IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;
Vista la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la
direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni sui
requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione;
Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco
dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.