Il  comune  di  Corciano  (provincia  di  Perugia) ha adottato il
12 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   Di  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  che  saranno applicate nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo n. 504/1992, nelle seguenti misure:
      a)  aliquota  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo e per le abitazioni concesse in uso
gratuito  ai  parenti  come  individuati  dall'art.  6,  comma 2, del
Regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille;
      b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse
dal  soggetto  passivo in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille;
      c)   aliquota  per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo
(categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui ai punti
a) e b): 7 per mille;
      d) aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
      e)  aliquota  per  gli  immobili  appartenenti  alle  categorie
catastali  del  gruppo  D  e  alla categoria catastale A/10 (Uffici e
studi privati): 7 per mille;
      f)  aliquota  per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili
oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni
dall'inizio  dei  lavori  (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per
mille;
      g)  aliquota per le unita' immobiliari diverse da quelle di cui
ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera f): 6 per mille.
    2)   Di   stabilire,   altresi',   le   seguenti  condizioni  per
l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1).
    L'equiparazione,  ai  fini  della sola applicazione dell'aliquota
agevolata  riservata  alle unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale  con  esclusione del riconoscimento anche del diritto alla
detrazione,  delle  unita'  immobiliari  abitative  concesse  ad  uso
gratuito  ai  parenti,  come  individuati  dall'art.  6, comma 2, del
vigente  Regolamento  comunale I.C.I., viene effettuata alle seguenti
condizioni:
      che   il  comodatario  sia  residente  nell'unita'  immobiliare
ricevuta in uso gratuito;
      che  il  soggetto  passivo  provveda  a  consegnare all'ufficio
tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per
la  quale  si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del
precedente  punto  1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo
che  l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo
dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano.
    I  soggetti  passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui
alla  lettera  b) del precedente punto 1) sono obbligati a presentare
all'ufficio  tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla
base  degli  accordi  di  cui  al  comma 3 dell'art. 2 della legge n.
431/1998,  regolarmente  registrato  a  norma  di  legge  o  apposita
dichiarazione  sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f)
del  precedente  punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la
documentazione  comprovante lo stato di anagibilita' o inabitabilita'
dell'immobile   nonche'  l'inizio  degli  interventi  finalizzati  al
recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
    3)  Di  fissare,  per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione
principale  spettante  a  norma  del  comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992, nella misura di Euro 104,00, in applicazione
del  disposto  del  comma  3  del  succitato  art. 8, come modificato
dall'art.  3  del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.
    4)  Di  stabilire l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale da Euro 104,00 a Euro
155,00,  secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come
modificato  dal  decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla
legge 9 maggio 1997, n. 122.
    La  detrazione  di  Euro  155,00  disposta  in virtu' del comma 3
dell'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992, compete ai soggetti
passivi  i  cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2002
abbiano  conseguito  un  reddito  complessivo  lordo, come risultante
dalle  dichiarazioni  dei redditi, non superiore ai limiti di seguito
specificati,   graduati  sulla  base  della  numerosita'  del  nucleo
familiare;

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     Nucleo familiare     |     Reddito complessivo lordo (Euro)
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1 componente              |                 9.297,00
2 componenti              |                15.494,00
3 componenti              |                18.076,00
4 componenti              |                20.659,00
5 componenti              |                23.241,00

    Per  ogni  componente  in  piu'  rispetto al quinto devono essere
aggiunti  al  limite  di  reddito  previsto  per  5  componenti  Euro
2.583,00.  Per  nucleo  familiare  si  intende l'insieme dei soggetti
residenti  nell'abitazione per la quale si usufruisce dell'incremento
della detrazione, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico.
    I contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno
esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di
dicembre  del  2003,  copie  delle dichiarazioni dei redditi riferite
all'anno  di  imposta 2002 di tutti i componenti del nucleo familiare
come  sopra  definito, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il
proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello
stesso,  secondo  le  disposizioni  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    (Omissis).