IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

   Vista  la legge 9 dicembre 1998. n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo:
   Vista   la   Convenzione   nazionale  in  data  8  febbraio  1999,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge:
   Visto  il  decreto  interministeriale lavori pubblicifinanze del 5
marzo  1999,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999,
serie  generale,  n.  67 con il quale sono stati definiti, sulla base
dei  contenuti  della  citata Convenzione nazionale, criteri generali
per  la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula  dei  contratti  di  locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
   Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma  1  della  citata  legge
431/1998,  cosi'  come  modificato  dall'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  convochi,  ogni  tre  anni,  le
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente   rappresentative   a   livello  nazionale  al  fine  di
aggiornare  la  richiamata  Convenzione  nazionale  che  individua  i
criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini
della determinazione dei canoni di locazione;
   Vista  la  nota ministeriale in data 15 gennaio 2002, con la quale
ai  sensi del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, si
e' proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprieta'
edilizia  e  dei  conduttori  maggiormente  rappresentative a livello
nazionale al fine di aggiornare la citata Convenzione nazionale;
   Considerato  che  alla  scadenza del termine previsto dall'art. 4.
comma  2,  della  menzionata  legge  n.  431/1998, tra tutte le parti
convocate  dal  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti non e'
stato raggiunto accordo formale unico;
   Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, della medesima
legge  431/1998,  in  mancanza  di  un  unico accordo tra le parti, i
criteri per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata
dei  contratti,  alla  rendita  catastale  dell'immobile  e  ad altri
parametri oggettivi, nonche' alle modalita' per garantire particolare
esigenze delle parti, debbono essere indicati in apposito decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze da emanare sulla base degli
orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni sindacali degli
inquilini dei proprietari;
   Visti  i distinti accordi presentati il primo, in data 6 settembre
2002,  dalle  organizzazioni  sindacali  Sunia,  Sicet, Uniat, Unione
inquilini,  Ania,  Feder.Casa, Anpe-Federproprieta', Asppi, Confappi,
Uppi  - al quale ha successivamente aderito l'associazione Assocasa -
ed  il  secondo,  in  data  9  settembre  2002,  dalle organizzazioni
Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia;
   Vista la legge 14 gennaio 1994. n. 20, art. 3. lettera c);
   Visto  il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni
Martinat   all'esercizio   anche  delle  competenze  nelle  aree  del
Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
   Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 431/1998:

                              Decreta:

                               Art. 1.
        Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
             agevolati nella contrattazione territoriale

   1.  Gli  Accordi  territoriali,  in  conformita'  delle  finalita'
indicate  all'art.  2,  comma  3, della legge 9 dicembre 1998, n.431,
stabiliscono   fasce   di   oscillazione   del  canone  di  locazione
all'interno  delle  quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e
dell'unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i
singoli contratti.
   2.  A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente
o  in  forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine
della  realizzazione  degli  Accordi  di  cui  al  comma 1, dopo aver
acquisito   le   informazioni  concernenti  le  delimitazioni  -  ove
effettuate  -  delle  microzone  del  territorio comunale definite ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138,    individuano,    anche    avvalendosi    della    banca   dati
dell'Osservatorio    del   mercato   immobiliare   dell'Agenzia   del
territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
   valori di mercato;
   dotazioni  infrastrutturali  (trasporti  pubblici, verde pubblico,
servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.):
   tipologie   edilizie,  tenendo  conto  delle  categorie  e  classi
catastali.
   All'interno  delle aree omogenee individuate ai sensi del presente
comma,  possono  essere  evidenziate  zone di particolare pregio o di
particolare degrado.
   3.  Per  ogni  area  od  eventuale  zona,  gli Accordi locali, con
riferimento   agli   stessi  criteri  di  individuazione  delle  aree
omogenee, prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.
   4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore
minimo  ed  il  valore  massimo delle fasce di oscillazione, le parti
contrattuali,  assistite  -  a  loro  richiesta  -  dalle  rispettive
organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
   tipologia dell'alloggio;
   stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
   pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
   presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi
interni, ecc.);
   dotazione  di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
   eventuale dotazione di mobilio.
   5.  Per  le  compagnie  assicurative,  gli  enti  privatizzati,  i
soggetti   giuridici   o   fisici   detentori  di  grandi  proprieta'
immobiliari  (per  tali  sono da intendersi le proprieta' individuate
negli   Accordi   territoriali  e,  comunque,  quelle  caratterizzate
dall'attribuzione,  in capo ad un medesimo soggetto, di piu' di cento
unita'  immobiliari  destinate  ad uso abitati, o anche se ubicate in
modo  diffuso  e  frazionato  sul territorio nazionale) i canoni sono
definiti,  all'interno  dei  valori  minimi e massimi stabiliti dalle
fasce  di  oscillazione  per  le  aree  omogenee  e le eventuali zone
individuate  dalle  contrattazioni  territoriali, in base ad appositi
Accordi  integrativi  fra  la proprieta' interessata e organizzazioni
sindacali  della proprieta' edilizia e dei conduttori partecipanti al
tavolo  di  confronto  per  il  rinnovo della Convenzione nazionale o
comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi
integrativi,  da  stipularsi  per  zone  territoriali da individuarsi
dalle  associazioni  sindacali  predette,  possono prevedere speciali
condizioni  per  far  fronte  ad esigenze di particolari categorie di
conduttori  nonche'  la  possibilita' di derogare dalla tabella oneri
accessori (allegato G).
   6.  Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in analogia a
quanto  indicato  al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I
canoni  relativi  a  tale comparto sono determinati in base alle aree
c/o  zone  omogenee  nonche'  agli elementi individuati negli Accordi
territoriali.
   7. Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5
e  6, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori
di  lavoro  in  relazione  alla  locazione  di  alloggi  destinati al
soddisfacimento  di  esigenze abitative di lavoratori non residenti e
di  immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare
con  i  diretti  fruitori,  sono regolati dall'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   8.   Gli   Accordi  territoriali  possono  stabilire,  per  durate
contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di
aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei
canoni  definiti  per  aree  omogenee  nonche'  particolari  forme di
garanzia.
   9.  Gli  Accordi  in sede locale possono prevedere l'aggiornamento
del  canone  in  misura  contrattata  e comunque non superiore al 75%
della  variazione  Istat  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
   10.    E'    nella   attribuzione   esclusiva   del   proprietario
dell'immobile,  la  facolta' di concedere il diritto di prelazione al
conduttore in caso di vendita dell'immobile con le modalita' previste
dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
   11.  Sono  approvati  i  tipi di contratto, rispettivamente per le
proprieta'  individuali  (allegato  A)  e per le proprieta' di cui ai
commi 5, 6 e 7 del presente articolo (allegato B).
   12.  I  contratti  di  locazione  di cui al presente articolo sono
stipulati  esclusivamente  utilizzando  i tipi di contratto di cui al
precedente comma.
   13.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano sia agli
Accordi  territoriali  sottoscritti  nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge  30  dicembre  1988,  n. 551, convertito dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri comuni.
   14.  Le  parti  contrattuali  possono  essere  assistite,  a  loro
richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.