato  svolgimento  del mercato e
un'adeguata  tutela della clientela l'insediamento di succursali e di
uffici  di  rappresentanza  di  banche  nei  locali di altre banche o
societa' finanziarie e' consentito a condizione che sia adottata ogni
cautela   di  natura  organizzativa  volta  a  garantire  la  massima
chiarezza nei rapporti con la clientela.
    Le presenti Istruzioni disciplinano, infine, l'attivita' bancaria
svolta  al  di  fuori delle succursali e, in particolare, l'attivita'
fuori  sede  della  clientela.  Tale  norma e' posta essenzialmente a
tutela   del  risparmiatore  e  quindi  deve  essere  considerata  di
interesse  generale.  A  essa si attengono, pertanto, anche le banche
estere  che  intendano  operare in Italia con proprie succursali o in
regime di libera prestazione di servizi.
    Le  procedure  per  lo  stabilimento di succursali previste dalle
presenti  Istruzioni  sono  sintetizzate  negli Allegati A, B e C del
presente Capitolo.
2. Fonti normative.
    La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
      - art.  15,  che disciplina lo stabilimento delle succursali di
banche italiane, in Italia e in Paesi esteri;
      - art.  18,  che estende la disciplina delle succursali e della
libera  prestazione  di  servizi alle societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento;
      - art.  53,  comma  1,  lettera  d), che attribuisce alla Banca
d'Italia,  in  conformita' delle deliberazioni del CICR, il potere di
emanare   disposizioni   di   carattere  generale  aventi  a  oggetto
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
    Si rammenta, infine:
      - l'art.   78,  che  prevede  la  possibilita',  per  la  Banca
d'Italia,  di  ordinare  la chiusura di succursali di banche italiane
per   violazioni   di   disposizioni  legislative,  amministrative  o
statutarie  che ne regolano l'attivita', nonche' per irregolarita' di
gestione.
3. Definizioni.
    Ai fini della presente disciplina si definiscono:
      - "attivita'  fuori  sede",  l'attivita'  svolta dalla banca in
luogo diverso dalla sede legale o dalle proprie succursali;
      - "promotori   finanziari",   i   promotori  iscritti  all'albo
previsto dall'art. 31 del T.U.F.;
      - "succursale",  un  punto  operativo  permanente, anche se non
operante   in  via  continuativa,  che  svolge  direttamente  con  il
pubblico, in tutto o in parte, l'attivita' della banca.
    Rientrano  nella  definizione  di  succursale  gli  sportelli  ad
operativita'  particolare  (stagionali,  saltuari,  quelli  di  cassa
mercati  autorizzati  ai sensi della legge n. 125 del 23 maggio 1959,
cassa cambiali).
    Non rientrano nella definizione di succursale:
      a) le  apparecchiature  di "home banking" nonche' gli sportelli
automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non e' presente personale
della banca (1);
      b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la
clientela;
      c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e
manifestazioni a carattere occasionale;
      - "ufficio  di  rappresentanza",  una  struttura  che  la banca
utilizza  esclusivamente  per  svolgere  attivita'  promozionale e di
studio  dei  mercati  (cfr.  anche  Titolo VII, Capitoli 2 e 3, delle
presenti Istruzioni).
4. Destinatari della disciplina.
    Le presenti disposizioni si applicano alle:
      - banche italiane (2);
      - capogruppo;
      - societa' finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento
ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi.
    Si   indicano   di   seguito   i  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi di cui al presente Capitolo:
      - autorizzazione   all'insediamento  di  succursali  di  banche
italiane  in  Italia  (Sez. II, par. 1): Titolare della Filiale della
Banca   d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo  del  Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi;
      - autorizzazione   all'insediamento  di  succursali  di  banche
italiane in Paesi comunitari (Sez. II, par.2): Titolare della Filiale
della  Banca  d'Italia  competente per territorio e Capo del Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi;
      - autorizzazione  allo  stabilimento  di  succursali  di banche
italiane  in  Paesi extracomunitari (Sez. II, par. 3): Titolare della
Filiale  della  Banca  d'Italia  competente per territorio e Capo del
Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
      - proroga  delle  autorizzazioni  (Sez.  II,  par. 4): Titolare
della  Filiale  della Banca d'Italia competente per territorio e Capo
del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
      - autorizzazione  all'insediamento  di  succursali  di societa'
finanziarie   italiane  ammesse  al  mutuo  riconoscimento  in  Paesi
comunitari (Sez. IV, parr. 1 e 2): Titolare della Filiale della Banca
d'Italia  competente  per  territorio  e  Capo del Servizio Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria.

                             SEZIONE II
                        Succursali di banche
1. Succursali in Italia.
    Le  banche possono istituire succursali previa comunicazione alla
Banca  d'Italia.  Le  banche  possono  dar  corso  all'apertura delle
succursali   trascorsi  60  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione  da  parte  della  Banca  d'Italia,  salvo  che  questa
sospenda  l'attuazione  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza delle
strutture  organizzative  o della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza.
----------
              (1) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M.
          e  P.O.S.)  le  banche  di credito cooperativo si attengono
          alla  disciplina  prevista  nel  Tit.  VII,  Cap.  1, delle
          presenti Istruzioni.
              (2)  In  conformita'  alle  disposizioni dell'art. 159,
          comma  3,  del  T.U.  la  disciplina  prevista nel presente
          capitolo  si  applica  anche  alle banche con sede legale o
          comunque operanti nelle regioni a statuto speciale.
    La   scelta   della   localizzazione   delle  succursali  rientra
nell'autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari (1). Per
favorire   una   aggiornata   valutazione   dei   mercati   di  nuovo
insediamento,  la Banca d'Italia mette a disposizione delle banche le
informazioni  circa  le  comunicazioni  ad essa pervenute concernenti
aperture di succursali, per le quali siano gia' decorsi i termini del
silenzio-assenso.
    L'insediamento  di  succursali  nei  locali  di  altre  banche  o
societa' finanziarie e' consentito a condizione che sia adottata ogni
cautela   di  natura  organizzativa  volta  a  garantire  la  massima
chiarezza nei rapporti con la clientela.
    La  procedura autorizzativa semplificata del silenzio assenso non
trova  applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di un
anno  (2)  e  delle  banche  in amministrazione straordinaria. Queste
banche   devono   all'occorrenza  presentare  specifiche  domande  di
autorizzazione alla Banca d'Italia.
    Le comunicazioni preventive e le segnalazioni successive relative
all'apertura  di  succursali vanno effettuate dalle banche tramite il
mod. 3 S.I.O.T.E.C. In caso di simultanea apertura di piu' succursali
le  banche  inviano contemporaneamente tutti i modelli 3 S.I.O.T.E.C.
accompagnandoli  con una relazione scritta che illustri gli obiettivi
relativi  ai  progetti  di espansione territoriale (cfr. par. 6 della
presente Sezione).
    Per  le  banche  appartenenti  a  gruppi bancari, la relazione e'
inviata  dalla  capogruppo  al  fine  di precisare come i progetti di
espansione territoriale delle banche si inseriscono nell'ambito delle
strategie del gruppo di appartenenza.
2. Succursali in Paesi comunitari.
2.1 Primo insediamento.
    Le  banche  che  intendano  insediare  una succursale in un Paese
appartenente all'UE inoltrano una comunicazione preventiva alla Banca
d'Italia,  contenente  le  informazioni  indicate nell'Allegato A del
presente Capitolo.
    Per  le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione e'
inoltrata dalla capogruppo.
    La    Banca   d'Italia   notifica   le   informazioni   acquisite
all'Autorita'  competente  del  Paese ospitante entro 90 giorni dalla
data   di   ricezione   della   comunicazione   preventiva.   Se   la
documentazione  presentata  risulta  incompleta  o  insufficiente  il
termine  e'  interrotto.  In  tal caso, riprende a decorrere un nuovo
termine   di   novanta   giorni   dalla   data   di  ricezione  della
documentazione integrativa.
    La  Banca  d'Italia  da'  comunicazione  alla  banca  interessata
dell'avvenuta  notifica  all'Autorita' competente del Paese ospitante
(3).
    La  banca  puo' stabilire la succursale e renderla operativa dopo
aver  ricevuto  apposita  comunicazione dell'Autorita' competente del
Paese   ospitante   o,  in  ogni  caso,  trascorsi  60  giorni  dalla
trasmissione,  da parte della Banca d'Italia, della notifica a questa
Autorita'.
    Le  succursali  di  banche  italiane  possono esercitare in Paesi
appartenenti  all'UE  le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento e,
inoltre,  le  attivita'  bancarie  (di  cui all'art. 10 del T.U.) non
ammesse   al  mutuo  riconoscimento.  L'esercizio  di  queste  ultime
attivita'  e'  sottoposto  alle disposizioni vigenti nell'ordinamento
del Paese ospitante.
    Le  banche che, attraverso proprie succursali, intendono svolgere
attivita'   non   ammesse   al   mutuo   riconoscimento  inviano  una
comunicazione   preventiva   alla   Banca  d'Italia  e  all'Autorita'
competente del Paese ospitante.
    La   comunicazione   preventiva   relativa  all'apertura  di  una
succursale  in  un Paese appartenente all'UE va inviata unitamente al
mod.  3  S.I.O.T.E.C. che andra' utilizzato anche per le segnalazioni
successive (cfr. par. 6 della presente Sezione).
----------
              (1)  Per  l'apertura di succursali le banche di credito
          cooperativo  si  attengono  alle disposizioni relative alla
          "zona  di  competenza  territoriale" previste nel Tit. VII,
          Cap. 1, delle presenti Istruzioni.
              (2)   Il   termine   decorre   dalla   data  di  inizio
          dell'operativita'.
              (3)  La  Banca  d'Italia notifica inoltre all'Autorita'
          competente del Paese ospitante l'ammontare dei fondi propri
          e  del  coefficiente di solvibilita' della banca e fornisce
          precisazioni  sul sistema di garanzia dei depositi nel caso
          in  cui la copertura assicurativa riguardi anche i depositi
          effettuati fuori dell'Italia.
2.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
    Le   banche   comunicano  alla  Banca  d'Italia  e  all'Autorita'
competente  del  Paese ospitante le eventuali modifiche che intendono
apportare  all'operativita'  della succursale per quanto attiene alle
attivita'   ammesse   al   mutuo   riconoscimento,   alla   struttura
organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.
    Le   banche  gia'  insediate  in  un  Paese  appartenente  all'UE
comunicano,  mediante  un  mod.  3  S.I.O.T.E.C.  (cfr.  par. 6 della
presente   Sezione),   l'intenzione   di  procedere  all'apertura  di
ulteriori succursali.
    La  comunicazione  va inviata almeno 30 giorni prima di procedere
alle modifiche.
    La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorita' del
Paese  ospitante  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della predetta
comunicazione e ne informa la banca interessata.
    Le  banche  che,  in  un  momento  successivo  allo stabilimento,
intendono  svolgere  attivita'  non  ammesse  al mutuo riconoscimento
inviano   una   comunicazione   preventiva   alla  Banca  d'Italia  e
all'Autorita' competente del Paese ospitante.
2.3 Interventi della Banca d'Italia.
    La  Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale
in  un  Paese  comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle
strutture  organizzative  o della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale  della  banca  e del gruppo bancario di appartenenza. Le
valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori
difficolta'   che   le   banche   possono  incontrare  nel  garantire
l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (1).
    La  Banca  d'Italia  emana  il  provvedimento di divieto entro 60
giorni  dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 2.1 o
2.2 della presente Sezione.
    Nel  provvedimento  sono  chiariti  gli  aspetti  tecnici  che lo
motivano  e  illustrati  i problemi che la banca o il gruppo bancario
deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.
3. Succursali in Paesi extracomunitari.
3.1 Richiesta di autorizzazione.
    Le  banche  possono stabilire succursali in Paesi extracomunitari
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
    Le   banche   presentano  alla  Banca  d'Italia  una  domanda  di
autorizzazione contenente le informazioni elencate all'Allegato A del
presente Capitolo.
    Per  le  banche  appartenenti  a  gruppi  bancari,  la domanda e'
inoltrata dalla capogruppo.
    La  Banca  d'Italia  rilascia  l'autorizzazione nel termine di 90
giorni dalla ricezione della domanda.
    Se    la   documentazione   presentata   risulta   incompleta   o
insufficiente  il  termine  e'  interrotto.  In  tal caso, riprende a
decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
    La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  un  parere sull'iniziativa
all'Autorita'  competente del Paese estero. In tal caso il termine di
90  giorni  e'  sospeso.  Della  sospensione  e  della riapertura del
termine viene data comunicazione agli interessati.
    Per  il  rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica,
ai fini del rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra
i Paesi del gruppo dei Dieci:
      - l'esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e
di un sistema di vigilanza adeguati;
      - la  possibilita'  di  agevole  accesso  alle informazioni, da
parte  della  casa  madre  italiana  e  della  Banca  d'Italia, anche
attraverso   accordi  in  materia  di  scambio  di  informazioni  con
l'Autorita'  di  vigilanza  competente  del  Paese  ospitante, ovvero
attraverso  l'espletamento  di  controlli  in  loco  sulla succursale
estera.
----------
              (1)  Si  rammenta  che  alle  succursali  all'estero di
          banche  italiane si applicano le disposizioni in materia di
          controlli  interni aziendali previste nel Tit. IV, Cap. 11,
          delle presenti Istruzioni.
    La  Banca d'Italia, inoltre, puo' non rilasciare l'autorizzazione
per  gli  stessi  motivi  per cui puo' vietare lo stabilimento di una
succursale  in  un  Paese  comunitario  (cfr. par. 2.3 della presente
Sezione).  Il mancato rilascio dell'autorizzazione e' comunicato alla
banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano.
    La  domanda  di autorizzazione relativa all'apertura di una nuova
succursale  va  inviata  unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andra'
utilizzato  anche  per  le segnalazioni successive (cfr. par. 6 della
presente Sezione).
4. Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali.
    Decorso il termine di 12 mesi senza che le iniziative di apertura
di  succursali  presentate  abbiano  trovato  attuazione, le relative
autorizzazioni  si  considerano decadute. Su motivata richiesta delle
banche  interessate,  puo'  essere  consentito un limitato periodo di
proroga, di norma non superiore a 6 mesi.
    Le  banche  possono  procedere  autonomamente  alla  chiusura  di
succursali  dandone  comunicazione  almeno 15 giorni prima alla Banca
d'Italia con mod. 3 S.I.O.T.E.C.
5. Uffici di rappresentanza.
    Le  banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio
nazionale e all'estero (1).
    L'apertura  sul  territorio nazionale di uffici di rappresentanza
nei  locali  di  altre  banche o societa' finanziarie e' consentito a
condizione  che  sia  adottata  ogni  cautela di natura organizzativa
volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.
    L'apertura  di  uffici di rappresentanza all'estero e' sottoposta
alle   procedure   previste   dall'Autorita'   competente  del  Paese
ospitante.
    Le  banche  segnalano  tramite  il  mod.  3 S.I.O.T.E.C. l'inizio
dell'attivita',  la  chiusura  e  le comunicazioni di rettifica degli
uffici di rappresentanza (cfr. par. 6 della presente Sezione).
6. Procedure per le segnalazioni.
    Le  banche  inviano  il  mod.  3  S.I.O.T.E.C.  (cfr.  All. B del
presente  Capitolo)  per  le  segnalazioni relative alle succursali e
agli uffici di rappresentanza.
    In  particolare,  il  mod.  3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle
banche  per  le  comunicazioni  preventive  relative  all'apertura di
succursali di banche italiane in Italia e in Paesi esteri.
    Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per:
      - le   segnalazioni   di  inizio  effettivo  dell'attivita'  di
succursali  e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e
in  Paesi  esteri.  Tali  segnalazioni  vanno  inviate entro 5 giorni
dall'apertura   dei  nuovi  insediamenti  alla  Filiale  della  Banca
d'Italia  che ha sede nel capoluogo della provincia dove e' insediata
la propria direzione centrale;
      - la  chiusura  di  succursali  e  uffici  di rappresentanza di
banche italiane in Italia e in Paesi esteri;
      - le  comunicazioni  di  rettifica dei dati trasmessi da banche
italiane,  in  relazione  a  succursali  e  uffici  di rappresentanza
(cambio  di  indirizzo,  modifica del C.A.B., correzioni, ecc.). Tali
comunicazioni  vanno  trasmesse,  entro  5  giorni  dall'evento, alla
competente Filiale della Banca d'Italia.
    A  ciascun  insediamento  deve corrispondere l'invio di un mod. 3
S.I.O.T.E.C.  Nel  caso  di  simultanea apertura di piu' succursali o
uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i
modd. 3 S.I.O.T.E.C.
    Le  banche  appartenenti  a  gruppi  bancari  inoltrano i modd. 3
S.I.O.T.E.C.  tramite  la  capogruppo per le comunicazioni preventive
relative  alla  simultanea  apertura  di  piu' succursali in Italia e
all'apertura di succursali all'estero.
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              (1) Le banche di credito cooperativo non possono aprire
          uffici  di  rappresentanza  fuori  della zona di competenza
          territoriale.
    I  trasferimenti  di  succursali e uffici di rappresentanza da un
comune  all'altro  devono  essere  segnalati  compilando due distinti
moduli  3  S.I.O.T.E.C.,  uno di chiusura della sede di provenienza e
uno  di  apertura  della  sede  di destinazione. Le trasformazioni da
ufficio  di  rappresentanza  in  succursale  devono  essere segnalate
compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di
apertura.   Le   trasformazioni   da   succursale   in   ufficio   di
rappresentanza  vanno  segnalate compilando due modd. 3 S.I.O.T.E.C.,
uno  per  la  chiusura  della  succursale  e  uno per la segnalazione
dell'inizio dell'attivita' dell'ufficio di rappresentanza.
    A  fini  di  controllo  la  Banca  d'Italia  invia  annualmente a
ciascuna  banca  un  prospetto riepilogativo che contiene riferimenti
sulle  succursali  della  banca  stessa,  in  base  alle informazioni
desunte  dai  propri  archivi. La banca verifica la correttezza delle
informazioni  e  segnala  eventuali discordanze entro 30 giorni dalla
ricezione del prospetto.

                             SEZIONE III
                    Attivita' bancaria fuori sede
1. Strumenti finanziari e servizi di investimento.
    Le  banche  offrono  fuori sede strumenti finanziari e servizi di
investimento   nel   rispetto   delle  norme  che  disciplinano  tale
attivita (1).
2. Altri prodotti e servizi bancari e finanziari.
2.1 Promozione e collocamento.
    Le  banche  possono effettuare fuori sede attivita' di promozione
dei  propri  prodotti  e  servizi  bancari  e finanziari, nonche' dei
prodotti  di  terzi  nei  confronti dei quali svolgono un servizio di
intermediazione,  utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri
dipendenti  e  promotori  finanziari, nonche' altre banche o SIM e le
rispettive   reti   di  promotori  finanziari,  imprese  ed  enti  di
assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi.
    Le banche possono collocare fuori sede prodotti e servizi bancari
e  finanziari utilizzando i propri dipendenti e promotori finanziari,
nonche'  altre  banche  o  SIM  e  le  rispettive  reti  di promotori
finanziari (2).
    Le banche possono collocare prodotti e servizi, al di fuori delle
succursali,  anche  mediante  imprese  ed  enti  di assicurazione e i
rispettivi  agenti  assicurativi,  sulla base di apposita convenzione
fra  la  banca  e  l'impresa  o ente di assicurazione. La convenzione
dovra'   limitare   l'operativita'  degli  agenti  o  dei  dipendenti
assicurativi  a  prodotti  standardizzati,  ossia  caratterizzati  da
modelli   contrattuali  predefiniti  dalla  banca  con  clausole  non
modificabili;  nel  caso  di operazioni di finanziamento il contratto
deve  prevedere  che  la  valutazione  del merito creditizio resti di
esclusiva  competenza  della  banca;  inoltre, le assicurazioni o gli
agenti   assicurativi  non  devono  avere  un  potere  dispositivo  o
conclusivo nei confronti della banca.
    Limitatamente  alle  operazioni  di credito al consumo, le banche
possono  utilizzare,  come  collocatore, il fornitore del bene per il
quale  si  effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione
tra  la  banca  e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte
contrattuali,  secondo  formulari,  non  modificabili,  forniti dalla
banca  all'esercizio  commerciale,  che  si  perfezionano solo con il
successivo  consenso  della  banca stessa. Il processo di valutazione
del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca.
    Le  banche  possono  effettuare  fuori  sede  servizi  di cassa e
tesoreria;  i  locali  usati  per  l'espletamento  dei servizi devono
essere utilizzati esclusivamente a tal fine (3).
2.2 Gestione delle attivita'.
    Le  banche  e  i  gruppi  bancari  adottano  ogni cautela volta a
garantire   un   continuo   controllo  dei  rischi  assunti  mediante
l'attivita' fuori sede.
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              (1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capo IV del T.U.F.
              (2)   II   collocamento  di  prodotti  assicurativi  e'
          soggetto  alla  disciplina  dettata in materia dall'ISVAP e
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato.
              (3) Lo svolgimento di qualsiasi altro tipo di attivita'
          e' consentito soltanto in presenza di una succursale.
    Per  l'attivita' fuori sede svolta da propri dipendenti, la banca
deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono
tale  attivita'  identificabili  dalla  clientela come rappresentanti
della  banca.  I  dipendenti  devono  essere  forniti, inoltre, di un
tesserino  di  riconoscimento  munito di fotografia riportante i dati
anagrafici  del dipendente e la banca per conto della quale opera. In
caso di cessazione dell'attivita' fuori sede da parte del dipendente,
il tesserino deve essere ritirato.
    Nello  svolgimento dell'attivita' fuori sede i dipendenti bancari
si   comportano  con  diligenza,  correttezza  e  professionalita'  e
osservano   le   disposizioni   legislative   e   regolamentari   che
disciplinano  l'attivita'  della banca per conto della quale operano,
anche  con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle
operazioni  e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti
a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla
clientela   di   cui   siano   venuti   a  conoscenza  nell'esercizio
dell'attivita' fuori sede.
    Per l'attivita' fuori sede svolta tramite i promotori finanziari,
la  banca,  nel  caso di cessazione del rapporto con il promotore, ha
cura  di  informare  la  clientela  che  ha rapporti con il promotore
medesimo,   con   comunicazione   scritta,  al  piu'  tardi  mediante
l'estratto conto successivo alla cessazione.
    Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento
fuori  sede,  le  banche fissano limiti massimi riferiti alle singole
operazioni   di   finanziamento   effettuabili   in  autonomia  dagli
intermediari,  dai  promotori  o  dai propri dipendenti e definiscono
procedure  atte  a  garantire una corretta valutazione del merito del
credito.
    Nello  svolgimento di attivita' fuori sede diverse dai servizi di
cassa   e  tesoreria  il  dipendente  bancario  puo'  ricevere  dalla
clientela  esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione
di  mezzi  di  pagamento,  purche'  siano  muniti  di clausola di non
trasferibilita'  e  siano  intestati  alla  banca  per  la  quale  il
dipendente presta la propria attivita'.
    Per  lo  svolgimento  dei  servizi di cassa, le banche valutano i
problemi  di  sicurezza  pubblica  connessi  al  ritiro di contante e
valori   presso  il  cliente  e  adottano  le  necessarie  misure  di
salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il
materiale  ritiro  di  fondi  e  valori  al  domicilio del cliente e'
opportuno  che la banca utilizzi societa' specializzate nel trasporto
valori.
2.3 Trasparenza delle condizioni contrattuali.
    Per  i  prodotti  per  i  quali le banche si avvalgono della rete
distributiva   di   altri  soggetti,  dovra'  risultare  da  apposita
dichiarazione  sottoscritta  dal  cliente la consegna ovvero la presa
visione   della   documentazione   prevista  dalla  disciplina  sulla
trasparenza  delle  operazioni  e  dei  servizi bancari in materia di
pubblicita'  preventiva  delle  condizioni contrattuali (cfr. Tit. X,
Cap.  1,  delle  presenti  Istruzioni). Si rammenta che e' cura della
banca fornire, a tutti i soggetti che collocano per conto della banca
medesima, i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i
fogli  informativi analitici. La banca deve, altresi', verificare che
i  clienti  abbiano ricevuto una informazione completa e aggiornata e
conservare  agli  atti  la  suindicata dichiarazione sottoscritta dal
cliente.

                             SEZIONE IV
     Stabilimento in Paesi comunitari di succursali di societa'
      finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento (1)
1. Condizioni per lo stabilimento della succursale.
    Una  societa'  finanziaria  italiana  puo'  svolgere  in un Paese
comunitario  attivita'  ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo
stabilimento  di  una succursale se sono verificate tutte le seguenti
condizioni:
      a) e' controllata da una o piu' banche italiane;
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              (1)  Per  la disciplina dell'apertura di succursali nei
          Paesi  UE  da  parte  di  SIM  e di intermediari finanziari
          iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. -
          ammessi  al  mutuo  riconoscimento - cfr., rispettivamente,
          Titolo I, Capitolo 4, delle Istruzioni di Vigilanza per gli
          Intermediari  del  Mercato Mobiliare e Parte I, Capitolo X,
          delle   Istruzioni   di   Vigilanza  per  gli  Intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco speciale.
      b) le  banche  che  la  controllano detengono almeno il 90% dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
      c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti
in  solido  degli  impegni  presi  dalla societa' nel Paese nel quale
intende operare;
      d) e'   inclusa  nella  vigilanza  consolidata  alla  quale  e'
sottoposta la banca o le banche controllanti;
      e) il  suo  statuto  consente  l'esercizio  delle attivita' che
intende  svolgere  in ambito comunitario e queste attivita' sono gia'
effettivamente esercitate in Italia.
    Le  societa'  finanziarie  ammesse  al  mutuo riconoscimento sono
tenute  all'iscrizione  all'elenco  speciale  di cui all'art. 107 del
T.U. (1).
    La  Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate
e  rilascia  un'attestazione  che  verra' allegata alle comunicazioni
previste al par. 2 della presente Sezione.
    Le  societa'  finanziarie  comunicano  tempestivamente alla Banca
d'Italia  ogni  modifica  riguardante  le  condizioni previste per lo
stabilimento della succursale.
2. Procedura per lo stabilimento e interventi.
    Le  societa'  finanziarie  che  intendano  svolgere  in  un Paese
comunitario  attivita'  ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo
stabilimento  di una succursale, seguono la procedura indicata per le
banche  nella Sez. II, par. 2, del presente Capitolo, effettuando una
comunicazione   preventiva   alla   Banca   d'Italia   contenente  le
informazioni indicate all'Allegato A del presente Capitolo (2).
    La  Banca  d'Italia puo' vietare lo stabilimento di succursali in
un     Paese     comunitario    in    relazione    alla    situazione
tecnico-organizzativa della societa' finanziaria.
    Qualora  la societa' finanziaria appartenga a un gruppo bancario,
la  Banca d'Italia valuta inoltre la situazione tecnico-organizzativa
del  gruppo  di  appartenenza, secondo i criteri generali fissati per
l'apertura  di succursali all'estero. Nel caso in cui la societa' non
sia  inclusa  in  un  gruppo, tali valutazioni attengono al complesso
delle banche partecipanti (3).